Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 26.09.2005

Richiesta di parere n. .....- XX - Esenzione IVA autoscuole
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 26.09.2005

Si fa riferimento alla nota n. ...... inviata dall' XX, con la quale vengono chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, n. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i corsi per il "patentino" dei ciclomotori e i "corsi di recupero punti" introdotti dalle recenti modifiche al Codice della Strada.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'articolo 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, tra l'altro, che sono esenti da IVA le prestazioni "didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)".
La ratio di tale disposizione normativa è quella di concedere l'esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico (cfr. risoluzione 17 marzo 2003, n. 65/E, risoluzione del 18 settembre 2001, n. 129/E, risoluzione del 17 giugno 1999, n. 100, risoluzione del 17 gennaio 1992, n. 430379).
In materia di norme sulla disciplina del codice della strada, l'articolo 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti (denominate espressamente "autoscuole") svolgono l'attività propria sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, le quali tengono conto della capacità finanziaria e dei requisiti morali del titolare, dell'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola nonché dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori riconosciuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Lo stesso articolo 123 del codice della strada disciplina, altresì, le ipotesi in cui, venendo meno taluni dei sopra citati requisiti, l'Amministrazione provinciale competente dispone la sospensione dell'attività per periodi limitati ovvero la definitiva revoca dell'autorizzazione.
In tale contesto, già la risoluzione del 17 gennaio 1992, n. 430379 aveva chiarito, in relazione all'attività didattica finalizzata al conseguimento all'abilitazione alla guida, che il controllo e la vigilanza esercitati dalla Pubblica amministrazione conferiscono alle autoscuole il requisito del riconoscimento richiesto dal citato articolo 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell'esenzione IVA.
La stessa risoluzione aveva evidenziato, inoltre, che l'esenzione è limitata alle operazioni aventi comunque natura didattica, finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida, con l'effetto che restano soggette al tributo le altre prestazioni di natura diversa rese dalle predette autoscuole.
In riferimento a tale risoluzione, appare opportuno precisare che qualsiasi attività didattica tipica delle autoscuole, prevista dal legislatore e riconosciuta automaticamente a tali organismi - ossia senza la necessità di richiedere una ulteriore specifica autorizzazione oltre a quella che le autoscuole debbono richiedere ai sensi dell'articolo 123 del codice della strada - rientra nella previsione di esenzione IVA, posto che tali organismi possiedono, per quanto sopra evidenziato, il requisito del riconoscimento richiesto dal citato articolo 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In tale contesto rientrano i corsi di aggiornamento per il "recupero punti" e dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, introdotti con le recenti modifiche al codice della strada dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 che ha riconosciuto le autoscuole come soggetti abilitati a svolgere tale tipologia di corsi.
Pertanto, considerato che le autoscuole sono da comprendere tra le scuole riconosciute e che i corsi di aggiornamento per il "recupero punti" e i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, rientrano nell'attività didattica tipica di tali organismi, si ritiene condivisibile la proposta dell'istante con la conseguenza che anche i citati corsi possono beneficiare dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972.

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