Interpello art. 11, legge 27/07/2000, n. 212 - "Bonus aggregazioni" - Art. 1, commi 242-249, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 28.05.2009
Quesito
Il gruppo ALFA (di seguito "Gruppo ALFA") e il gruppo BETA (di seguito "Gruppo BETA"), entrambi già presenti nel mercato della logistica, hanno inteso dare vita, attraverso una joint venture tra proprie controllate, ad un nuovo operatore comune nel settore della logistica.
La società ALFA Logistica Spa, appartenente al Gruppo ALFA, ha conferito il ramo di azienda "GAMMA logistica" nella società DELTA Logistica Srl, appartenente al Gruppo BETA.
L'operazione di aggregazione aziendale è stata realizzata attraverso un aumento di capitale sociale di DELTA Logistica Srl da euro ... ad euro ... con sovrapprezzo quote per euro ..., riservato interamente alla conferente ALFA Logistica Spa.
A seguito del conferimento, ALFA Logistica Spa detiene il 50 per cento del capitale di DELTA Logistica Srl, mentre il restante 50 per cento è detenuto dalla EPSILON Spa.
Per quanto riguarda i rapporti partecipativi relativi alle due società coinvolte nella descritta operazione, nell'istanza viene infatti precisato che:
- la società conferitaria, DELTA Logistica Srl è controllata al 100 per cento da EPSILON, a sua volta controllata al 100 per cento da BETA Spa;
- BETA Spa è partecipata al 65 per cento da ZETA e al 35 per cento da ETA, a sua volta partecipata al 70 per cento da ZETA;
- la società conferente, ALFA Logistica Spa, è controllata al 100 per cento da ALFA Spa, a sua volta posseduta per intero da ZETA.
Fiscalmente l'operazione di conferimento viene effettuata in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176 del Tuir.
L'istante chiede, pertanto, il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti a titolo di avviamento e/o beni strumentali materiali o immateriali, emergenti a seguito del conferimento del ramo d'azienda "GAMMA Logistica", fino al valore massimo di euro 5.000.000, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 242-249 della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007).
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene che la prospettata operazione di conferimento possa beneficiare del riconoscimento fiscale previsto dalla norma agevolativa di cui all'articolo 1, commi 242-249 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la fruizione del beneficio.
In particolare, con riferimento al soddisfacimento del requisito dell'indipendenza tra conferente e conferitaria viene effettuata una preliminare disamina della ratio della disciplina del c.d. "bonus aggregazioni".
La ratio della normativa in parola - in base a quanto chiarito dalla scrivente con circolare n. 16/E del 21 marzo 2007 - è quella di favorire l'aggregazione di complessi produttivi appartenenti a società ciascuna delle quali si trova originariamente in una posizione di effettiva autonomia giuridica ed economica nel mercato, non includendo quelle aggregazioni che sono invece il frutto di una mera riorganizzazione all'interno dello stesso gruppo. Si vuole, in altri termini, evitare che possano beneficiare dell'agevolazione fiscale in esame le operazioni di aggregazione riconducibili alla strategia di un unico soggetto economico.
In buona sostanza, l'istante afferma che "la limitazione all'applicazione dell'agevolazione suddetta ha carattere anti-elusivo, essendo volta ad evitare che all'interno dello stesso gruppo (e quindi sulla base di scelte gestionali e strategiche riconducibili al medesimo socio/imprenditore che può influire sulle scelte delle società coinvolte nell'aggregazione) siano realizzate operazioni al mero scopo di ottenere un lucro dall'agevolazione in termini di futuro risparmio di imposte".
Considerata la funzione anti-elusiva del requisito indipendenza, deve discendere - a parere dell'istante - che "la presunzione di dipendenza in presenza di controllo ex art. 2359 del cod. civ. non può che avere carattere relativo e non assoluto, ben potendo essere fornita dimostrazione nei fatti che sussiste indipendenza economica anche in presenza di controllo di diritto".
Nel caso di specie, l' "effettiva indipendenza" dei soggetti coinvolti nell'operazione deriverebbe dal fatto che ZETA detiene le partecipazioni nel Gruppo ALFA e nel Gruppo BETA al di fuori delle ordinarie logiche imprenditoriali di diritto privato. La detenzione di partecipazioni nel capitale dei due gruppi da parte di ZETA si inquadra nel processo di privatizzazione che ha riguardato sia il Gruppo ALFA che il Gruppo BETA e risulta funzionale a garantire lo svolgimento di alcune funzioni di servizio pubblico. In tale ottica, risulta chiara la veste pubblica e di autorità rivestita da ZETA, pertanto non assimilabile ad un socio di diritto privato.
Nell'istanza viene evidenziato che nel caso di società per azioni nazionali derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il processo decisionale non è riconducibile in toto ai soci, ma anche a soggetti non soci (ad esempio THETA, per il Gruppo BETA).
Viene inoltre allegata all'istanza un comunicazione in cui ZETA esclude che nei rapporti partecipativi in essere con BETA e con ALFA possa configurarsi un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., in quanto allo Stato non è applicabile il concetto di "direzione e coordinamento" di cui agli artt. 2497 e ss. del cod. civ.
Tanto premesso, a parere dell'istante, l'indipendenza dei soggetti coinvolti nell'operazione è dimostrata dal fatto che:
- la partecipazione di ZETA nel capitale di ALFA e di BETA non può determinare l'appartenenza di ALFA Logistica e di DELTA Logistica allo stesso gruppo societario;
- non è applicabile al caso di specie la nozione di controllo ai fini civilistici, in considerazione del fatto che ZETA non è un soggetto di diritto privato per
sua intrinseca natura.
Parere della Direzione
L'articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto nell'ordinamento tributario nazionale un regime agevolativo, denominato "bonus aggregazioni aziendali", consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, al ricorrere di determinate condizioni e per un ammontare complessivo non eccedente € 5.000.000:
- del disavanzo da concambio generato da operazioni di fusione o scissione ed imputato ad avviamento ovvero attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali;
- dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali ed immateriali a seguito di conferimenti d'azienda effettuati in base all'articolo 176 del TUIR.
La concessione degli incentivi è subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, affinché l'Agenzia delle entrate possa accertare la presenza delle prerogative richieste dalla suddetta disciplina.
Sul punto, la circolare 21 marzo 2007, n. 16 precisa che "la fruizione dell'agevolazione fiscale, conseguente al riconoscimento fiscale dei maggiori valori, trova concreta attuazione solo in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi", per cui "il requisito della preventività dell'istanza si intende rispettato se quest'ultima viene presentata in tempo utile per acquisire il parere dell'Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione medesima".
Per potersi avvalere dell'agevolazione in esame, come chiarito da ampia prassi amministrativa, il richiedente deve provare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- il requisito soggettivo: il soggetto risultante dalla riorganizzazione deve rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società di mutua assicurazione, società europea di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 o società cooperativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residente nel territorio dello Stato;
- il requisito oggettivo: il processo aggregativo deve necessariamente realizzarsi tramite fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ex articolo 176 del TUIR;
- il requisito temporale: le citate operazioni devono essere effettuate nel corso del 2007 o 2008;
- il requisito dell'operatività: le entità partecipanti devono aver esercitato un'effettiva attività d'impresa nel biennio antecedente la data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria;
- il requisito dell'indipendenza: le imprese attrici non devono essere legate fra loro da alcun rapporto di partecipazione, non devono appartenere al medesimo gruppo societario, né essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- il requisito dell'"anzianità" delle condizioni: è necessario che "le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243" (articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
I requisiti soggettivo, oggettivo e temporale risultano rispettati in quanto il processo di aggregazione viene realizzato mediante un conferimento di azienda ai sensi dell'articolo 176 del Tuir, effettuato nel 2008, a favore di una società conferitaria che riveste la forma giuridica di società a responsabilità limitata.
In merito al requisito dell'operatività è altresì affermato nell'istanza che le due società coinvolte nell'operazione di conferimento nel biennio antecedente l'operazione stessa non si qualificano come "società di comodo" ai sensi dell'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ed hanno esercitato un'effettiva attività di impresa, come risulta anche dai bilanci relativi al 2006 e 2007, allegati all'istanza.
Dal momento che la prospettata operazione è stata effettuata nel corso del 2008, la scrivente precisa che il richiamato requisito di operatività deve essere verificato fino alla data di efficacia giuridica del conferimento.
Per quanto concerne il requisito dell'indipendenza, si evidenzia che, di diritto, ALFA Logistica Spa e DELTA Logistica Srl sono controllate dallo stesso soggetto, ZETA, il quale dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di entrambe le società.
Al riguardo, la scrivente ha già chiarito che la riconducibilità ai medesimi soggetti del pacchetto di controllo delle società coinvolte nell'operazione di aggregazione risulta essere causa ostativa al conseguimento dell'agevolazione (Risoluzione n. 360 del 10 dicembre 2007).
Tale circostanza preclude l'applicazione del riconoscimento fiscale in argomento, in quanto risulta violato sia il dettato legislativo della disposizione agevolativa in commento che subordina il riconoscimento dell'agevolazione al rispetto di precisi requisiti soggettivi ed oggettivi sia lo spirito dell'agevolazione che intende, come si è detto, favorire solo le aggregazioni di imprese non riconducibili ad un unico soggetto, e che si mantengano tali nei quattro periodi d'imposta successivi.
In base alle considerazioni sin qui svolte, la scrivente ritiene di non poter concordare con la soluzione interpretativa prospettata dall'istante per cui, alla fattispecie rappresentata non possono essere applicati i benefici fiscali di cui ai commi 242-249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente parere è riferito esclusivamente al riscontro dei presupposti per beneficiare delle menzionate disposizioni agevolative.
Pertanto, in forza dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie esaminata ed altri atti, fatti o negozi ad essa collegati si inseriscano in un artificioso disegno elusivo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi