Istanza di Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 26.09.2005
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante, fa presente di aver attivato un servizio informatico on-line che consente agli utenti l'accesso per via telematica ad una serie di funzioni e attività, evitando agli stessi di recarsi presso gli sportelli dell'ente camerale.
Per la realizzazione di tale servizio si avvale della società Z S.C.p.A che gestisce, per conto di ciascuna Camera di Commercio, un sistema informatico nazionale.
Gli utenti, in relazione alle eterogenee richieste formulate per via telematica, devono corrispondere le stesse somme, che avrebbero pagato utilizzando la procedura ordinaria, maggiorate di un corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico. Di tale maggiorazione beneficia Z SC.p.A..
L'ente camerale per le somme riscosse rilascia quietanze o fatture dalle quali risultano le seguenti voci:
1. diritti di segreteria, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, fissati con decreto dal Ministro dell'industria;
2. corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico in favore della Z SCpA;
3. imposta di bollo in relazione al singolo atto depositato;
4. diritto annuale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 580 del 1993, in caso di iscrizione di un nuovo soggetto nel Registro delle Imprese.
La Camera di Commercio, premesso quanto sopra, chiede, se tali quietanze e fatture sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13 della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'ente interpellante ritiene che alle somme dovute per diritti di segreteria (punto 1) "...non sia applicabile l'imposta di bollo" per la loro natura prevalentemente tributaria. Infatti, l'articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, esclude dal tributo in parola gli atti del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo.
In proposito sostiene che la fattispecie presenta una evidente "analogia sistematica" con quella considerata nella risoluzione del 20 aprile 1993, n. 392148, dove l'Amministrazione finanziaria ha affermato "la disposizione contenuta nel primo comma del richiamato art. 5 della tabella esenta dall'imposta di bollo gli atti del procedimento di riscossione di qualsiasi tributo, tra i quali vanno ricomprese le quietanze rilasciate per gli Archivi Notarili per la riscossione delle tasse d'archivio le quali, pur avendo in alcuni casi carattere di corrispettivo per un servizio reso al richiedente, hanno tuttavia natura prevalentemente tributaria".
In merito al punto 2 - corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico in favore della Z SCpA - considerato che le somme dovute dall'utente per il servizio telematico sono veri e propri corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è del parere che le quietanze emesse per tali corrispettivi siano esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
In relazione al punto 3, l'ente interpellante ritiene non soggette all'imposta di bollo le quietanze inerenti al recupero dell'imposta di bollo dovuta "...in funzione della natura dell'atto (ad esempio, il deposito dei bilanci d'esercizio) o della richiesta di documenti o informazioni formulata tramite il servizio Telemaco" in conformità al disposto della nota 2 - lett.b) - all'articolo 13 della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede: "L'imposta non è dovuta: (...) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;". In proposito richiama la circolare n. 1 del 2 gennaio 1984, dove è precisato che "Per quanto riguarda le quietanze rilasciate contestualmente per entrate tributarie ed extratributarie, si ritiene che con l'introduzione del nuovo testo dell'art.13, terzo comma, n. 15 (...) in presenza di più atti (o causali) riportati in unico contesto, di dovere in ogni caso corrispondere sia pure una sola volta l'imposta di bollo e quindi anche quando uno solo di essi sia soggetto al tributo e l'altro o gli altri ne siano esenti".
Infine, in merito al punto 4, la camera di commercio osserva, che le somme riscosse a titolo di diritto annuale, di cui all'articolo 18 della legge n 580 del 1993, hanno natura tipicamente tributaria rilevabile da diverse circostanze quali:
- il versamento a mezzo modello F24, mediante il Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione;
- l'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione della commissione tributaria, invece che al giudice ordinario;
- l'applicazione del sistema sanzionatorio disciplinato dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di omesso o ritardato versamento.
Pertanto, è del parere che le ricevute di pagamento del diritto annuale sono esenti dall'imposta bollo ai sensi del citato articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
In conclusione, l'istante ritiene che alle quietanze o fatture in argomento non è applicabile l'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente ai chiarimenti chiesti si condivide solo parzialmente la soluzione interpretativa prospettata dalla camera di commercio di Firenze.
Preliminarmente, si osserva che l'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - da ultimo modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - assoggetta all'imposta di bollo, nella misura di € 1,81 per ogni esemplare, tra l'altro, le "ricevute e quietanze..." Inoltre, la nota n. 2 lettera a) al predetto articolo, dispone che l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera Euro 77,47 (lire 150.000)...".
Con riferimento al punto 1 del quesito, le quietanze relative ai diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. Infatti, tali diritti costituiscono entrate aventi natura patrimoniale destinate a finanziare le camere di commercio, come previsto dall'articolo 18 della legge n. 580 del 1993.
Pertanto, non sono ricompresi tra gli "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo ..." ovvero tra "... atti e copie relativi al procedimento (...) per la riscossione dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato (...) e dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione", che sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'articolo 5 della tabella del più volte citato d.P.R. n. 642 del 1972.
In relazione al punto 2, concernente le somme riscosse quali corrispettivi per l'utilizzo del servizio telematico, soggette all'imposta sul valore aggiunto, si precisa che le relative quietanze, sono esenti dall'imposta di bollo per il principio di alternatività dell'I.V.A. di cui all'articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, che espressamente include tra gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto "Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 (ora il riferimento è all'articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni sul valore aggiunto".
La quietanza relativa all'imposta di bollo corrisposta in funzione della natura dell'atto depositato o iscritto (punto 3 del quesito) non è soggetta all'imposta di bollo per il disposto dell'articolo 5, comma 1, della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede l'esenzione in modo assoluto per "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo (...)".
Invece, non è confacente alla fattispecie considerata il richiamo dell'interpellante alla nota 2 lettera b) dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, poiché riguarda la "quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti". Tale nota, quindi, esenta qualsiasi dichiarazione di ricevuta o quietanza apposta su documenti già assoggettati all'imposta di bollo.
Le quietanze relative al diritto annuale in caso di iscrizione di un nuovo soggetto nel Registro delle imprese (punto 4 del quesito) sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del sopraccitato articolo 5, comma 4, della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 tale diritto è infatti, versato avvalendosi "...dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione", utilizzando il modello F24, con le modalità e i termini per la riscossione dei tributi erariali (cfr. circolare 27 febbraio 2001, n. 3510/C del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).
Infine, è opportuno precisare che per le quietanze o fatture comprensive di alcune somme soggette all'imposta di bollo ed altre esenti, tale imposta è dovuta nel caso in cui il totale degli importi soggetti all'imposta di bollo, superi la misura di Euro 77,47.
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