Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 15.11.2004

Fatturazione differita - utilizzo del registro di consegna tenuto dai produttori di latte ex articolo 12 del D.M. 31 luglio 2003, n. 11633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 15.11.2004

Con nota del ......... 2004, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ....., ha richiesto il parere della scrivente in merito ad un quesito posto dalla Federazione X ........ Quest'ultima vorrebbe sapere se, ai fini della applicazione della c.d. "fatturazione differita" (prevista all'articolo 21, comma 4, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di disciplina degli adempimenti strumentali IVA), sia possibile utilizzare l'attuale sistema di documentazione obbligatorio previsto per i produttori di latte dall'articolo 12 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, n. 11633 (emanato in attuazione del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 - recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).
Si evidenzia che il citato articolo 12 del D.M. n. 11633 del 2003, obbliga i produttori che effettuano consegna di latte a tenere un "registro di consegna", su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma dove è ubicata l'azienda produttrice, contenenti i seguenti elementi:
a) data e ora della consegna;
b) quantitativo di latte consegnato;
c) dati identificativi della ditta acquirente;
d) dati identificativi del trasportatore;
e) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
f) firma del conducente del mezzo;
g) firma del produttore o di un suo delegato.
L'istante è dell'avviso che il contenuto del registro sopra citato sia idoneo a sostituire la scheda mensile attualmente in uso, contenente tutti gli elementi previsti per il documento di trasporto di cui al dPR 14 agosto 1996, n. 472, utilizzata per l'emissione della "fattura differita".
Al riguardo si osserva che, l'articolo 21, comma 4, del dPR n. 663 del 1972 (così come sostituito dall'articolo 1 del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52), dispone che "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche determinate con dPR 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi".
Il menzionato dPR n. 472 del 1996, a sua volta, dopo aver disposto la soppressione dell'obbligo di emissione del documento dei beni viaggianti contenute nel dPR 6 ottobre 1978, n. 627 (fatta eccezione per la circolazione di alcuni beni, quali, ad esempio, i tabacchi, i fiammiferi, i beni sottoposti al regime dell'accise, alle imposte di consumo....), ha disciplinato (cfr articolo 1, comma 3) il contenuto del "documento" di cui al comma 4 dell'articolo 21.
In particolare, il "documento di trasporto od altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione", da emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera (senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato), deve contenere (cfr circolare 19 giugno 1996, n. 225, parag. 2.2.):
1) data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione);
2) generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, secondo le indicazioni recate dall'articolo 21, comma 2, lettera a);
3) la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
Il documento deve essere numerato progressivamente, posto che l'articolo 21, comma 4, prevede l'obbligo di indicare nella fattura differita "la data" ed "il numero dei documenti" di trasporto, e conservato a norma dell'articolo 39, terzo comma, del dPR n. 633.
Al documento di trasporto in argomento, peraltro, è equiparato qualsiasi altro documento - nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico,...- che contenga gli stessi elementi essenziali sopra elencati.
In particolare, nei confronti dei operatori del settore della produzione di latte, l'Amministrazione finanziaria (con risoluzione del 11 giugno 1976, n. 203869) ha ritenuto idoneo, per la fatturazione differita, l'utilizzo di "schede mobili di consegna" - istituite nei confronti di ciascun cliente e contenenti gli elementi previsti dalle disposizioni che regolano il documento accompagnatorio.
Le suddette schede devono essere emesse in duplice esemplare, di cui uno conservato dal produttore di latte e l'altro dalla ditta acquirente, non essendo sufficiente a tutelare gli interessi erariali l'annotazione su di una semplice scheda, tenuta dal solo produttore (cfr risoluzione 10 settembre 1992, n. 440648).
Tanto premesso, in considerazione dell'esigenza di conciliare l'osservanza degli adempimenti di natura fiscale con quelli imposti da altre disposizioni di natura non fiscale e con la struttura organizzativa degli operatori del settore, la scrivente ritiene che il "registro di consegna", di cui all'articolo 12 del D.M. n. 11633 del 2003, possa assolvere la stessa funzione del documento di trasporto, sempreché copia del foglio numerato progressivamente, contenente i dati della fornitura, sia inviata al cliente intestatario, unitamente alla merce, ovvero separatamente, entro lo stesso giorno, a mezzo posta, a mezzo corriere, o a mezzo fax o altri sistemi elettronici di trasmissione (cfr circolare 11 ottobre 1996, n. 249).
Invero, come già chiarito con riguardo alle "schede mobili di consegna", la scrivente ritiene che il registro in argomento, tenuto secondo le modalità e con gli accorgimenti prima menzionati e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 39 del dPR n. 633 del 1972, non possa recare pregiudizio agli interessi dell'Erario ed alle esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione, in quanto l'impiego dello stesso non fa venir meno la garanzia della regolare osservanza delle disposizioni concernenti le modalità di fatturazione delle operazioni.
Resta fermo, ovviamente, il rispetto di tutti gli altri obblighi disposti dal menzionato dPR n. 633 in materia d'IVA.

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