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Risoluzione Agenzia Entrate n. 136 del 27.12.2010

Chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ
Risoluzione Agenzia Entrate n. 136 del 27.12.2010

Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007, prot. n. 2007/185065, da parte di una società residente in uno Stato dell’Unione europea, con stabile organizzazione in Italia.
A seguito delle modifiche normative recate dall’articolo 12 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l’opzione può essere esercitata, ai sensi del comma 141-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), anche dalle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare.
In tali ipotesi il modello di cui trattasi va compilato seguendo le relative istruzioni per la compilazione con le ulteriori seguenti specificazioni.
Qualora la società che esercita l’opzione non sia residente nel territorio dello Stato italiano (ma in uno dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo), nei campi riguardanti la sede legale devono essere riportati i dati relativi alla sede estera ed il campo “Provincia” non deve essere compilato. Deve essere, altresì, indicato nel relativo campo il “Codice Stato estero” desunto dall’elenco dei “Paesi e territori esteri” riportato nell’Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO Società di capitali, disponibile alla data di presentazione della comunicazione. Nei campi concernenti il domicilio fiscale, invece, devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia.
Nel riquadro “Altre informazioni” dovrà essere dichiarato che la società è residente in uno Stato U.E. o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia. Nel medesimo riquadro verrà riportato il codice di identificazione fiscale estero.
Con l’occasione si evidenzia che, per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (che, modificando il comma 1 dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha razionalizzato le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’elezione di domicilio diverso dalla residenza), mediante il modello di comunicazione in argomento non è più possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti. Le società residenti o non residenti non dovranno, pertanto, compilare il riquadro “Domicilio per la notificazione degli atti”.
Si ricorda, infine, che il modello di comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ (disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it) deve essere presentato direttamente presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta, o spedito alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi postali similari (in tal caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale).

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