Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 04.10.2005

Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ spa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 04.10.2005

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è stato esposto il seguente

QUESITO
La società XZ è una società di gestione del risparmio che ha istituito nel 2004 il fondo comune di investimento mobiliare aperto di tipo speculativo denominato "YY" riservato ad "investitori qualificati" ex articolo 1, comma 1, lettera h), del Decreto Ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228 (di seguito, "Fondo").
Le quote di tale Fondo sono state interamente sottoscritte da un investitore istituzionale residente nel Regno Unito. In base all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1999, n. 546, il Fondo beneficia del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato nell'anno.
Al Fondo in esame, quale fondo comune di investimento aperto di diritto italiano, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 23 marzo 1983, n. 77. In particolare, tale articolo al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari di pertinenza dei fondi comuni di diritto italiano non si applica la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 a condizione che la giacenza media dei conti correnti non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito dal fondo.
Ciò premesso, la XZ chiede di conoscere se agli interessi e ai proventi dei depositi e conti correnti di pertinenza del fondo istante interamente sottoscritto da un investitore istituzionale estero, in virtù della esclusività della sottoscrizione delle quote da parte di un soggetto non residente, possa non operare la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, sopra citato anche nell'ipotesi in cui la giacenza media annua dei conti correnti bancari sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
La società istante ritiene che sui redditi di pertinenza del Fondo non debba essere effettuata alcuna ritenuta, anche nell'ipotesi in cui la giacenza media annua dei depositi sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito.
Tale conclusione discenderebbe, ad avviso della XZ, dalla combinata applicazione della disciplina fiscale in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti (articolo 23, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) e delle norme disciplinanti il regime tributario dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale.
In particolare, l'istante considera prevalente la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR in base alla quale gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali intrattenuti in Italia dai soggetti non residenti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 detta la disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto di diritto nazionale.
In particolare, detto articolo stabilisce, tra l'altro, che tali fondi non sono soggetti passivi delle imposte sui redditi e che i redditi percepiti dagli stessi non sono soggetti ad imposta al momento della loro percezione in quanto essi concorrono a formare il risultato annuo della gestione sottoposto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 9 sopra citato prevede che nei confronti di tali fondi, non si applica, tra l'altro, la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito. Tale deroga, così come ampiamente evidenziato nella Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, è dovuta al fatto che "nella fattispecie il conto corrente bancario rappresenta un mezzo necessario per eseguire le operazioni di gestione e, quindi, a detti conti non si può attribuire la funzione di un normale strumento di investimento finanziario delle liquidità se la giacenza delle somme sia contenuta nei ristretti margini quantitativi previsti dalla disposizione in esame".
Inoltre, a norma dell'articolo 9, comma 4, del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ove le quote di questi organismi siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti, l'organismo stesso è esente dall'imposta sostitutiva sul risultato di gestione altrimenti dovuta nella misura del 12,50 per cento. A tal fine, i sottoscrittori non residenti devono risiedere in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; attualmente, si tratta degli Stati indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, c.d. white list.
Ciò posto, occorre sottolineare che ove un soggetto non residente decida di avvalersi di un fondo per i propri investimenti in Italia si rende applicabile la normativa fiscale prevista per tali organismi, a nulla rilevando il regime tributario specificamente previsto per i redditi scaturenti dalle singole attività finanziarie eventualmente acquisite direttamente dal non residente.
Pertanto, essendo le quote in argomento detenute da un soggetto residente nel Regno Unito - Paese incluso nella citata white list - si realizza il requisito di esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione del Fondo.
Tuttavia, ove il Fondo superi la soglia di giacenza media del 5 per cento (individuata dall'articolo 9, comma 1, legge n. 77 del 1983 per la non applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 600 del 1973), gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari di pertinenza del Fondo devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27 per cento.
In ogni caso, non si può far a meno di evidenziare che, sulla base delle disposizioni civilistiche, contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per fondo comune di investimento si intende un "patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte" (cfr. articolo 1, lettera j), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). Un fondo, per essere tale, necessita dunque di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l'unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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