Interpello 954-50/2001- Art. 11, legge 27 - 7 - 2000, n. 212. Università degli Studi di .... - modalità di determinazione del reddito derivante dalle attività di ricerca e consulenza eseguite sulla base di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 alle quali si applica la disciplina fiscale vigente per l'attività professionale intramuraria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 137 del 26.09.2001
L'Università degli Studi di ...., in qualità di sostituto d'imposta, con nota del ......., ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il quesito posto concerne le modalità di determinazione del reddito derivante dalle attività di ricerca e consulenza di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, eseguite sulla base di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, fiscalmente assimilate all'attività professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 26, comma 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In particolare si chiede se, come sembrerebbe risultare dalle istruzioni al Modello 730/2001, ai compensi corrisposti per le attività in questione sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 48-bis, lett. a-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, (TUIR), approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il quale, per l'attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, prevede una riduzione del reddito imponibile.
In merito al quesito posto si forniscono le seguenti indicazioni.
L'articolo 26, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come detto, estende ai compensi per le prestazioni di attività di ricerca e consulenza di cui all'articolo 66 del Dpr n. 382 del 1980, poste in essere delle università con la collaborazione di personale docente e non docente, la disciplina fiscale vigente per l'attività libero professionale intramuraria esercitata del personale dipendente del servizio sanitario nazionale e del personale di cui all'articolo 102 del Dpr 11 luglio 1980, n. 382, e del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
I compensi corrisposti per tali attività costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera e), del TUIR, a condizione che venga rispettata la relativa disciplina amministrativa, dettata inizialmente dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 662 del 1997 e successivamente sostituita dall'articolo 72 della legge n. 448 del 1998.
Al riguardo va osservato che l'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel fissare le condizioni per lo svolgimento dell'attività sanitaria intramuraria, ha stabilito, tra l'altro, che "....il direttore generale, fino alla realizzazione di nuove strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività professionale intramuraria in regime di ricovero e ambulatoriale, è tenuto ad assumere specifiche iniziative per reperire fuori dell'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati...."
Tenendo conto di tale possibilità di svolgimento dell'attività sanitaria intramuraria l'art. 6, lett. i), della legge n. 488 del 1999, introducendo nell'articolo 48-bis del Tuir (determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) la lettera a-bis), applicabile dal 1 gennaio 2000, ha previsto che i compensi percepiti dal personale del servizio sanitario nazionale per attività libero professionale intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, presso studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; misura ridotta al 75 per cento, a partire dall'anno successivo, dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Come precisato con le circolari n. 247/E del 1999 e n. 1/E del 2001, emanate, rispettivamente, dal Dipartimento delle Entrate e dalla Agenzia delle Entrate, la nuova disposizione del TUIR introduce una deduzione forfetaria per tener conto, in sede di determinazione dei compensi da assoggettare a tassazione, delle spese che il lavoratore ha sostenuto per l'attività intramurale e che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non può dedurre analiticamente.
Considerato che la disposizione agevolativa è correlata alle modifiche intervenute nella regolamentazione dell'esercizio dell'attività intramuraria, tanto che riproduce le specifiche disposizioni di carattere amministrativo che la disciplinano, si deve ritenere che la deduzione forfetaria da essa prevista non è applicabile a tutte le ipotesi indicate dall'articolo 47, lett. e), del TUIR. La norma di cui all'articolo 48-bis, lettera a-bis), deve essere interpretata nel suo significato letterale e, pertanto, l'agevolazione opera nelle sole ipotesi in cui il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, data la assenza di strutture disponibili presso la propria azienda, è autorizzato dal direttore generale ad avvalersi di studi privati.
La disposizione di cui al richiamato articolo 48-bis, lettera a-bis), in particolare non risulta applicabile alla attività di ricerca in esame, la quale è svolta secondo le condizioni e i limiti fissati autonomamente dai regolamenti degli atenei e non secondo la disciplina amministrativa del settore sanitario.
A tale attività si estende la disciplina applicabile alla attività libero professionale intramuraria ai soli fini della qualificazione reddituale.
Come chiarito con la risoluzione n. 67 del 20 aprile 1999, infatti, anche i redditi derivanti dalla attività di ricerca e consulenza di cui all'articolo 66 del dpr n. 382/1980 rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tale senso vanno intese le istruzioni al modello 730/2001 ed al modello Unico persone fisiche 2001 per la parte in cui indicano che i compensi percepiti per l'attività intramuraria, per il periodo d'imposta 2000, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.
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