Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 07.05.2002

IVA. Art. 3 della legge 21 febbraio 1989 n. 83. Servizi dei Consorzi all'esportazione resi alle imprese consorziate
Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 07.05.2002

Con le note in riferimento codeste Associazioni hanno chiesto un chiarimento in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni rese dai Consorzi all'esportazione, di cui alla legge del 21 febbraio 1989 n. 83, a favore delle imprese consorziate.
In particolare, il quesito riguarda la possibilità di applicare anche alle imprese consorziate che operano in ambito comunitario il disposto dell'art. 3, comma 2, della legge citata, in base al quale "i servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni".
Il beneficio della non imponibilità ad IVA discende dalla qualificazione soggettiva contenuta nell'art. 1 della legge n. 83 del 1989, il quale considera consorzi per il commercio estero quelli che abbiano come "scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria a realizzarla".
Sulla prospettata questione l'ex-Dipartimento delle Entrate, con risoluzione del 19 luglio 1996 n. 135, aveva espresso l'avviso che, con la realizzazione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, le transazioni poste in essere in ambito comunitario non realizzano più operazioni di esportazione. In particolare, afferma la citata risoluzione, che l'invio dei beni in altri Stati membri dell'Unione europea fa venire meno, in capo ai consorzi, il requisito soggettivo che costituisce il presupposto necessario per la concessione della non imponibilità ad IVA.
Tuttavia, a parere della scrivente la questione merita di essere ulteriormente approfondita. Infatti, dall'esame delle norme del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993 n. 427, emerge in modo abbastanza preciso la volontà del legislatore di evitare agli operatori interessati al commercio intracomunitario di trovarsi in una situazione deteriore a seguito delle modifiche legislative connesse con l'abolizione delle frontiere doganali tra i Paesi dell'Unione e dell'introduzione delle norme sugli scambi intracomunitari.
Infatti, pur essendo indubbio che le operazioni di commercio intracomunitario non possono essere più definite quali importazioni e esportazioni, almeno sul piano fiscale, e che alle medesime si applica un regime IVA speciale previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993, è pure evidente che dette operazioni continuano a godere, sotto molti aspetti, di un trattamento agevolato tipico delle operazioni internazionali.
Infatti le cessioni intracomunitarie godono del trattamento di non imponibilità (art. 41, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993) ed attribuiscono agli operatori economici il diritto alla formazione del "plafond" (art. 41, comma 4, del D.L. n. 331 del 1993), tipico beneficio legato allo status di esportatore abituale; inoltre l'art. 58 estende il beneficio della non imponibilità, previsto per le operazioni di esportazione cosiddette "triangolari" alle analoghe cessioni intracomunitarie.
E' infine di tutta evidenza notare che successivamente alla citata Risoluzione del 1996, in occasione della riscrittura delle norme che regolano il funzionamento all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), la Legge 25 marzo 1997, n.68, ha attribuito all'ICE "il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero" senza effettuare alcun riferimento esplicito alla distinzione, intervenuta nella legislazione IVA, tra le esportazione e le cessione intracomunitarie. La stessa norma inoltre non limitando le attività di promozione e sviluppo dell'ICE al commercio extra-UE, lascia intendere che nella definizione di "commercio estero" si debbano includere anche le cessioni che hanno come destinazione l'Unione Europea.
Pertanto, anche nell'articolo 1 della Legge n.83/89 citata, il concetto di commercio con l'estero deve essere considerato nella più ampia accezione che include sia le cessioni intracomunitarie che le cessioni effettuate al di fuori della UE.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che il beneficio della non imponibilità ad IVA, previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989 n. 83, si applica anche ai servizi resi dai Consorzi o dalle società consortili alle imprese consorziate che operano in ambito comunitario. In tal senso deve intendersi precisata la risoluzione del 19 luglio 1996, n. 135.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS