Istanza di interpello Ministero dell'Interno. Modifiche al regime di autorizzazione per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi - Tassa sulle concessioni governative articolo 7 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Risoluzione Agenzia Entrate n. 139 del 04.10.2005
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente chiarimenti circa l'esatto trattamento tributario, ai fini della tassa sulle concessioni governative, delle autorizzazioni di polizia, di cui all'art. 127 del t.u.l.p.s., è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto delucidazioni concernenti le tasse sulle concessioni governative dovute per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi, in considerazione delle recenti modifiche al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, apportate dal d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza), delle recenti modifiche introdotte all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, nonché degli aggiornamenti della tariffa delle tasse di concessioni governative introdotti dall'Allegato 2-ter previsto dall'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del D. L. 31 gennaio 2005, n. 7.
In particolare ha chiesto di chiarire se:
1. sia dovuta la tassa di rilascio per l'esercizio delle attività per le quali è prevista l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza;
2. debba continuare ad essere versata annualmente la tassa per il rinnovo, nonostante il carattere permanente delle autorizzazioni (articolo 2 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311);
3. la tassa di rilascio e quella per il rinnovo debbano essere ancora corrisposte anche per l'esercizio di quei mestieri - cesellatori, orafi ed incastratori di pietre preziose - non più sottoposti a licenza di polizia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero dell'Interno, per quanto attiene alla tassa di rilascio, di cui al punto n. 1 del quesito ritiene che: "essa è dovuta per l'esercizio delle rispettive attività per le quali venga fatta richiesta di autorizzazione all'autorità di Pubblica Sicurezza".
Per ciò che concerne la tassa di rinnovo, di cui al punto n. 2, osserva che la stessa non è più dovuta per carenza del presupposto impositivo; per effetto degli interventi normativi prima richiamati, infatti, l'autorizzazione in esame è divenuta permanente e, come tale, non è più soggetta a rinnovo.
Per quanto attiene al punto n. 3 del quesito, fa presente che: "l'allegato 2-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 continua a prevedere, per l'esercizio dei mestieri di cesellatori, orafi ed incastratori di pietre preziose il versamento della tassa di concessione governativa, sia per la fase del rilascio che per quella di rinnovo, erroneamente considerando dette attività ancora sottoposte all'autorizzazione di cui all'articolo 127 del t.u.l.p.s.". Dette attività, invece, in base all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non sono più soggette a licenza di polizia.
Conseguentemente l'istante ritiene non dovuta la tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 7.1 della tariffa, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alle tasse di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione dell'autorità di P.S. per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi - tassa di rilascio (punto 1) - la scrivente condivide la soluzione prospettata. In proposito, la tassa di concessione governativa è dovuta in quanto l'esercizio di attività relative a metalli preziosi è ricompreso tra le fattispecie regolate dall'articolo 127 del t.u.l.p.s., per le quali l'articolo 243 del menzionato regolamento prevede l'obbligo in capo ai fabbricanti, ai commercianti ai mediatori di oggetti preziosi "di munirsi della licenza".
Circa la questione di cui al punto 2 del quesito relativa alla tassa per il rinnovo la scrivente condivide la soluzione prospettata dall'interpellante fondata sulla mutata natura della licenza di P.S., divenuta permanente per effetto delle modifiche apportate al regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. dall'articolo 2 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
In proposito, è necessario ricordare che l'articolo 7 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 prevede gli importi delle tasse di concessioni governative dovute in relazione a "licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo...", stabilendo per le diverse categorie di operatori del settore una differente misura.
Posto che le semplificazioni amministrative, introdotte dal d.P.R. n. 311 del 2001, hanno eliminato la necessità del rinnovo annuale delle licenze di P.S. individuate dall'articolo 127 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 243 del relativo regolamento, la tassa di rinnovo non è più dovuta perché manca il relativo presupposto impositivo.
A sostegno di tale tesi si richiama innanzitutto l'articolo 2 del d.P.R. n. 641 del 1972 che prevede il pagamento della tassa sulle concessioni governative, distintamente per la tassa di rilascio, la tassa di rinnovo e quella per il visto e la vidimazione. La prima (tassa di rilascio) è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto; la seconda (tassa di rinnovo) va corrisposta quando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere (secondo comma; la terza (tassa per il visto e per la vidimazione) va corrisposta al momento dell'espletamento di tali formalità.
Il comma 4 dell'articolo 2 prevede, infine, che in determinati casi, espressamente indicati nella tariffa, gli atti a validità ultrannuale sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso. Tra i casi previsti, tuttavia, non rientrano le licenze di cui all'articolo 7 della tariffa annessa al d.P.R. 641 del 1972..
In merito al punto n. 3 del quesito, tenuto conto che l'articolo 127 del t.u.l.p.s., come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non ricomprende più tra i soggetti che "...hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore" i cesellatori, gli orafi e gli incastratori di pietre preziose, si ritiene non più dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 7 lettera d) della tariffa annessa al d.P.R. 641 del 1972, la cui disposizione deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata.
Invero, con l'eliminazione per tali soggetti dell'obbligo di munirsi di licenza, non è più dovuta la tassa di concessione governativa per carenza del presupposto impositivo, costituito, come noto, dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi