Istituzione di codici tributo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa alla gestione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento e per il versamento dei relativi interessi. Articolo 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 139 del 23.06.2003
L'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003) prevede che, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte sia effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Pertanto, si istituiscono i seguenti codici tributo:
* "2344" denominato: "Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002".
* "2345" denominato: "Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento - Interessi - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002".
Nella compilazione del modello "F 24", i codici tributo sopra istituiti devono essere esposti nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
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