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Risoluzione Agenzia Entrate n. 139 del 28.09.2001

Interpello 954-59/2001 - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. X s.p.a.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 139 del 28.09.2001

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 39, L. 342, del 2000, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'X chiede se i fondi a gestione separata istituiti dalla Regione ...... presso il medesimo con leggi regionali abbiano autonoma soggettività o meno, posto che ai sensi dell'art. 39 della L.342/2000, "I fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello Stato o delle Regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 88, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi .... in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato e agli enti pubblici".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riguardo ai singoli tributi vengono prospettate le seguenti soluzioni.
IRPEG - Sul piano pratico l'X ritiene che, attraverso le modifiche intervenute, i fondi a gestione separata istituiti presso il medesimo non siano più colpiti dall'imposta come conseguenza diretta del fatto che sono riconducibili ad un Ente -la Regione ..... - che non possiede una soggettività tributaria, in assenza della quale non deve neanche essere presentata alcuna dichiarazione dei redditi, né devono essere tenute, ai fini fiscali, scritture contabili di alcun tipo.
IRAP - L'ente ritiene che per il futuro - già a decorrere dalla prossima scadenza fissata per dichiarare l'IRAP dovuta per l'anno 2000 - l'X in qualità di gestore dei Fondi Regionali, non dovrà più presentare la dichiarazione IRAP per i fondi a gestione separata e conseguentemente non dovrà versare più alcuna imposta.
IVA - L'X ritiene che, in coerenza e a completamento delle attività derivanti dal rapporto di mandato a gestire i fondi a gestione separata - anche al fine di facilitare i rapporti amministrativi con la stessa Regione e su apposita delega della stessa - potrebbe convenire di tenere registri IVA che potrebbero assumere la nuova veste di sezionali di quelli tenuti dalla Regione ...... per le proprie attività commerciali predisponendo una bozza di "quadro quater" da trasmettere alla Regione.
Adempimenti del sostituto d'imposta - L'ente ritiene che una soluzione ragionevole potrebbe realizzarsi, ove si ritenesse operante, per effetto del mandato di gestione dei fondi regionali, anche la delega da parte della Regione in ordine al conferimento degli incarichi a terzi ed all'espletamento dei compiti del sostituto d'imposta.
Imposta sostitutiva sui finanziamenti - L'X ritiene corretto includere i finanziamenti attivati con i fondi regionali nell'unica dichiarazione presentata dall'X.
Tasse C.G. - L'X ritiene cessato l'obbligo di pagamento di lire 1 milione per ciascuna gestione separata.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non ha inteso aggiungere all'elencazione dei soggetti contenuta nell'articolo 88, comma 1, del TUIR, un'altra categoria di soggetti, quali i fondi pubblici di agevolazione, ma ha voluto stabilire, in sostanza, un rapporto di immedesimazione tra i vari fondi ed i soggetti elencati nell'articolo 88, comma 1, del TUIR. Pertanto, nella fattispecie in esame i fondi a gestione separata istituiti con leggi regionali dalla Regione ...... presso l'X s.p.a., non hanno autonoma soggettività tributaria rispetto alla Regione medesima.
L'esclusione dell'esistenza di un'autonoma soggettività in capo ai fondi in questione, espressamente prevista ai fini dell'IRPEG, esplica i propri effetti anche con riferimento ad ogni altro rapporto tributario riferibile ad altre imposte.
Ciò premesso, in relazione alle singole imposte e adempimenti si chiarisce quanto segue.
IRPEG
Considerato che i fondi di agevolazione gestiti dall'X sono riconducibili alla Regione ..... che, in forza dell'art. 88, comma 1, del TUIR, non possiede soggettività tributaria passiva ai fini dell'IRPEG, gli stessi non sono soggetti all'imposta e per essi non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.
IRAP
Per i fondi in questione l'X non dovrà presentare autonoma dichiarazione, essendo la Regione ...... il soggetto passivo dell'imposta.
IVA
Dalla mancanza di autonoma soggettività in capo ai fondi di agevolazione deriva che tutti gli adempimenti tributari sono posti a carico della Regione, in base alle disposizioni che riguardano tale ente.
Conseguentemente ricadono sulla Regione, fra l'altro, gli obblighi tributari relativi alla tenuta della contabilità ai fini IVA, all'effettuazione dei versamenti, alla presentazione delle dichiarazioni. In ordine alle modalità di registrazione ai fini dell'IVA, si reputa possibile che l'interpellante tenga, per conto della Regione, registri sezionali, qualora agisca come rappresentante della Regione e sempre che vengano osservate le prescrizioni di cui agli artt. 23, 24, 25, 35 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, come chiarito dalla circolare 21 novembre 1972, n. 27 e dalle risoluzioni 9 dicembre 1982, n. 350328 e 4 luglio 1984, n. 396038.
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
L'Agenzia ritiene che la mancanza di soggettività tributaria dei fondi pubblici di agevolazione gestiti da codesto Istituto e la loro immedesimazione con la Regione ..... comportano che i fondi non possano configurarsi quali sostituti d'imposta per i compensi corrisposti a terzi o i contributi erogati a valere sulle risorse dei fondi medesimi e che gli stessi non possano, quindi, porre in essere i relativi adempimenti.
La scrivente non ritiene, peraltro, che atti di natura convenzionale siano sufficienti a trasferire gli obblighi tributari normativamente sanciti ad un soggetto diverso dal sostituto d'imposta "naturale".
Non può essere accolta, pertanto, la soluzione proposta da codesto Istituto che, pur riconoscendo la qualifica di sostituto d'imposta alla Regione ......, ritiene tuttavia che gli adempimenti del sostituto d'imposta possano essere delegati dalla stessa Regione al soggetto gestore dei fondi pubblici di agevolazione, per effetto del mandato di gestione.
Considerato che, come evidenziato nell'istanza, l'X interviene come gestore nei limiti del mandato nelle fasi materiali della concessione ed erogazione dei contributi, è la Regione e non l'X ad assumere la veste di sostituto d'imposta e a dover porre in essere i relativi adempimenti, fermo restando che, sulla base del mandato, l'X provvede alla materiale erogazione della somma al netto delle ritenute.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI (ex articolo 15 e succ. D.P.R. 601/73)
L'Istituto ritiene corretto includere i finanziamenti attivati con i fondi regionali nell'unica dichiarazione presentata dal medesimo in proprio, indicandone l'ammontare complessivo come finanziamenti speciali effettuati ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 601/73, esenti da imposta sostitutiva.
Al riguardo questa Agenzia osserva che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti dello stesso D.P.R. i finanziamenti speciali individuati dallo stesso articolo; tra gli altri al primo comma sono previsti "i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle Regioni o gestiti per conto degli stessi...".
Ai fini dell'applicabilità del beneficio la norma espressamente richiede che: a) il finanziamento sia effettuato da una banca - ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 e del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 365; b) i fondi siano conferiti dallo Stato o dalle Regioni o gestiti per conto degli stessi.
Poiché nel caso in esame le due richiamate condizioni sono rispettate, i finanziamenti in argomento non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni di credito a medio e lungo termine (artt. 15 e segg. D.P.R. n. 601 del 1973) secondo le disposizioni del già citato primo comma dell'articolo 19 dello stesso D.P.R. n. 601.
Per quanto riguarda la dichiarazione prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 601 si ritiene corretto e più aderente al disposto dall'articolo 39 della legge 342 del 2000, includere i finanziamenti attivati con i fondi regionali nella dichiarazione (unica) presentata da codesto Istituto; tali finanziamenti dovranno essere indicati come finanziamenti speciali effettuati ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 601 che non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
L'Istituto fa presente che nell'ambito del rapporto di mandato deve tenere una contabilità separata per rappresentare i fatti e gli accadimenti relativi all'operatività dei fondi regionali.
A tal fine ritiene sia sufficiente registrare le operazioni riguardanti la gestione dei fondi in apposite sezioni dei propri libri e registri, in tal modo assolvendo unitariamente l'obbligo di pagamento della tassa CC. GG. dovuta per la numerazione e bollatura con il versamento di L. 1.000.000 ai sensi dell'art. 23, nota 3, della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, secondo cui "Per la numerazione e la bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione alla data del 1 gennaio, supera l'importo di un miliardo di lire".
Si osserva, al riguardo, che le rilevazioni contabili effettuate per i fondi a gestione separata, che costituiscono poi il supporto amministrativo ai fini degli obblighi di rendicontazione, devono essere tutelate da idonee formalità per i requisiti di certezza temporale e di attendibilità.
Premesso quanto sopra questa Agenzia ritiene corretto - per il disposto dell'articolo 23 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 - che l'X, assolvendo la tassa di concessione governativa forfetaria di lire 1.000.000, possa bollare e numerare anche i libri ed i registri sezionali ritenuti necessari, sui quali verranno registrate le operazioni relative ai fondi regionali.

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