Art. 1, comma 1, della legge n. 449/97 - detrazione di imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 della legge n. 457/78. Diritto al beneficio fiscale nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 08.02.2005
Numerosi contribuenti hanno chiesto alla scrivente di chiarire se, e con quali limiti, sussiste il diritto di fruire della detrazione di imposta del 36 per cento prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'Irpef, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lett. a), b), c), e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle ipotesi in cui l'intervento comporti un cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare ristrutturata.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se la detrazione di imposta in discussione competa nell'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (un fienile) che a seguito della realizzazione dell'intervento edilizio acquisisce la destinazione d'uso abitativo.
Nell'ipotesi in discorso gli interventi programmati concretizzano una ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell'art. 31, della legge n. 457 del 1978. Verranno tra l'altro realizzate opere necessarie per il conseguimento del risparmio energetico e la messa in sicurezza statica e antisismica del fienile, il quale, come detto, a seguito dei predetti lavori, risulterà con destinazione d'uso abitativo.
In merito, la scrivente ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare brevemente la normativa vigente in materia.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 449/97, consente di poter fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36 per cento "per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale...", "nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute".
"La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi (...) al conseguimento di risparmi energetici (...), nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica".
Nella fattispecie in esame, l'aspetto problematico riguarda la circostanza che il fabbricato oggetto dell'intervento - un fienile - risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione di cui all'art. 31, lett. d), della legge n. 457/78 sopra citata, che il contribuente intende realizzare.
Infatti, in materia di destinazione d'uso del fabbricato oggetto dei lavori, con la circolare 24 febbraio 1998, n. 57, al paragrafo 3 (interventi che danno diritto alla detrazione), è stato espressamente precisato che sono esclusi dal beneficio fiscale della detrazione di imposta del 36 per cento i lavori realizzati su "edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale".
Peraltro, al paragrafo 3.4 (categorie di intervento edilizio), della stessa circolare è stato, altresì, precisato che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono "portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è considerato di trasformazione urbanistica (...). A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale".
Alla luce dei chiarimenti sopra citati, considerando che l'intervento di cui alla lett. d), dell'art. 31, della legge n. 457/78, richiamato dalle norme tra quelli agevolabili, comporta molto spesso il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, la scrivente ritiene che, in relazione alla fattispecie in esame, sia possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36 per cento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
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