Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 20.01.2009

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Contratto di lavoro a progetto giunto a scadenza e contratto di inserimento in corso di esecuzione. Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. Articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 20.01.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il sig. TIZIO, in qualità di legale rappresentante della società ALFA, con sede in ...., rappresenta di aver stipulato due contratti di lavoro a progetto con un collaboratore, l'uno dal 12 luglio al 31 dicembre 2007 e l'altro dal 5 febbraio al 30 aprile 2008.
L'istante fa inoltre presente che in data 23 luglio 2007 ha assunto, per la durata di 18 mesi, un lavoratore con contratto di inserimento.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere se la società possa fruire del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, nel caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore già impiegato con contratto a progetto e del dipendente con contratto di inserimento, tenendo conto che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 l'impresa non aveva alcun dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha istituito per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito di imposta pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese (416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato") in favore dei datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate.
A seguito delle modifiche apportate al comma 539 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 dall'articolo 37-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (cd "milleproroghe"), la compatibilità comunitaria dell'aiuto è garantita dall'espresso richiamo al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal citato Regolamento CE n. 2204/2002. Ne consegue che la misura agevolativa di cui trattasi è immediatamente fruibile da parte dei datori di lavoro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2008, emanato ai sensi del comma 547, sono state stabilite le disposizioni di attuazione e con circolare n. 48/E del 10 luglio 2008 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della concreta fruizione del credito d'imposta.
Con riferimento alle condizioni di ammissibilità del beneficio in argomento, il comma 543, lett. a), dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008 richiede che "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione".
La riportata disposizione - ripresa anche dall'articolo 5 del citato decreto di attuazione - è stata mutuata dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 2204/2002, in base al quale "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente". Tali requisiti non sono richiesti se l'assunzione riguarda lavoratori disabili o svantaggiati, individuati nella seconda parte della lettera a), comma 543.
Con circolare n. 48/E del 2008, al paragrafo 4.12, è stato altresì specificato che "Non è in ogni caso agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato in quanto l'articolo 9, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 prevede che ".
Ciò premesso, si ritiene che i lavoratori già impiegati in ragione di un contratto di lavoro a progetto (il cui termine sia giunto a scadenza), regolato dagli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annoverabili tra i lavoratori che hanno perso l'impiego precedente, integrando la condizione posta dal citato comma 543, lettera a).
Pertanto possono fruire del credito d'imposta in argomento i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati (anche presso altro datore di lavoro), in ragione di un contratto di lavoro a progetto giunto a scadenza, fermo restando il rispetto delle altre condizioni per accedervi previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Il contratto di inserimento, disciplinato dagli articoli 54 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è definito come "contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (cfr. articolo 54, comma 1, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003) di determinate categorie di persone, (ad esempio, soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, i disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29 e 32 anni), generalmente di durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto (cfr. articolo 57 del citato Decreto legislativo).
In merito la circolare dell'INPS n. 51 del 16 marzo 2004 ha previsto che: "... ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 in materia di lavoro a tempo determinato" (cfr. articolo 5); successivamente la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 31 del 21 luglio 2004, al punto n. 2, ha qualificato espressamente il contratto di inserimento come "contratto a tempo determinato".
In base alle considerazioni svolte nel richiamato paragrafo 4.12 della circolare n. 48/E del 2008, deve escludersi che l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione possa costituire fattispecie agevolabile.
Si fa presente infine che i soggetti non ammessi al beneficio in esame per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1 al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse all'agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili, ad esempio, a seguito di rinunce al credito richiesto (cfr. provvedimento del 30 ottobre 2008 del Direttore dell'Agenzia delle entrate).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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