Istanza d'interpello - Imposta di bollo - assoggettabilità o meno all'imposta di bollo dell'istanza dell'acquirente ex articolo 3, comma 2, D.L. n. 35/2005 convertito con L. 80/05
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 04.10.2005
Con istanza di interpello n........, concernente il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, dell'istanza dell'acquirente ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante la prima iscrizione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico, l'XX ha esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante, sulla base delle novità legislative, rispondenti a finalità di semplificazione amministrativa, introdotte in seguito all'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, illustra le novità dell'articolo 3, comma 2, del predetto atto normativo, per lo specifico caso della prima registrazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico.
In base a quanto previsto in suddetta norma, all'acquirente è concessa la possibilità di presentare un'istanza con le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non essendo più necessaria, quindi, l'autentica notarile, obbligatoriamente richiesta fino all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005.
L'istante precisa che "in base alla normativa speciale che regola il PRA per ottenere le formalità al PRA, tra cui anche la prima iscrizione di un veicolo (art. 6 R.D. 1814/27) il richiedente deve presentare all'Ufficio Provinciale dell'XX la nota di presentazione (prevista anche dall'art. 2659 c.c.), oltre alla documentazione di rito".
Fa inoltre presente che, "...per la richiesta di prima iscrizione del veicolo nel PRA deve essere prodotto l'apposito modulo, denominato NP2, approvato con decreto interministeriale n. 514/92, debitamente compilato e sottoscritto, contenente la nota di iscrizione ed il titolo ex art. 2657 c.c. ...".
L'interpellante, con riferimento all'intervenuta modifica normativa, chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, da applicare alle suddette istanze dell'acquirente, previste della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. n. 35 del 2005.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante osserva che, anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005 "la nota di presentazione, mod.NP2, è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della tariffa all. A del D.P.R. 642/72".
Quanto alle conseguenze applicative delle novità normative di cui al decreto legge n. 35 del 2005 l'interpellante fa presente che "Con l'entrata in vigore della L. 80/05 di conversione del D.L. 35/05, sono state fornite istruzioni agli operatori professionali al fine di utilizzare il citato modulo NP2 per la prima iscrizione facendo redigere (nello spazio predisposto dal D.M: 514/92 per la redazione del titolo con sottoscrizione autenticata) la semplice istanza a cura dell'acquirente senza apposizione della marca da bollo precedentemente prevista per l'autentica.
Non si è quindi disposto il pagamento di una ulteriore imposta di bollo, tenuto conto sia della natura dichiarativa dell'istanza, sia del fatto che ai sensi dell'art. 13, comma 3, n. 15 del D.P.R. 642/72 "in ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono iscriversi sul medesimo foglio" "gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto"
In base all'interpretazione prospettata, l'interpellante "ritiene che le istanze degli acquirenti non possano ritenersi assoggettabili all'imposta di bollo (ex art. 13, comma 3, n. 15 D.P.R. 642/72) in quanto già assolta per la nota di trascrizione".
Infine fa presente che, "...nell'ipotesi in cui l'acquirente non voglia utilizzare il modello NP2, potrà redigere l'istanza su un foglio a parte sulla base di un fac-simile predisposto dall'XX (...), in tal caso, si ritiene che debba essere applicata la marca da bollo, in quanto ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa - Allegato A del D.P.R. 642/1972, sono soggette ad imposta di bollo le istanze dirette agli "enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al quesito posto dall'istante, concernente il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, dell'istanza di prima registrazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico di cui alla legge n. 80 del 2005, di conversione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2005, si fa presente quanto segue.
La suddetta norma di semplificazione amministrativa introduce la possibilità di effettuare tale prima registrazione, anche su istanza dell'acquirente, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in seguito alla modifica apportata al testo originario del decreto legge su questo punto, che concedeva tale possibilità solo al venditore.
In ogni caso, non è più necessaria l'autentica notarile.
Fino all'introduzione delle nuove modalità, la prima iscrizione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, doveva essere richiesta presentando "...apposito modulo, (denominato NP2) debitamente compilato e sottoscritto (...) contenente la nota di iscrizione ed il titolo".
Nel caso di vendita verbale, peraltro, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 514 del 1992, il titolo era sostituito da una dichiarazione autentica che doveva redigersi sul modulo di prima iscrizione, da produrre in unico esemplare al PRA.
Sulla richiesta di prima iscrizione era dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di 11 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, (che prevede l'applicazione dell'imposta fin dall'origine per "Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico...").
In caso di vendita verbale, l'imposta di bollo era dovuta nella stessa misura anche per la dichiarazione autenticata, in base all'articolo 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (che assoggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 11 per ogni foglio gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi").
In seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005, come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2005, ai fini del corretto espletamento della formalità di prima iscrizione al PRA di un veicolo, è sufficiente la presentazione dell'apposita istanza (modello NP2) presso "... lo sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" (articolo 3 comma 2). Tale istanza, in particolare deve essere sottoscritta "dall'interessato in presenza del dipendente addetto" ovvero sottoscritta e presentata "unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore" (articolo 38, comma 3 del d.P.R. 445 del 2000).
Non è necessaria, pertanto, l'autentica notarile, che, come precisato, era soggetta ad imposta di bollo.
Tale modifica normativa influisce, come prospettato dall'istante, sull'applicazione dell'imposta di bollo. All'ipotesi rappresentata dall'istante è applicabile la previsione dell'articolo 13, comma 3, n. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 secondo cui "In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio (omissis) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".
Infatti, poiché il modello NP2 comprende sia la nota di iscrizione che la dichiarazione dell'acquirente, si concretizza l'ipotesi dell'"unico contesto" disciplinata dal sopra menzionato articolo 13, comma 3, n. 15.
Dal nuovo quadro normativo che regola le formalità da adempiere al PRA emerge la volontà del legislatore di modificare soltanto il regime della prima iscrizione dei veicoli al PRA e non quello relativo ai passaggi successivi.
Lo stesso articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2005 menziona, infatti, tra gli atti per i quali è ancora necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, con conseguenti ripercussioni anche sul trattamento fiscale, " gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi"
In conclusione, per la sola istanza di prima iscrizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2005, come modificato dalla legge n. 80 del 2005, l'imposta di bollo viene assolta una sola volta sul modello NP2, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, n. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Nella diversa ipotesi in cui l'istanza dell'acquirente venga redatta separatamente dalla nota di iscrizione - utilizzando non il modello NP2, ma un apposito modulo denominato "Istanza dell'acquirente ai fini della prima iscrizione al P.R.A." predisposto dall'XX - l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, deve essere assolta sia per l'istanza che per la nota di iscrizione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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