Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 26.06.2003

Istanza di interpello - Articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: rideterminazione del credito d'imposta in caso di decesso dell'imprenditore individuale, sig.ra XZ
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 26.06.2003

La Direzione Regionale .... ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata dalla signora XZ ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a conoscere quale sia la corretta applicazione alla fattispecie esposta della disciplina di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Quesito
La signora XZ presenta l'istanza in qualità di erede del signor KY, imprenditore individuale esercente l'attività di montaggio mobili e deceduto in data 4 marzo 2002 (data in cui si è conseguentemente interrotta l'attività d'impresa).
Nel corso del 2001 il de cuius ha acquisito, a seguito della stipula di un contratto di leasing, un autocarro che attualmente risulta volturato ad un erede e non è ancora riscattato.
L'istante chiede se per il bene in questione si debba provvedere alla rideterminazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, considerato che l'attività d'impresa è cessata ed il bene non è stato ancora riscattato.
Non si propone, con riguardo alla questione esposta, alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell'Agenzia
L'esame della fattispecie illustrata richiede che si affrontino, in via preliminare, le problematiche connesse alla gestione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ipotesi di decesso dell'imprenditore individuale titolare dell'agevolazione.
Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede che il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate sia rideterminato qualora "i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione..." e, parimenti, "se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione...". Al verificarsi di tali ipotesi è necessario escludere dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti (si vedano, al riguardo, le circolari 18 aprile 2001, n. 41, e 3 giugno 2003, n. 32).
La circolare 9 maggio 2002, n. 38, al punto 10.2, ha chiarito che tali disposizioni intendono contrastare la cessione dei beni oggetto di agevolazione, nel presupposto che le cessioni stesse siano motivate da finalità elusive. Ha inoltre precisato che l'impresa non decade automaticamente dal beneficio qualora trasferisca i beni agevolati in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale.
Con specifico riferimento alla circostanza del decesso dell'imprenditore individuale, si ritiene che tale evento, esulando da qualsivoglia tipo di pianificazione o profilo di elusività, non comporti ipso facto la rideterminazione del credito d'imposta già utilizzato dal de cuius in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Passando a considerare l'ulteriore profilo della continuazione della fruizione dell'agevolazione in capo agli eredi, rilievo decisivo va attribuito al fatto che l'attività d'impresa venga o meno proseguita dagli stessi.
Nell'ambito del primo caso è necessario distinguere due fattispecie:
- qualora i beni vengano mantenuti nell'ambito dell'originaria struttura produttiva del de cuius, la titolarità del diritto a fru ire del contributo risultante dal modello CVS inviato entro il 28 febbraio 2003, si trasferirà, in forza della successione nell'attività d'impresa, in capo agli eredi subentrati nei rapporti ri conducibili all'imprenditore defunto. Ciò implica che all'eventuale, futuro verificarsi di uno degli eventi previsti al comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il bonus dovrà essere rideterminato in capo ai chiamati all'eredità;
- qualora gli eredi proseguano l'attività d'impresa del de cuius avvalendosi di una diversa struttura produttiva cui siano destinati,tra l'altro, i beni oggetto dell'agevolazione, si dovrà procedere alla rideterminazione in capo ai chiamati all'eredità del credito d'imposta sino a quel momento fruito.
In entrambi i casi, gli eredi risponderanno altresì di eventuali cause di revoca dell'agevolazione imputabili alla mancanza (accertata in capo al de cuius) di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla norma.
Viceversa, nell'ipotesi in cui gli eredi scelgano di liquidare l'azienda ricevuta in successione, la mancanza di volontarietà da cui trae origine la vicenda liquidatoria rende inapplicabili le cause di rideterminazione dell'agevolazione di cui al comma 7 citato, tra cui ad esempio la mancata entrata in funzione dei beni entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
In questa ipotesi, il credito d'imposta maturato e non utilizzato al momento del decesso non viene trasferito ai chiamati all'eredità, ma potrà, comunque, essere utilizzato per compensare eventuali debiti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata dall'erede per il de cuius.
E' naturalmente fatta salva per l'Amministrazione, anche nell'ipotesi di non prosecuzione dell'attività imprenditoriale del de cuius, la possibilità di revocare l'agevolazione qualora si riscontri che l'imprenditore defunto ha indebitamente fruito del beneficio in esame, mancando uno dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla norma.
In conclusione, per quanto concerne la particolare fattispecie illustrata nell'istanza di interpello, si deve ritenere che né la cessazione dell'attività d'impresa, né la conseguente acquisizione in leasing del bene non ancora riscattato da parte di un erede debbano essere considerate cause di decadenza dall'agevolazione e di conseguente rideterminazione del credito d'imposta maturato in capo al de cuius.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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