Risoluzione Agenzia Entrate n. 141 del 28.09.2001

Applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 19 del DPR 601 del 1973 ai finanziamenti a favore dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 141 del 28.09.2001

Con istanza del ......... l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato - Ente di diritto pubblico - ha chiesto di conoscere se alle somme erogate da enti creditizi, quale anticipazione del contributo ventennale ad esso spettante in virtù dell'art. 22 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, sia applicabile l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (finanziamenti speciali).
Al riguardo ha fatto presente che il succitato art. 22 ha disposto a favore dell'Istituto un contributo statale ventennale, a decorrere dal 2000, di lire 80 miliardi "quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria".
Ha fatto, inoltre, presente che l'art. 154 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel fornire l'interpretazione autentica del predetto art. 22, ha precisato che: "Il contributo ventennale previsto dall'art. 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato deve considerarsi incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559."
Il richiedente ritiene che le somme erogate dall'ente creditizio, disposto a concedergli un finanziamento, quale anticipazione del contributo ventennale dello Stato che verrebbe successivamente incassato dal finanziatore, "non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostituiva" di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601 del 1973.
A tale proposito fa presente che la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato", nonché le successive norme modificative ed attuative consentono di qualificare l'Istituto come ente pubblico istituito esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; detta configurazione giuridica, pertanto, comporta, a parere del richiedente, l'applicabilità al finanziamento di cui trattasi del regime fiscale dell'articolo 19, comma 2, lettera b) del citato DPR n. 601 del 1973. La scrivente, al fine di stabilire se compete l'agevolazione, ritiene necessario valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 19, comma 2, lettera b) del più volte citato DPR n. 601 del 1973, il quale recita testualmente: "Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:
a) (...)
b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio."
Il Consiglio di Stato - Sez. III, nell'adunanza del 23 giugno 1976, interpretando detto articolo, precisò, infatti, che "trattasi di una esenzione soggettiva, concessa con riguardo sia alla natura dell'ente beneficiario, che all'attività espletata".
Tenuto conto di quanto affermato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e considerata la documentazione trasmessa, si osserva che sussistono nel caso in esame tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del regime di favore previsto dalla citata lettera b) dell'articolo 19 (cfr. risoluzione ministeriale 17 agosto 1996, n. 195/E in materia di finanziamenti a favore dell'......, emanata su conforme parere del Consiglio di Stato).
Per quanto attiene la natura giuridica rivestita dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato non vi è dubbio che trattasi di un Ente Pubblico istituito esclusivamente per lo svolgimento di funzioni statali, per come si desume dalla legge 13 luglio 1996, n. 559, rientrante nella esenzione soggettiva di cui al citato articolo 19.
Sotto il profilo oggettivo, considerato che tra le attività svolte dall'Istituto vi sono il conio delle monete di Stato ed estere, la fabbricazione di contrassegni di Stato nonché la stampa e la gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana - tutti compiti di interesse statale - espletati in regime di monopolio, è da ritenere che ricorrono anche i requisiti oggettivi richiesti dall'art. 19, comma 2, lettera b) del più volte citato DPR n. 601 del 1973.
Ciò in considerazione del parere reso dal Consiglio di Stato sull'applicabilità all'..... dell'agevolazione fiscale in argomento; nell'Adunanza della Sezione III del 31 ottobre 1995, precisò, infatti, che per "funzioni pubbliche debbano intendersi non solo tutte quelle attività che comportano esercizio di autorità, ma anche quelle attività che lo Stato, nell'interesse pubblico, si riserva ed al cui svolgimento prepone un soggetto pubblico appositamente creato".
Ciò posto si precisa che i finanziamenti di cui trattasi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva, così come disposto dall'art. 19, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

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