Istanza d'interpello - Atti e documenti relativi ai corsi di formazione professionale - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 04.10.2005
Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale ........ in sede di risposta all'interpello di seguito riportato.
QUESITO
L'istante con riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal D. Lgs. n. 297/1994, per gli atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2 grado, chiede se tale disposizione possa essere estesa anche agli attestati dei corsi di formazione professionale rilasciati in osservanza all'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68 comma 1, della L. n. 144/1999.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Le modifiche apportate dalla sopracitata disposizione normativa in materia di istruzione e formazione scolastica prevedono:
a) che l'obbligo scolastico finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale sia esteso fino a diciotto anni;
b) che le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica e professionale, costituiscono crediti formativi per il passaggio da un sistema ad un altro (i cosiddetti percorsi integrati di cui all'art. 6 del DPR n. 257/2000).
L'evidente connessione esistente tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione dovrebbe comportare, quindi, a parere dell'interpellante, lo stesso trattamento fiscale sia in caso di rilascio del diploma, sia in caso di rilascio di attestati professionali.
Ne consegue, pertanto, che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per il diploma di scuola secondaria di 1 e 2 grado (artt. 187 e 189 del D. Lgs n. 297/1994) dovrebbe essere applicabile anche agli attestati dei corsi di formazione professionale.
RISPOSTA DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE
Con riferimento alla problematica prospettata, si osserva preliminarmente che lo Stato già con la L. n. 845/1978, istitutiva dei corsi di formazione professionale, aveva concesso alle Regioni, potestà legislativa in materia di orientamento e formazione professionale, delegando alle stesse iniziative finalizzate ad assicurare e promuovere lo sviluppo e l'integrazione dei propri iscritti nel mondo del lavoro tramite l'organizzazione di corsi professionali.
Con l'art. 68 della L. n. 144/1999, sono state ulteriormente perseguite tali finalità disponendo percorsi formativi più estesi, che a decorrere dall'anno 1999-2000, prevedono l'obbligo di frequenza scolastica fino al compimento del 18 anno di età.
Gli adempimenti formativi previsti dalla L. n. 144/1999, sono stati disciplinati organicamente dal DPR n. 257/2000 (Regolamento di attuazione concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età) e dalla L. n. 53/2003.
La lettera c) della sopracitata legge n. 53, ribadisce che "è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale,.....".
La successiva lettera d) dispone, infine, che " il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo e in un secondo ciclo (che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale)".
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, l'art. 7 comma 5 della legge. n. 405/1990, stabilisce che "sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare".
Detta disposizione modificativa è stata recepita dalla disciplina dell'imposta di bollo al punto 2, lettera e) della nota in calce all'art.4 della tariffa, parte prima del DPR n. 642/1972; l'art. 11 della tabella, dello stesso decreto prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta, degli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Dalle suddette disposizioni, ante la riforma apportata dall'art. 68, della legge n.144/1999, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, emerge che l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo è disposta, in generale, per tutti gli atti e documenti connessi all'obbligo di frequenza scolastica primaria e secondaria inferiore; nonché per la scuola secondaria superiore, come d'altronde stabilito inequivocabilmente all'art. 187, c.. 10 del D. Lgs. n. 297/1994.
Tanto premesso, considerato che le nuove disposizioni normative in materia di istruzione e formazione professionale hanno esteso l'obbligo di frequenza scolastica fino al compimento del diciottesimo anno di età, si ritiene che gli atti ed i documenti (art. 8 del DPR n. 257/2000) attestanti i percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione individuati all'art. 1 del citato decreto n. 257, rientranti:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema di formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato;
possano fruire dell'esenzione in modo assoluto ai fini dell'imposta di bollo, anche in carenza di una espressa disposizione normativa, atteso che il diritto alla istruzione e formazione scolastica è stato esteso obbligatoriamente per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Ovviamente, nel rispetto delle competenze specifiche attribuite dalle disposizioni normative connesse agli obblighi di assolvimento dei percorsi formativi sopracitati.
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