Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 21.06.2007

Istanza di interpello - Opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917 - errata indicazione della compagine sociale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 21.06.2007

Con istanza d'interpello presentata in data ..., la ALFA S.r.l., di seguito "la Società", ha chiesto chiarimenti in merito alla validità o meno dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917, qualora vengano erroneamente comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alla compagine sociale.

Quesito
In data 19.12.2006 la società istante ha presentato la comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, (art. 116 del Tuir) per il triennio 2006 - 2008.
Nel mese di gennaio 2007, in fase di archiviazione della pratica, il richiedente ha rilevato che tra i soggetti appartenenti alla compagine sociale, è stato erroneamente indicato un socio non più presente nella stessa e precisamente il sig. XX anziché il sig. YY.
Dopo aver riscontrato che il modulo trasmesso telematicamente per l'adesione alla trasparenza non consente la correzione dei dati inviati, l'istante vuole sapere se l'opzione esercitata possa comunque essere ritenuta valida nonostante l'errore commesso.

Soluzione prospettata dal contribuente
Il richiedente ritiene che l'errata indicazione del nominativo di un socio sia un errore puramente formale, regolarizzabile attraverso una semplice comunicazione all'ufficio locale competente. L'adesione al regime di tassazione per trasparenza, infatti, riguarda espressamente la società i cui dati identificativi sono stati correttamente forniti all'Amministrazione Finanziaria.
Reputa quindi che l'opzione esercitata in data ...., per il triennio 2006-2008, abbia piena validità.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Come precisato dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 aprile 2004 l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci mediante l'invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per il regime in parola. L'opzione, inoltre, si considera perfezionata nel momento in cui la società partecipata comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate la volontà di tutti i partecipanti di aderire al regime in questione.
La circolare ministeriale 49/E del 22 novembre 2004 ha chiarito, inoltre, che la comunicazione relativa all'esercizio congiunto dell'opzione deve intendersi come condizione essenziale per l'ammissione al regime di trasparenza e che, pertanto, la società può comunicare all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi di tale regime solo se, a monte, tutti i soci hanno inviato alla partecipata le raccomandate con ricevuta di ritorno con cui dichiarano di voler aderire all'istituto in parola.
Relativamente al caso prospettato, si osserva che qualora alla data di invio della comunicazione telematica con cui la società manifesta all'Agenzia delle Entrate la volontà di optare per il regime della trasparenza fiscale, i soci iscritti al libro di cui all'articolo 2478, primo comma numero 1, del codice civile, abbiano preventivamente adempiuto l'obbligo di formalizzare la loro opzione per il regime in parola mediante l'invio alla società di apposite raccomandate con ricevuta di ritorno, l'opzione della società per l'accesso alla trasparenza deve considerarsi valida.
Pertanto, la scrivente ritiene che, alle predette condizioni, l'errata indicazione da parte della società istante, all'atto della compilazione del modello di comunicazione, del nominativo del socio uscente al posto del socio effettivo, costituisca un errore puramente "materiale" e che come tale non possa determinare la perdita di efficacia dell'opzione.
Poiché le attuali procedure telematiche non consentono l'invio di un'opzione "correttiva" della precedente, si ritiene utile che la società comunichi l'errore commesso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
La società, inoltre, è bene che invii analoga comunicazione anche all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente sia del socio indicato erroneamente nell'opzione, sia di quello nei confronti del quale l'opzione è da ritenersi esercitata.
Le comunicazioni effettuate ai tre uffici sopra indicati possono considerarsi idonee ad informare l'Amministrazione finanziaria dell'errore materiale commesso in sede di compilazione e di invio dell'opzione per la trasparenza.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS