Regime fiscale relativo al trasferimento definitivo di alloggi assegnati a riscatto prima dell'1/1/73
Risoluzione Agenzia Entrate n. 144 del 02.10.2001
Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il seguente parere reso dalla Direzione Regionale ...:
"Con nota del 20/01/2000 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di ... ha chiesto di conoscere a quale imposta (Iva o Registro) vada assoggettato l'atto definitivo di trasferimento di alloggi, costruiti secondo la legge 1676/72, assegnati a riscatto con verbale di assegnazione provvisoria prima dell'entrata in vigore dell'IVA e del quale oggi viene determinato il prezzo definitivo.
Ritiene lo I.A.C.P. che, nella fattispecie, il momento impositivo vada individuato all'atto dell'assegnazione provvisoria, che, stipulata prima dell'introduzione dell'IVA nell'ordinamento fiscale, porta come conseguenza l'assoggettabilità dell'atto definitivo ad imposta di registro.
Si condivide l'assunto e si illustrano di seguito, circostanziandole,le ragioni per le quali l'atto in questione è assoggettabile ad imposta di registro.
La ricerca si basa sull'individuazione del "momento impositivo".
Tale momento, per il legislatore fiscale, si colloca all'atto dell'assegnazione provvisoria, con riguardo sia dell'imposta di registro, che dell'Iva e dell'Invim.
Infatti, relativamente all'imposta di registro, la fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 27 comma 3 del D.P.R. 131/86, che ne decreta l'esclusione dagli atti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali l'atto produce i suoi effetti al verificarsi della condizione.
Uguale determinazione dimostra il legislatore fiscale in materia di IVA, con il combinato disposto di cui al D.P.R. 633/72 art. 6, 1 comma, ed i punti 1 e 2 dell'art. 2 comma 1, dal quale si ricava che gli effetti traslativi di vendite con riserva di proprietà e di locazioni con clausola di trasferimento della proprietà, vincolante per ambedue le parti, operano con effetto "ex tunc" alla stipula della assegnazione provvisoria.
Anche in materia di Invim, con riferimento all'art. 2, 3 comma del D.P.R. 26/10/72 n. 643, viene confermato l'orientamento fiscale già delineato: "...in caso di vendita con riserva della proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, l'alienazione si considera avvenuta all'atto di stipulazione della vendita o della locazione".
Va annotato, tuttavia, che la determinazione del legislatore fiscale contrasta con il dato letterale dell'art. 1523 del c.c., dal quale risulta, invece, che "...nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna ..."
Secondo il c.c., quindi, il trasferimento della proprietà opera "ex nunc" al pagamento dell'ultima rata e non retroagisce al momento dell'assegnazione provvisoria.
La scelta del legislatore tributario trova giustificazione nella considerazione che, nel contratto di assegnazione provvisoria, l'effetto traslativo della proprietà dipende dalla mera volontà dell'acquirente, diretta ad effettuare l'integrale pagamento del prezzo e non già dal verificarsi di un evento estraneo alla volontà delle parti contrattuali.
Si conclude, quindi, per quanto sin qui illustrato, che gli atti di trasferimento definitivo di alloggi assegnati a riscatto prima dell'1/01/73, sono assoggettabili ad imposta di Registro, coincidendo il "momento impositivo" con l'atto di assegnazione provvisoria, mentre era vigente soltanto l'imposta di Registro."
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