Risoluzione Agenzia Entrate n. 144 del 13.05.2002

Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 350, Articolo 14
Risoluzione Agenzia Entrate n. 144 del 13.05.2002

Con l'istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, indirizzata alla scrivente Direzione Centrale, l'Associazione XXY, ha chiesto il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito alla corretta interpretazione degli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni volte a consentire l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.

Esposizione del quesito
Il d.l. n. 350/2001 ha consentito, limitatamente a taluni soggetti residenti in Italia che hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale contenute nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, l'emersione, mediante le procedure di rimpatrio o di regolarizzazione, di somme di denaro, di attività finanziarie e di altri investimenti detenuti all'estero.
Alcuni soggetti residenti, che hanno stipulato con imprese non residenti contratti assicurativi aventi natura finanziaria, si sono avvalsi della procedura del rimpatrio mediante l'intestazione a società fiduciarie italiane dei medesimi contratti.
Tale modalità di effettuazione del rimpatrio è stata anche avvallata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 nella parte in cui è stato espressamente chiarito che, ai fini del rimpatrio, è sufficiente che l'intermediario italiano assuma formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività esistenti all'estero, senza necessariamente procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio italiano.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del d.l. n. 350/2001, gli intermediari ai quali possono essere presentate le dichiarazioni di emersione, fra cui sono esplicitamente indicate le fiduciarie, dietro comunicazione del soggetto interessato dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti dal 1 agosto 2001 al momento di effettuazione rimpatrio, provvedono ad applicare le imposte sostitutive e le ritenute alla fonte che sarebbero state applicate qualora le attività fossero già depositate presso di essi.
A tale fine, i redditi delle predette attività possono essere determinati in via analitica ovvero, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, utilizzando il criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, l'Associazione evidenzia che i soggetti che hanno percepito, dalla data del 1 agosto 2001 a quella di effettuazione del rimpatrio, redditi di capitale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dal riscatto di polizze assicurative stipulate con imprese non residenti, possono evitare l'indicazione di tali redditi nella propria dichiarazione dei redditi, comunicando all'intermediario al quale hanno presentato la dichiarazione riservata, l'ammontare degli stessi (determinati analiticamente o mediante l'applicazione del criterio presuntivo).
Inoltre, l'istante ritiene che sia altresì applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,5 per cento, prevista dall'articolo 26-ter, ultimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sui redditi finanziari corrisposti ai fiducianti successivamente al rimpatrio e relativi a polizze assicurative stipulate con imprese non residenti intestate fiduciariamente alle società fiduciarie destinatarie della dichiarazione riservata.
In tal caso, al momento del riscatto o della scadenza della polizza, il soggetto interessato, al fine di consentire alla società fiduciaria di esercitare per suo conto il diritto al riscatto, non si limita alla mera intestazione fiduciaria della polizza, bensì trasferisce il contratto alla società già fiduciariamente intestataria dello stesso.

Soluzione prospettata dal contribuente
La XXY, ritiene applicabile il prelievo alla fonte del 12,50 per cento sui redditi finanziari corrisposti ai fiducianti e relativi a polizze assicurative oggetto di rimpatrio, stipulate con imprese estere e "fiduciariamente" intestate alle società destinatarie della dichiarazione riservata, non soltanto nel caso di polizze riscattate o scadute nel periodo dal 1 agosto 2001 alla data della presentazione della dichiarazione riservata o della sua integrazione, ma anche nel caso di polizze riscattate o scadute successivamente a tale periodo. Tale prelievo deriva dall'applicazione dell'articolo 26-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, o per effetto dell'applicazione dell'articolo 81, lettera c-quinquies) del TUIR, nel caso di contratti che al momento del riscatto vengono trasferiti alla società fiduciaria.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Si fa presente innanzitutto che, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 2001, n. 209, concernente le modalità di esercizio del diritto d'interpello, l'istanza deve prevedere, a pena di inammissibilità, una serie di dati tra cui "la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari".
A tale proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2001, n. 50, precisa che la condizione della riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali esige che l'interpello debba essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario che consegue a determinate operazioni "riconducibili direttamente alla sfera degli interessi del soggetto istante".
L'istante, invece, ha presentato la presente richiesta di chiarimento prospettando la situazione di un numero imprecisato di soggetti interessati, non meglio definiti, che si troverebbero nelle condizioni illustrate.
Pertanto, pur alla luce della particolari esigenze di riservatezza derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emersione delle attività detenute all'estero, che potrebbero essere vanificate da istanze di interpello di tipo personale, il parere richiesto con l'istanza in esame non può essere reso ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tuttavia, si ritiene di poter ugualmente fornire risposta nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica svolta dalla scrivente Direzione Centrale, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento delle Entrate n. 99/E del 18 maggio 2000.
In merito al quesito posto occorre innanzitutto premettere che l'articolo 14, comma 8, del decreto legge n. 350/2001 ha espressamente previsto che l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione di rimpatrio, a seguito di comunicazione dell'interessato, applica, sui redditi delle attività rimpatriate percepiti dopo il 1 agosto 2001 e prima del rimpatrio, le imposte che sarebbero state applicate qualora le attività finanziarie fossero già depositate presso lo stesso.
Da tale puntuale determinazione dell'arco temporale in relazione al quale si può utilizzare tale speciale modalità di applicazione delle imposte, discende l'impossibilità di ritenere che la stessa sia applicabile anche nel periodo successivo all'effettuazione delle operazioni di rimpatrio.
D'altra parte, l'articolo 26-ter del DPR n. 600/1973, dispone che sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del TUIR, l'impresa di assicurazione applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo, con particolare riferimento ai redditi della stessa specie di fonte estera, prevede che si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 16-bis del TUIR.
A tale proposito, la circolare del Dipartimento delle Entrate n. 165/E del 24 giugno 1998 ha precisato che, ai sensi di tale ultima norma, il percettore dei redditi di fonte estera, che nel caso in esame è sicuramente individuabile nel fiduciante, in sede di dichiarazione, deve assoggettare gli stessi ad un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicabile qualora i redditi fossero stati percepiti in Italia; il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria.
Pertanto, si ritiene che la fiduciaria, non essendo un'impresa di assicurazione, non possa applicare l'imposta sostitutiva di cui al primo comma del predetto articolo 26-ter del DPR n. 600/1973 che, in ogni caso, fa riferimento a contratti stipulati con imprese di assicurazione residenti.
E', infatti, esclusivamente il fiduciante, percettore del reddito, che può avvalersi delle modalità di autoliquidazione delle imposte in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a norma del citato articolo 16-bis del TUIR.
Con riferimento, invece, ai casi in cui il contratto di assicurazione sia effettivamente e pienamente trasferito alla società fiduciaria, secondo la prassi sopra illustrata, si ritiene che possa configurarsi la fattispecie prevista al comma 1, lettera c-quinquies, dell'articolo 81 del TUIR, con la conseguenza che, nel caso in cui il soggetto interessato abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 6 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la società fiduciaria applica l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento ivi prevista.

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