Interpello 954-5/2001-Art.11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 02.10.2001
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 12, DLgs 153, del 1999, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione chiede di conoscere l'esatto ambito applicativo delle disposizioni tributarie introdotte dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo l'adozione, da parte del Governo italiano, del provvedimento di sospensione dell'applicazione delle agevolazioni fiscali contenute nel suddetto decreto, a causa dell'avvio da parte della Commissione della procedura d'infrazione ex art. 88 del Trattato CE.
In particolare la Fondazione chiede di conoscere l'effettivo ambito di operatività di detta sospensione in relazione ai commi 2 e 6 dell'articolo 12 del citato decreto, che riguardano, rispettivamente, l'abbattimento al 50% dell'aliquota Irpeg ed il divieto di rimborso o riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione, dopo aver premesso di essersi trasformata da ente di diritto pubblico in ente privato non commerciale (artt. 2 e 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999) a seguito dell'approvazione dello statuto in data 9 maggio 2001, sostiene che il regime agevolativo introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, nei confronti delle Fondazioni bancarie, si fonda essenzialmente sul combinato operare di due misure di segno opposto, di cui una consiste nell'applicazione del regime previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, cui si connette l'altra che dispone una preclusione al rimborso o al riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti.
Ciò posto, l'istante ritiene che - quantomeno a far data dell'avvenuta pubblicazione della comunicazione formale di avvio della procedura comunitaria - devono ritenersi sospesi sia il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, (applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973) sia il comma 6 del citato articolo 12 (divieto di rimborso o riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi).
Da quanto sopra consegue, afferma concludendo la Fondazione che, in costanza di sospensione, nella prossima dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000, si può ritenere ripristinato lo "status quo ante" all'emanazione del decreto legislativo n. 153 con la conseguenza che l'imposta dovuta verrà quantificata applicando le norme proprie delle Fondazioni bancarie quali "enti non commerciali" ed i crediti d'imposta sui dividendi verranno utilizzati secondo la disciplina ordinaria dettata dal combinato disposto degli articolo 14, 94 e 105 del Tuir, senza le preclusioni al rimborso o eventuale riporto a nuovo stabiliti dall'articolo 12 del citato decreto n. 153 del 1999.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La procedura di controllo degli aiuti, disciplinata in via generale dall'articolo 93 del Trattato ed attuata dalla Commissione UE, ha la funzione di evitare che taluni comportamenti degli Stati membri alterino le condizioni di concorrenza tra le imprese operanti nel mercato comune.
Con la nozione "aiuto di Stato" la normativa, la prassi e la giurisprudenza comunitaria indicano non soltanto le sovvenzioni, ma anche altre misure che, direttamente od indirettamente, facilitino l'impresa mediante la riduzione dei costi o rischi imprenditoriali. Si ritiene, pertanto, che le perplessità della Commissione, indipendentemente dall'esito finale delle indagini avviate secondo la previsione dell'articolo 93 del Trattato, investano tutte quelle misure aventi le caratteristiche sopra descritte.
La stessa Commissione UE, nel contesto della comunicazione con la quale ha invitato lo Stato italiano a presentare osservazioni in merito al decreto legislativo n. 153 del 1999, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE, ha osservato che le modifiche principali apportate dal decreto al regime fiscale attuale delle Fondazioni sono, tra le altre, la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di ottenere la qualifica di ente non commerciale e di beneficiare di una riduzione del 50% dell'Irpeg.
Ciò premesso, gli effetti sospensivi del comunicato stampa del Governo italiano, a far data dal 3 aprile 2000, relativamente a quanto dedotto e nei limiti delle domande poste da codesta Fondazione con l'istanza d'interpello di cui trattasi, riguardano: a) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999 che consente alle Fondazioni che hanno adeguato gli statuti di essere considerate enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Tuir; b) il comma 2 del medesimo articolo 12 che consente, in presenza di determinate condizioni, di beneficiare dello speciale regime di riduzione alla metà dell'Irpeg, disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973.
Gli effetti sospensivi si estendono, inoltre, alle disposizioni contenute nel comma 6 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, concernente la preclusione al rimborso o al riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni. Ed infatti, tra detta misura normativa - avente la finalità di evitare che l'assoggettamento all'Irpeg con aliquota ridotta dia luogo ad un rimborso in capo alle Fondazioni dell'Irpeg assolta dalle società partecipate - ed il comma 2 dello stesso articolo 12, esiste un legame di interdipendenza sistematica che non consente l'applicazione della norma agevolativa senza l'applicazione della norma limitativa.
Alla luce della suddetta impostazione si ritiene che la sospensione dell'efficacia del provvedimento normativo esplichi i suoi effetti anche nei confronti della norma che introduce i limiti al riporto ed al rimborso del credito d'imposta sui dividendi, nel presupposto della contestuale sospensione della misura agevolativa comportante la riduzione alla metà dell'Irpeg.
Per quanto sopra codesta Fondazione, perdurando l'efficacia del provvedimento sospensivo al momento della redazione della prossima dichiarazione dei redditi, considererà sospeso anche il comma 6 del più volte citato articolo 12 in quanto non potrà applicare la riduzione alla metà dell'Irpeg neppure ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Tale ultima disposizione agevolativa non è applicabile, infatti, alle Fondazioni bancarie, così come sostenuto con circolare n. 238/E del 4/10/1996 e confermato dalle disposizioni innovative recate dal citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, oggetto di sospensione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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