Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 28.06.2007

Trattamento tributario riservato, ai fini IVA, al diritto d'autore - Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle ritenute fiscali da operare sui compensi relativi alla cessione di diritti d'autore ALFA S.R.L.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 28.06.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 3 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
La signora XX, in qualità di rappresentante legale della "ALFA Srl", ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'Iva e delle ritenute fiscali da operare sui compensi relativi ai diritti d'autore.
Al riguardo, l'istante ha precisato che la "ALFA srl" è una società avente per oggetto sociale la produzione e la realizzazione di programmi televisivi. Tale società, nella produzione, si avvale della collaborazione di professionisti esterni con i quali vengono stipulati contratti per stabilire i compensi per l'attività di autore e/o collaboratore ai testi dei programmi.
Tali contratti prevedono, altresì, un compenso per la cessione di tutti i diritti d'autore che ne derivano.
Il rappresentante legale, chiede, pertanto, di conoscere: se i compensi per la cessione dei diritti d'autore, quale autore del programma televisivo e quale collaboratore ai testi del programma stesso, possano essere entrambi esclusi dal campo Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del DPR 633/72; se la società possa essere esonerata dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta sui compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore nel caso in cui il professionista abbia optato per il regime fiscale delle nuove attività produttive ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 388 del 2000.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al primo quesito l'istante è del parere che occorre distinguere l'attività di collaboratore ai testi del programma da quella di autore del programma televisivo.
Nel primo caso, infatti, l'istante ritiene che i diritti connessi al diritto d'autore riconosciuti all'artista per l'utilizzazione e sfruttamento da parte di terzi della sua opera in qualità di collaboratore ai testi di un programma televisivo, in assenza di un'esplicita previsione normativa, non siano equiparabili, sotto il profilo fiscale, al diritto d'autore.
Ne consegue, quindi, che tali diritti, essendo considerati corrispettivi di prestazioni di servizi, rientrano nella generale imponibilità ad Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972;
Con riferimento, invece, all'attività di autore del programma televisivo, l'istante ritiene che tale attività, originando dall'ingegno e dalla creatività del soggetto che la rende, possa beneficiare della normativa concernente la protezione del diritto d'autore, e che, pertanto, sia esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l'istante ritiene che il diritto d'autore, essendo una prestazione di servizi accessoria ma complementare, rientri nell'esonero dall'obbligo di ritenuta d'acconto qualora il professionista abbia aderito al regime previsto dall'art. 13 della legge n. 388 del 2000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Relativamente al primo quesito, concernente la possibilità di escludere dal campo di applicazione dell'Iva l'attività di collaborazione ai testi e quella di autore di un programma televisivo, la scrivente reputa opportuno premettere che ai sensi dell'art. 2575 del c.c.: "formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
Dunque, la tutela giuridica del diritto d'autore si realizza quando le tipologie di opere dell'ingegno indicate dalla norma sono creative, rese pubbliche e riprodotte.
E' necessario però sottolineare che la protezione opera solamente in presenza delle caratteristiche di "creatività, originalità e novità" (Cass. civ. n. 10516/94).
In relazione al trattamento tributario riservato al diritto d'autore, si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni, concessioni, licenze, e simili effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, che abbiano per oggetto i diritti d'autore, esclusi i disegni, le opere di architettura e le opere cinematografiche, di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della Legge n. 633/1941.
La disposizione contenuta nel citato art. 3 pone, quindi, una eccezione al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi, nella cui accezione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, è da comprendere qualsiasi obbligazione di fare, non fare e di permettere.
Ne consegue, che i diritti connessi al diritto d'autore, riconosciuti all'artista per l'utilizzazione e lo sfruttamento da parte di terzi della sua opera in qualità di collaboratore ai testi di un programma televisivo, in assenza di un'esplicita previsione normativa, non sono equiparabili, sotto il profilo fiscale, al diritto d'autore e non rientrano, quindi, nella disciplina di esclusione dall'Iva di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Tale attività se svolta nell'esercizio di arti e professioni è soggetta ad Iva in base al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633/72.
Il riconoscimento della protezione giuridica del diritto d'autore si ritiene, invece, che sussista in relazione all'attività svolta dagli autori dei programmi televisivi, atteso che le prestazioni effettuate originano dall'ingegno e dalla creatività del soggetto che le rende.
Ne consegue che, in relazione al trattamento fiscale, tali prestazioni usufruiscono dell'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Sotto il profilo dell'imposizione sul reddito, va rilevato che l'art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo "i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".
Relativamente alla determinazione della base imponibile, il comma 8 del successivo art. 54 del Tuir dispone che: "i redditi indicati dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni".
Per quanto concerne l'attività di collaborazione ai testi, si ritiene che le stesse, in base a quanto si evince dai contratti stipulati dalla società istante, siano riconducibili nell'ambito delle attività di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, lett. c) bis, del Tuir, e, pertanto, costituiscono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, o, qualora rientrino nell'oggetto dell'arte o della professione, redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir.
In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità per il sostituto d'imposta di non effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi relativi alla cessione di diritti d'autore, quando il "professionista" abbia optato per il regime fiscale delle nuove attività produttive di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000, si premette che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14/03/2001 (art. 1, punto 1.7) esclude l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte del sostituto per i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del predetto regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 e specifica che, "a tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".
Occorre, pertanto, chiarire se anche i compensi relativi al diritto d'autore possano essere compresi nella previsione di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000.
In base a tale disposizione, le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi degli articoli 49 (ora 53) e 51 (ora 55) del TUIR, possono optare per un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento, qualora si verifichino determinate condizioni.
In particolare, tra le condizioni previste per accedere al regime semplificato, è richiesto che la nuova attività non costituisca in nessun modo la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.
La circolare n. 1/E del 03/01/2001, che ha fornito i primi chiarimenti sulla menzionata legge 388/2000, ha precisato che, ai fini dell'individuazione dell'attività svolta, rilevano " le attività indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992, ovvero quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 DPR 633/1972 nonché quelle indicate nel comma 4, lettere a), b), c), e) f) ed h) del medesimo articolo" (punto 1.9.4).
Nell'elencazione rientrano, quindi, anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che ai redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno si possa applicare il regime agevolato delle nuove iniziative produttive solo qualora l'autore consegua questi compensi nell'esercizio di un'arte o una professione abituale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR 917/1986.
In tale ipotesi, anche i compensi percepiti dall'artista a fronte della collaborazione prestata per la realizzazione televisiva o cinematografica delle proprie opere rientrerebbero nel regime di cui alla predetta legge n. 388/2000.
Pertanto, la scrivente ritiene che la società istante possa essere esonerata dall'obbligo di operare la ritenuta sui compensi corrisposti solo se il percipiente abbia preventivamente dichiarato per iscritto di aderire al regime agevolato previsto dall'art. 13 della legge n. 388/2000, non essendo onere del sostituto d'imposta verificare che ne ricorrano i presupposti.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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