I.V.A. - aliquota applicabile sulla fornitura di pannolini per minori affetti da menomazioni funzionali permanenti - D.M. Sanità 27 agosto 1999, n. 332
Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 02.10.2001
Con nota n. 1001/4096/c dell'11 aprile 2001 la A.S.L. n. 9 di ... ha chiesto chiarimenti in ordine all'aliquota I.V.A. applicabile alle operazioni di fornitura di pannolini per incontinenza destinati a minori portatori di patologie invalidanti, determinanti incontinenza urinaria, effettuate tramite una ditta con la quale è legata da un rapporto di fornitura e somministrazione.
Nella citata nota viene evidenziato che ai sensi del regolamento sull'erogazione delle prestazioni protesiche, approvato con D.M. Sanità del 28.12.1992 (recentemente sostituito con il regolamento di cui al D.M. 27.8.1999, n. 332), i beneficiari di tali prodotti sono soggetti adulti riconosciuti invalidi ai sensi di legge, in quanto portatori di menomazioni funzionali permanenti determinanti incontinenza urinaria, condizione per la quale il servizio sanitario interviene fornendo gli ausili in argomento.
Il citato regolamento riconosce un analogo diritto a favore dei minori portatori di patologie invalidanti, ponendo a carico del S.S.N. l'obbligo di intervenire.
Poiché il nomenclatore accluso a tale regolamento contempla, tra le prestazioni erogabili, solo i pannoloni per adulti e non anche i pannolini per i minori, la ditta incaricata della fornitura di questi ultimi ha ritenuto di non poter applicare l'aliquota I.V.A. agevolata del 4%, prevista dall'art. 1, comma 3 bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 per i pannoloni, bensì quella ordinaria del 20%.
Di diverso avviso è l'azienda sanitaria istante, secondo cui le forniture dei beni in discorso vanno assoggettate all'aliquota agevolata del 4%.
Ciò in quanto l'agevolazione ha ad oggetto le operazioni relative a beni destinati a tutti i soggetti affetti da invalidità permanente che si trovano nella medesima condizione di bisogno, a nulla rilevando che si tratti di adulti o minori.
Al riguardo, si osserva che ai sensi del citato art. 1, comma 3 bis, della legge n. 263 del 1989 "tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%".
Nel caso di specie, da quanto riferito dalla A.S.L. istante, ricorrono le seguenti condizioni:
- i beni sono destinati a soggetti riconosciuti invalidi ai sensi di legge;
- il diritto a ricevere tali beni è riconosciuto dal D M. Sanità 27.8.1999, n. 332;
- i beni sono forniti agli invalidi dalla A.S.L.
In tale situazione si ritiene che si realizzino i presupposti previsti dalla disposizione su richiamata per considerare i pannolini destinati ad essere utilizzati da minori affetti da menomazioni funzionali permanenti "ausili" analogamente a quanto avviene per i pannoloni.
La circostanza che detti beni non siano inseriti nel nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili, come invece avviene per i pannoloni, risulta del tutto irrilevante, in quanto esso non contiene un elenco esaustivo di beni definibili come "ausili". Come precisato - sia pure ad altri fini - con circolare n. 189 del 18.11.1994, detto documento assolve "la funzione di individuare le protesi e gli ausili tecnici erogabili dal Servizio Sanitario nazionale e non ha diretta rilevanza ai fini della determinazione dell'aliquota I.V.A. applicabile ai prodotti stessi".
L'applicabilità dell'aliquota I.V.A. agevolata è connessa alla circostanza che si tratti di beni che assolvano la funzione di "ausilio" per soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti. Tale circostanza non deve necessariamente desumersi dall'inserimento di detti beni nel nomenclatore tariffario su menzionato, potendo essere riscontrata sulla base dell'effettiva destinazione degli stessi.
Nel caso in esame, poiché i pannolini (che si distinguono dai pannoloni essenzialmente per le diverse dimensioni) sono destinati a soggetti minori affetti da menomazioni funzionali permanenti, si ritiene applicabile alle forniture degli stessi nei confronti della A.S.L. istante l'aliquota agevolata del 4%.
In relazione alla documentazione da produrre al fornitore per provare la effettiva utilizzazione dei pannolini quali ausili per menomazioni funzionali permanenti, si rinvia ai chiarimenti forniti con la risoluzione n. 97 del 20 aprile 1995, che ad ogni buon fine si allega in copia.
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