Risoluzione Agenzia Entrate n. 147 del 02.10.2001

Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Trattamento dei trasferimenti effettuati in connessione ad operazioni di riorganizzazione societaria da parte degli intermediari depositari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 147 del 02.10.2001

L'Associazione XX, con lettera del 23 maggio 2001, ha sottoposto all'attenzione della scrivente una problematica concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se il trasferimento dei titoli soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, da un intermediario all'altro, per effetto di operazioni straordinarie intervenute tra gli operatori stessi, debba avere rilevanza in ordine alle movimentazioni del conto unico costituito presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 239 del 1996, interessati dalle predette operazioni straordinarie.
Inoltre, qualora l'operazione di riorganizzazione societaria riguardi banche definite di "secondo livello" dal D.M. 4 dicembre 1996, n. 632, viene chiesto se, con riferimento ai titoli posseduti da soggetti non residenti che godono del regime di non imponibilità di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996, il predetto trasferimento debba formare oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto.

Come noto, l'applicazione dell'imposta sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, disciplinata dal d.lgs. n. 239 del 1996, si fonda su un meccanismo di registrazioni di addebiti e accrediti dell'imposta sostitutiva nel conto unico costituito presso gli intermediari abilitati. Tali registrazioni sono effettuate in occasione del pagamento degli interessi e degli altri proventi scaduti e delle operazioni di compravendita dei titoli obbligazionari.
Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 239 del 1996 equipara alle operazioni di compravendita il trasferimento dei titoli da un deposito ad un altro presso il medesimo o altro intermediario. In tali casi è previsto che nel corrispettivo siano compresi i redditi maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
Tale previsione normativa comporta una duplice movimentazione:
1. l'accredito del conto unico dell'intermediario, dal cui deposito fuoriescono i titoli, dell'imposta sostitutiva corrispondente ai dietimi di interessi o altri proventi maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita;
2. l'addebito del conto unico dell'intermediario, presso il quale i titoli sono trasferiti, per il medesimo ammontare.
Conseguentemente nei confronti del cliente/contribuente vengono eseguite le medesime operazioni per un ammontare equivalente, ma di segno contrario, a quelle sopra descritte. Detto trasferimento, quindi, non comporta alcuna conseguenza di tipo economico-finanziario per il possessore dei titoli.
La ratio della equiparazione del trasferimento dei titoli alle operazioni imponibili è duplice: evitare che le movimentazioni dei titoli possano realizzare salti (o duplicazioni) di imposta e semplificare gli adempimenti degli intermediari che, in tali ipotesi, sono tenuti all'applicazione dell'imposta ogniqualvolta il cliente disponga la fuoriuscita dei titoli dal proprio deposito, senza dover indagare la destinazione finale degli stessi.
Per quanto sopra si ritiene che la norma in commento faccia riferimento esclusivamente ai casi in cui il trasferimento sia effettuato dietro espresse disposizioni del cliente/contribuente e non anche nei casi in cui il passaggio dei titoli sia una diretta conseguenza di operazioni che riguardano esclusivamente l'assetto organizzativo degli intermediari, quali, ad esempio, fusioni, scissioni ed altre operazione straordinarie.

Infine, in merito alle comunicazioni che gli intermediari sono tenuti ad effettuare all'Amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996, si precisa che, qualora l'operazione di riorganizzazione societaria riguardi banche di "secondo livello", relativamente ai titoli di soggetti non residenti che godono del regime di non imposizione di cui all'articolo 6 del suddetto decreto, il trasferimento da un intermediario all'altro non comporta di per sé una comunicazione nominativa. Tuttavia, è opportuno portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria le operazioni di riorganizzazione societaria intervenute, ai fini della corretta identificazione del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

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