Interpello ...../2001 ai sensi dell'articolo 11della legge 27-7-2000, n. 212. Azienda Ospedaliera ....... Istanza prot. ....... del ....... Attività libero-professionale intramuraria. Art. 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 03.10.2001
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 88, comma 2 lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'articolo 88, comma 2, lett b) del T.U.I.R. pur non escludendo la soggettività tributaria passiva degli enti, ivi espressamente menzionati, stabilisce una presunzione assoluta di non commercialità, tra l'altro, per l'attività sanitaria svolta dagli enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine.
Sussiste incertezza circa l'applicabilità della citata disposizione all'attività libero-professionale intramuraria svolta dalle Aziende ospedaliere pubbliche.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base a quanto disposto dall'articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'attività libero-professionale intramuraria svolta dall'Azienda interpellante (Azienda ospedaliera di rilievo nazionale) non ha natura commerciale, pertanto, i relativi proventi non devono essere inclusi nella base imponibile Irpeg.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come espressamente previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il compito fondamentale del servizio sanitario nazionale è quello di assicurare ai cittadini, attraverso risorse pubbliche, livelli essenziali ed uniformi di assistenza, garantendo su tutto il territorio nazionale equità nell'accesso ai servizi, livelli di qualità ed adeguatezza nelle cure.
Al raggiungimento di detti obiettivi provvedono le aziende sanitarie locali, nonché le Aziende ospedaliere, nell'ambito degli indirizzi forniti dalle regioni, cui spettano, per espresso dettato normativo, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Tutte le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono rese a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Le aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, in parallelo all'attività con la quale assicurano le prestazioni sopra descritte ed entro l'ambito di un quadro normativo che ne delinea limiti e modalità di svolgimento, consentono e sostengono l'attività libero-professionale intramuraria.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, concernente "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N." per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, s'intende "l'attività che detto personale, individualmente o in èquipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi."
Inoltre, al fine di assicurare che l'attività libero-professionale intramuraria comporti altresì la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale che assicura i servizi essenziali delle singole specialità, è stato stabilito che i direttori generali concordino con i singoli dirigenti e con le èquipe i volumi di attività che devono essere assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale. (Articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 concernente: "Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale").
Da quanto sopra consegue che le aziende ospedaliere assicurano l'obiettivo primario, che è quello di garantire, attraverso risorse pubbliche, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza alla collettività, tramite l'espletamento dell'attività definita nel sopra citato decreto "istituzionale" ed affiancano ad essa, per completarla e migliorarla, l'attività libero-professionale intramuraria.
Quest'ultima, quindi, pur essendo svolta dall'azienda con una specifica organizzazione, è, pur sempre, un'attività sanitaria esercitata per garantire alla collettività il diritto alla salute, e quindi, per realizzare le finalità istituzionali indicate dalla legge.
Ciò premesso, si osserva che, in base a quanto disposto dall'articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono esercizio di attività commerciali le "attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali."
La "ratio" sottesa a tale disposizione va individuata nel carattere palesemente pubblicistico di tali attività, in quanto rivolte alla tutela di interessi primari della collettività.
Le connotazioni caratterizzanti l'attività libero- professionale intramuraria sopra delineate consentono di affermare che essa rientri a pieno titolo tra le attività sanitarie menzionate nel disposto normativo sopra citato.
Accertata la sussistenza del requisito oggettivo, resta da verificare, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, se l'Azienda interpellante possa essere inquadrata tra gli enti indicati dal disposto normativo ora menzionato.
Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 502,: "Le regioni, attraverso le Unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui al comma 4.."
Nel successivo comma 4, tra gli altri enti, vengono citate: "le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle Unità sanitarie locali."
L'articolo 14, comma 1, della legge regionale (regione .......) 3 novembre 1994, n. 32, afferma: "ciascuno degli ospedali individuati e riconosciuti di rilievo nazionale e di alta specializzazione con D.P.C.M. 8/4/93 e con il D.P.C.M. 23/4/93 riportati nell'allegato B della presente legge, che ne forma parte integrante, è costituito, con il numero dei posti letto indicati in azienda ospedaliera dotata di personalità giuridica pubblica...".
L'allegato B, riportato in calce alla citata legge regionale, elenca le aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione e tra esse ricomprende l'Ospedale ..... di ...... Al successivo comma 2 si precisa che: "Le Aziende Ospedaliere esercitano, di norma, ed in relazione alle proprie strutture, le funzioni di assistenza ospedaliera...."
Dai riferimenti normativi sopra enunciati emergono gli elementi necessari per poter affermare che l'ente in argomento è classificabile come Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con personalità giuridica pubblica, istituita esclusivamente per i fini indicati nella disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 88, comma 2, lettera b) del Tuir.
Si ritiene, pertanto, che per l'attività oggetto dell'interpello operi la decommercializzazione prevista da quest'ultimo disposto normativo, in quanto sussistono entrambi i requisiti, soggettivo ed oggettivo, richiesti dalla norma.
Da quanto sopra deriva che i proventi che l'Azienda ospedaliera interpellante ritrae dall'attività libero-professionale intramuraria non debbano concorrere a formare la base imponibile Irpeg.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ......., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi