Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 20.05.2002

Interpello 954-83/2002-Art.11, legge 27-7-2000, n. 212 Trattamento fiscale di un Comitato organizzatore di manifestazione fieristica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 20.05.2002

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 4, comma 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Secondo quanto prospettato dall'istante, il sindaco pro-tempore del Comune di............., nel medesimo Comune da diversi anni viene svolta una manifestazione fieristica e di promozione di prodotti tipici, che si effettua soltanto nelle domeniche del mese di ottobre, e che è organizzata dal 1997 da un Comitato organizzatore istituito con delibera del Consiglio comunale.
La Festa è realizzata grazie ai contributi e finanziamenti del Comune, della Provincia e di altri Enti pubblici nonché ai contributi che corrispondono i privati partecipanti.
Con i fondi così raccolti, il Comitato provvede alla logistica della manifestazione utilizzando gli appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, ai servizi di illuminazione; ai servizi di ordine pubblico e di vigilanza; ai servizi igienici; ad attività culturali e di spettacolo.
Il Comune di............., rappresentato dal sindaco pro tempore, chiede, pertanto, di conoscere se il Comitato possa qualificarsi come ente non commerciale e conseguentemente non essere assoggettato né all'IVA né alle imposte sui redditi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Secondo l'interpellante, il Comitato non sarebbe soggetto né alle imposte sui redditi né ad IVA. Tale affermazione sarebbe basata sulla considerazione che il Comitato non svolgendo attività commerciale è un ente non commerciale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, alle lettere b) e c) reca la nozione rispettivamente di "ente commerciale" e di "ente non commerciale".
L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del predetto TUIR.
Come precisato nella circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.
Il comma 4 del citato art. 87 prevede che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".
Come chiarito con la citata circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi tra quelli non commerciali sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA. In caso contrario l'ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, deve considerarsi ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
Passando all'analisi del caso concreto, si osserva che la Mostra Mercato, che costituisce l'evento organizzato dal Comitato in questione e che si svolge ogni anno nel corso delle domeniche di ottobre, è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n. 104 del 5 giugno 1997.
Le finalità della festa, esplicitate dall'art. 2 del regolamento, sono di promozione e valorizzazione di prodotti locali, di valorizzazione delle tradizioni locali, di promozione economica turistica e ambientale.
Dall'art. 3 del regolamento si evince che l'organizzazione della medesima manifestazione, patrocinata dal Comune, è affidata al Comitato di cui trattasi, che potrà avvalersi della collaborazione della pro-loco o di altre associazioni culturali e promozionali presenti nel paese.
L'art. 11 del citato regolamento prevede che gli introiti del comitato organizzatore della festa siano costituiti da "contributi erogati da parte di Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, Parco ...., Enti provinciali e assessorati regionali, da proventi derivanti da sponsorizzazioni o contributi di privati e, ove necessita con le disponibilità di bilancio comunale".
Ciò premesso, considerato che l'oggetto principale del Comitato consiste nell'organizzare la Mostra Mercato, l'attività essenziale per il raggiungimento degli scopi primari dell'ente appare configurarsi come un'attività di prestazione di servizi organizzata in forma d'impresa e come tale riconducibile tra le attività commerciali di cui all'art. 51 del TUIR.
In proposito è opportuno, altresì, ricordare che il comma 4 dell'art. 111 del TUIR reca una previsione, di carattere generale, sulla natura commerciale di una serie di attività, tra cui è espressamente indicata la "gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale".
La stessa previsione è contenuta ai fini IVA nell'articolo 4, comma 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Da ciò consegue che il Comitato in questione deve essere qualificato come ente commerciale, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto
Non osta, peraltro, a tale conclusione il fatto che la manifestazione si svolga solo una volta l'anno e per un breve periodo.
Nella fattispecie in esame la Direzione regionale ........... ha evidenziato che " se è vero che la manifestazione si svolge soltanto per un breve periodo, è pur vero che essa è di tale impegno economico (300.000 visitatori a detta della stessa interpellante) da richiedere, per la gestione della manifestazione fieristica, una struttura imprenditoriale di dimensioni ragguardevoli".
Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4407 del 10 maggio 1996, infatti, anche lo svolgimento di un unico affare può comportare la qualifica di ente commerciale, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola.
Non sono di ostacolo alla suddetta conclusione le finalità sociali, culturali, di sviluppo e promozione turistica perseguite dal Comitato stesso tramite l'organizzazione della festa d'autunno.
Infine, il fatto che gli introiti del Comitato siano costituiti in parte da proventi derivanti da sponsorizzazioni o contributi dei privati non fa che avvalorare la tesi della riconducibilità nell'area della commercialità dell'attività svolta dal Comitato.
Come osservato dalla Direzione regionale .........., infatti, "nel caso del Comitato .......... sembra che i contributi versati dai partecipanti alla manifestazione non siano altro che il corrispettivo per usufruire delle infrastrutture, dei servizi e di quant'altro è messo a loro disposizione dal Comitato per incrementare, in buona sostanza, le loro attività commerciali".
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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