Articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Credito d'imposta per somme versate a titolo di CSSN
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 22.12.2006
Codesta Confederazione ha chiesto chiarimenti in merito al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006) commisurato alle somme versate a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci.
In particolare, il quesito riguarda l'individuazione del soggetto che può utilizzare in compensazione il credito d'imposta nell'ipotesi in cui "l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è assolto dagli autotrasportatori, soci di consorzi cooperativi e non, tramite la stipula di polizze cumulative in cui il contraente è il consorzio, con emissione, però, da parte della compagnia assicuratrice, all'atto del pagamento del premio, di distinti certificati di assicurazione con l'indicazione del socio proprietario del veicolo e della targa, dell'ammontare del premio pagato per il singolo veicolo, con l'ulteriore distinta annotazione dell'imposta sulle assicurazioni e della somma versata a titolo di contributo al S.S.N.".
L'ammontare del premio cumulativo, anticipato dal consorzio alla compagnia assicuratrice, viene ripartito tra i consorziati con regolare fattura.
La Confederazione istante ritiene che nel caso prospettato i singoli consorziati possono effettuare la compensazione, usufruendo del credito d'imposta, previa rinuncia da parte del consorzio.
L'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone: "Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, (...), fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
La norma in esame fa riferimento al contributo al Servizio sanitario nazionale disciplinato, dal 1 gennaio 2006, dall'articolo 334, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il c.d. "codice delle assicurazioni private". Ai sensi del citato articolo 334 il contributo si applica sui premi incassati dall'assicuratore, al quale spetta il diritto di rivalersi sui contraenti per l'importo del contributo.
Ciò premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 103 in commento non individua in modo specifico i beneficiari del credito d'imposta. Si ritiene, al riguardo, che il riferimento alle "somme versate a titolo di contributo per il servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione", senza ulteriori delimitazioni soggettive, consente di riferire l'agevolazione ai soggetti intestatari dei veicoli specificati adibiti a trasporto merci effettivamente incisi dall'onere costituito dal contributo al servizio sanitario nazionale (CSSN).
Tale situazione si verifica di norma sia quando gli intestatari dei veicoli stipulano direttamente i contratti di assicurazione per responsabilità civile, sia quando gli stessi soggetti, nell'ambito di un rapporto di mandato, incaricano un terzo di stipulare il contratto di assicurazione fornendogli la provvista per il pagamento del premio. Le suddette considerazioni sono valide anche quando una società cooperativa o un consorzio (anche cooperativo) stipula un contratto di assicurazione per responsabilità civile "cumulativo" relativo a più veicoli per conto dei soci o consorziati intestatari dei veicoli stessi, addebitando ad ogni singolo consorziato l'importo del premio comprensivo del CSSN. Il credito d'imposta spetta, in tale ipotesi, ai singoli autotrasportatori mandanti in relazione alle somme versate a titolo di CSSN, risultanti dai certificati di assicurazione rilasciati per ogni veicolo agli autotrasportatori stessi.
Poiché l'agevolazione in oggetto è determinata con riferimento alle "somme versate nel periodo d'imposta 2005" a titolo di CSSN, farà fede la data di versamento indicata nei certificati individuali rilasciati dall'assicuratore ai singoli trasportatori.
Il comma 103 in esame prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare in compensazione le somme versate a titolo di CSSN nel 2005 "fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo". Dal tenore della norma si evince che il limite va verificato con riguardo a ogni singolo veicolo e non deve essere inteso come valore medio degli importi versati per una flotta di veicoli. L'eventuale importo versato in eccedenza rispetto al suddetto limite massimo non rileva per l'agevolazione.
Si ricorda, infine, che con risoluzione n. 8/E del 12 gennaio 2006 è stato stabilito il codice tributo 6789, da utilizzare al momento della compensazione con il modello F24. Nella medesima risoluzione è altresì precisato che l'utilizzo in compensazione di tali somme non assume rilevanza ai fini del limite alla compensazione di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari a euro 516.456,90.
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