Risoluzione Agenzia Entrate n. 149 del 19.10.2005

Istanza d'interpello - articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - cessione di beni di Unione di comuni in favore di società
Risoluzione Agenzia Entrate n. 149 del 19.10.2005

Con istanza di interpello n........, relativa al trattamento fiscale della cessione di beni di un'Unione di Comuni in favore di società, l'XX ha esposto il seguente

QUESITO
L'interpellante e' un'Unione di Comuni costituita, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai Comuni di AX, BX, CX, DX, EZ e FX.
Tale ente, dotato personalità giuridica, esercita una serie di funzioni ad esso delegate dai Comuni che ne fanno parte, tra cui "...la gestione urbanistica e di sviluppo del territorio."
Ciò premesso, fa presente che "in tale veste (...) ha realizzato un'area produttiva, la cui proprietà e' dell'Ente stesso, e di cui sono in corso le assegnazioni alle ditte richiedenti."; chiede, pertanto, di sapere se "...la vendita dei relativi lotti di terreno nei confronti di società..." rientri nella previsione dell'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ai sensi del quale "Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente non propone alcuna soluzione interpretativa.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva, preliminarmente, che l'istanza non può essere trattata alla stregua di un interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina la procedura dell'interpello, infatti, si enuncia che: "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo
legale rappresentante; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; (...); d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.".
L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria."
L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50, ha chiarito che, in assenza anche di uno dei requisiti previsti dal citato articolo 3, l'istanza e' inammissibile e non può produrre gli effetti tipici dell'interpello.
Nella fattispecie, l'istanza, presentata dall'XX, e' stata sottoscritta dal XY, nella sua qualità di Segretario/Direttore.
Ciò premesso - come precisato nella Risoluzione del 6 giugno 2002, n. 174/E - poiché la legittimazione alla presentazione e sottoscrizione dell'istanza sussiste in capo al rappresentante legale dell'ente, che, nello specifico, e' il Presidente (articolo 18 dello statuto dell'Unione), "...se ne deduce che l'istanza in esame e' stata prodotta e sottoscritta da persona non legittimata. Né ricorrono, nel caso, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale citato, che consente la presentazione dell'istanza ai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (sostituti d'imposta, responsabili d'imposta, coobbligati al pagamento di tributi).
L'assoluta carenza di legittimazione ad agire di colui che ha sottoscritto l'istanza in nome dell'ente interpellante - sottoscrizione che non ha prodotto effetti nella sfera giuridica del rappresentato in quanto non riconducibile alla sua volontà - comporta la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, con la conseguente inammissibilità dell'istanza prodotta...".
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non e' produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.
Al riguardo, si fa presente, in primo luogo, che l'XX e' dotato di personalità giuridica autonoma rispetto ai Comuni che lo compongono. Esso, pertanto, e' un Ente locale, come chiarito dall'articolo 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ciò premesso, occorre chiarire che l'articolo 1, comma 275, della legge Finanziaria 2005 contiene una elencazione tassativa dei soggetti interessati dal regime fiscale di favore.
In esso, difatti, si legge che sono esenti "...dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto..." tutte "...le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni..." poste in essere "...in favore di fondazioni o società...".
Atteso che l'articolo 12, comma 1, delle "Disposizioni sulla legge in generale", stabilisce che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse...", la scrivente ritiene che il predetto comma 275 individui con esattezza l'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione fiscale e che, pertanto, lo stesso non sia suscettibile di interpretazione estensiva, in applicazione del principio ermeneutico sintetizzato nel noto brocardo "in claris non fit interpretatio".
Del resto, quando il legislatore ha inteso estendere un'agevolazione fiscale a tutti gli enti territoriali, lo ha espressamente affermato, come, ad esempio, nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane...").
E' appena il caso di ricordare, inoltre, che alle norme di carattere agevolativo, come quella in argomento, che formano eccezione rispetto ai principi del diritto tributario, si applica l'articolo 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale", ai sensi del quale "le leggi (...) che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati."; tale affermazione e' corroborata da copiosa giurisprudenza (cfr. ex plurimis la sentenza della Corte di Cassazione dell'8 ottobre 1997, n. 9760, nella quale si legge che "...in linea generale, le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, in quanto recenti deroga al principio di uguaglianza e al principio di conformità del sistema impositivo al criterio della capacità contributiva sanciti rispettivamente dall'art. 3 Cost. e dall'art. 52 Cost., e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione...").
L'esenzione fiscale introdotta dall'articolo 1, comma 275, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, pertanto, non si applica ai trasferimenti di beni immobili di proprietà delle Unioni di Comuni.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ............ dall'XX.

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