Risoluzione Agenzia Entrate n. 15/E del 22.03.2022

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Divisione Servizi

RISOLUZIONE N. 15/E


Direzione Centrale Servizi Fiscali


Roma, 22 marzo 2022


OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106


L'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021 e con la circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022 sono state definite le modalità attuative del credito d'imposta e forniti chiarimenti sulla relativa fruizione, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'importo dovuto per l'anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. A tal fine, deve essere preso in


    considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in concreto dallo stesso versato;

  2. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo del canone risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

  3. il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;

  4. ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 88902 del 18 marzo 2022 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d'imposta di cui al punto b), pari al 100 per cento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

  • "6973" denominato "CREDITO D'IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI -

articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di


riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".


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