Applicazione della ritenuta del 27 per cento sugli interessi dei conti correnti bancari strumentali alla gestione individuale di portafoglio. Articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 04.10.2001
La X S.p.A., ha chiesto il parere della scrivente in merito all'applicazione della ritenuta alla fonte del 27 per cento di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari relativi alla gestione individuale di portafoglio.
In particolare, la società istante ha osservato che l'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, al comma 3 prevede che la predetta ritenuta del 27 per cento non si applica ai proventi dei conti correnti strumentali alla gestione, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito. Ricorrendo tale ipotesi, qualora la banca depositaria presso la quale sono intrattenuti i conti correnti sia un soggetto diverso dal gestore, quest'ultimo deve comunicare alla banca, mediante apposita attestazione, la sussistenza delle condizioni che comportano la non applicazione della ritenuta con riferimento a ciascun mandante.
Sull'argomento si richiama la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 nella quale viene precisato che, in mancanza dell'attestazione e qualora la giacenza media annua sia superiore al 5 per cento, la banca deve applicare la ritenuta del 27 per cento sull'intero ammontare degli interessi relativo al patrimonio gestito ed in tal caso gli interessi assoggettati alla ritenuta devono essere dedotti dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.
In merito a tale disposizione, la società evidenzia che il parametro della "giacenza media annua" al quale fare riferimento per verificare i presupposti di non applicazione della ritenuta del 27 per cento richiede un periodo di osservazione annuale che non si concilia con la periodicità trimestrale di corresponsione degli interessi da parte delle banche.
Pertanto, l'intermediario non ha di fatto la possibilità di verificare il rispetto del limite nell'arco temporale richiesto dalla norma e la banca è conseguentemente obbligata ad applicare in ogni caso il prelievo del 27 per cento all'atto del pagamento degli interessi.
Al riguardo, si fa presente che, l'articolo 3, comma 2, lettera e), del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dispone che le ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi bancari, maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti, sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario.
L'articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del medesimo decreto, nel testo modificato dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, prevede che tali versamenti devono essere effettuati entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Inoltre, a norma dell'articolo 35, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, nel testo modificato dall'articolo 7, comma 5, del citato d.lgs. n. 505 del 1999, le aziende e gli istituti di credito devono effettuare in acconto il versamento di un importo pari ai nove decimi delle ritenute sui proventi dei conti correnti complessivamente versate nel periodo d'imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito, in parti uguali, entro il 16 giugno e il 16 ottobre.
Pertanto, gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari sui quali commisurare la ritenuta alla fonte del 27 per cento sono quelli maturati nel periodo d'imposta.
In linea generale, la ritenuta in questione deve essere applicata al momento della corresponsione degli interessi e altri proventi. Tuttavia, occorre considerare che il citato articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 461 1997, subordinando l'applicazione della ritenuta esclusivamente al verificarsi del superamento della giacenza media annua rispetto al 5 per cento dell'attivo medio gestito, costituisce una deroga a tale principio generale di tassazione degli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari.
Infatti, sia il riferimento alla giacenza media annua sia quello all'attivo medio gestito, presuppongono una verifica che non può che essere effettuata al termine del periodo d'imposta.
Pertanto, sulla base delle lettura coordinata delle disposizioni contenute nell'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e nell'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 461 del 1997, la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti relativi alla gestione individuale di portafoglio, anche se liquidati trimestralmente, non deve essere applicata all'atto della corresponsione degli stessi, ma al termine del periodo d'imposta, sempreché a tale data si sia verificato il superamento del predetto limite del 5 per cento.
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