Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 19.10.2005

Definizione dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 19.10.2005

Numerose Direzioni regionali hanno esposto una problematica riguardante la definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
In particolare, hanno segnalato alcune iniziative dei concessionari per la riscossione, volte a chiedere il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo, nonostante i debitori avessero già aderito alla sanatoria ai sensi del citato art. 12, mediante pagamento del 25 per cento del carico iscritto a ruolo; più esattamente, i concessionari del servizio nazionale della riscossione avrebbero invitato nuovamente i contribuenti a definire il residuo debito iscritto a ruolo (75%) mediante una nuova definizione agevolata che comporta il pagamento del 25% sul restante 75%.
Ciò nel presupposto che le somme già versate dai debitori, ritenute dai concessionari non utili ai fini della definizione, andavano trattate come acconto sul debito iscritto a ruolo.
Al riguardo si osserva che il testo originario dell'art. 12 della finanziaria 2003 prevedeva la possibilità di definire i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, termine poi ampliato fino al 31 dicembre 2000 per effetto dell'art. 5-bis, comma 4, lett. g) del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
Solo dal 12 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono stati compresi nella definizione in esame anche i ruoli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2001.
Ciò significa che la validità della richiesta di definizione è subordinata, tra l'altro, alla sussistenza di un preciso limite temporale entro il quale il ruolo oggetto di definizione doveva essere affidato al concessionario.
Più precisamente, in ordine alle possibilità offerte ai contribuenti nei diversi periodi temporali riconducibili alla vigenza delle singole norme intervenute in materia, si può delineare il seguente schema:
- dal 1 gennaio 2003 al 22 febbraio 2003, in vigenza del testo originario dell'art. 12, la definizione è stata limitata ai carichi dei ruoli affidati ai concessionari fino al 30 giugno 1999;
- dal 23 febbraio 2003 all'11 agosto 2003, in virtù delle modifiche previste dal citato art. 5-bis, comma 4, lett. g) del decreto-legge n. 282 del 2002, la definizione è stata estesa ai carichi dei ruoli affidati ai concessionari fino al 31 dicembre 2000;
- a partire dal 12 agosto 2003, per effetto dell'art. 1, comma 2, lett. c) del richiamato decreto-legge n. 143 del 2003, che ha inserito nell'art. 12 il comma 2-ter, è stata prevista la possibilità di definire anche i carichi dei ruoli affidati ai concessionari "dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001".
Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia inteso definire un ruolo affidato al concessionario in periodi successivi a quelli indicati dalle norme applicabili in ragione della rispettiva vigenza, l'eventuale versamento effettuato dal debitore non potrà ritenersi valido agli effetti della definizione agevolata. Ciò per l'evidente motivo che, in tale ipotesi, si ravvisa la carenza di uno dei presupposti essenziali individuati dalla norma stessa.
Così, ad esempio, qualora il contribuente abbia effettuato, in data anteriore al 12 agosto 2003, un versamento pari al 25 per cento di un carico incluso in ruoli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2001, il versamento non si configura utile per la relativa definizione.
Pertanto, il concessionario non può che considerare tale versamento come acconto, salvo poi, a seguito dell'entrata in vigore della modifica apportata dal decreto-legge n. 143 del 2003, invitare il contribuente alla definizione del residuo debito - pari al 75 per cento dell'importo originario - attraverso il pagamento del relativo 25 per cento.
Un altro profilo problematico è ravvisabile nella corretta individuazione del significato dell'espressione "ruoli... affidati ai concessionari" usata dal legislatore.
Sul punto, sono stati forniti specifici chiarimenti con la circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, punto 9.1. Con riferimento ai ruoli definibili ai sensi dell'art. 12 all'epoca vigente (vale a dire a quelli affidati entro il 31 dicembre 2000), è stato, infatti, chiarito che "Dal tenore letterale della norma si evince che la definizione ... può riferirsi solo a ruoli che siano stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro la predetta data del 31 dicembre 2000.
"La data di trasmissione o consegna del ruolo rilevante ai fini della definizione in argomento si evince dalla documentazione in possesso del richiamato Consorzio Nazionale, predisposta in occasione della consegna del ruolo medesimo.
"In particolare, avendo riguardo al disposto dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, secondo cui 'per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo', rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 12 i ruoli la cui 'consegna... si intende effettuata il giorno 10 gennaio 2001, nel presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 31 dicembre 2000."
Per lo stesso principio, a seguito delle modifiche introdotte dal citato art. 1, comma 2, lett. c) del richiamato decreto-legge n. 143 del 2003, i ruoli definibili ai sensi del comma 2-ter sono quelli trasmessi al CNC entro il 30 giugno 2001, da considerarsi consegnati ai concessionari il 10 luglio 2001.
Ciò posto, si rende necessario verificare, volta per volta, se i ruoli che i contribuenti hanno inteso definire abbiano le predette condizioni oggettive, espressamente richieste dalla legge per l'applicabilità della definizione agevolata prevista dal richiamato art. 12.

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