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Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 05.07.2007

Istanza di Interpello - Bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi - Imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative
Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 05.07.2007

Con istanza di interpello n...., concernente l'applicazione dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative è stato esposto il seguente

QUESITO
L'interpellante, chiede alla scrivente di "chiarire se all'atto della bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, previsti rispettivamente dall'articolo 35 e dall'articolo 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (...) sia dovuta la tassa di concessione governativa...".
Chiede, inoltre, di conoscere se i predetti registri debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 ogni cento pagine.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al quesito posto, il Ministero dell'Interno "ritiene che i registri delle operazioni giornaliere (...) siano da ricomprendere tra i libri 'bollatì di cui al (...) Titolo VIII..." della tariffa allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641 "... e, come tali sottoposti al pagamento della tassa di concessione governativa".
Per ciò che concerne l'imposta di bollo l'interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che l'articolo 35, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) prevede che "il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute".
L'articolo 55, primo comma, del citato regio decreto n. 773 del 1931 stabilisce che "Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute...".
Inoltre l'articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) prevede che "in tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, (...), numerati e, (...), vidimati dall'autorità di Pubblica Sicurezza...".
L'articolo 23 della tariffa allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641 prevede l'assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative, nella misura di € 67,00 per la "bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile) per ogni 500 pagine o frazione di 500".
La nota n. 1 al predetto articolo precisa altresì che "la tassa (...) è dovuta per i registri di cui all'articolo 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri o registri che per obbligo di legge o volontariamente (...) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie".
Al riguardo vale la pena rammentare che l'articolo 2215 del codice civile stabilisce che "I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali...".
Ciò premesso questa Agenzia ritiene che, non essendo i registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi bollati "nei modi indicati dall'articolo 2215 del codice civile" (bollatura da parte dell'ufficio del registro delle imprese) essi non sono soggetti alla tassa sulle concessioni governative prevista all'articolo 23 della citata tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Infatti, tali registri sono bollati, non dall'ufficio del registro delle imprese (come previsto dall'articolo 2215 c.c.), bensì dagli uffici della Questura.
La vigente legge sull'imposta di bollo, all'articolo 16 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 prevede l'assoggettamento a tale imposta, nella misura di € 14,62 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, dei seguenti libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice civile...".
Il rinvio all'articolo 2216 non risulta più attuale poiché, dopo le modifiche recate dall'articolo 7-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 e, dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri.
Ciò premesso, la scrivente ritiene che, anche per quanto concerne l'imposta di bollo, i registri oggetto del quesito, non essendo bollati nei modi previsti dal citato articolo 2215 del codice civile, non ricadono nella previsione dell'articolo 16 della citata tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto, non sono soggetti all'imposta di bollo. In tal senso si è più volte espressa l'Amministrazione Finanziaria con riferimento alla tenuta di diversi registri previsti da leggi di Pubblica Sicurezza (cfr. risoluzione n. 5 del 23 gennaio 2004).
La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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