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Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 15.12.2004

Art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR. Determinazione del reddito di lavoro dipendente. Rilevanza della pausa pranzo ai fini del trattamento tributario dei buoni pasto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 15.12.2004

Con nota del 15 aprile 2004 la associazione K ha chiesto il parere della scrivente in merito al corretto trattamento tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro in assenza di pausa pranzo.
Nella nota prodotta da codesta associazione è fatto presente che sull'argomento si è espressa, per quanto di competenza, la Direzione Provinciale dell'INPS di..., la quale sostiene "di ritenere non indispensabile, ai fini del non assoggettamento a contribuzione previdenziale dei buoni pasto (nei limiti previsti dalla legge), la fruizione da parte dei dipendenti di un periodo di pausa giornaliera per il consumo del pasto".
Atteso che la Direzione Provinciale dell'INPS di .... ha fornito il parere sopra riportato richiamando quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E, in merito al corretto trattamento tributario da riservare all'indennità sostitutiva di mensa, viene chiesto di conoscere se ai fini I.R.P.E.F. sia effettivamente corretto escludere dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente i buoni pasto concessi in assenza di pausa pranzo.
In merito, la scrivente ritiene opportuno premettere che per effetto delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, è stata realizzata la sostanziale unificazione della base imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
La nuova formulazione dell'art. 12 della legge n. 153/69 sopra citata prevede infatti che costituiscono redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.I.R. (già art. 46, nel testo previgente) e che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza si applicano le disposizioni contenute nell'art. 51 del T.U.I.R. (già art. 48).
Rilevato che si assoggetta a contribuzione il reddito di lavoro dipendente determinato sulla base delle disposizioni fiscali, la scrivente fa presente che ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. (già art. 48, comma 2, lett. c, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5.29,00 euro) le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".
I buoni pasto, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati, in quanto consentono ai dipendenti di fruire della somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (in proposito, vedasi l'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77).
Sempre ai fini dell'esenzione I.R.P.E.F. in discussione, la circ. min. 23 dicembre 1997, n. 326, ha chiarito che per i ticket restaurant "deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto" e che gli stessi devono "consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostituiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto".
Obiettivo della previsione agevolativa, di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., è infatti quello di favorire i dipendenti che, pur costretti a consumare il pasto nel corso della giornata lavorativa, non fruiscono di un servizio mensa, e, contestualmente, gli imprenditori, al fine di evitare una prolungata assenza dal posto di lavoro da parte dei lavoratori.
Atteso che il dipendente fruisce del servizio mensa proprio per il fatto di osservare un orario di lavoro che comprende la pausa pranzo, la scrivente ritiene logico ritenere che, come nell'ipotesi dell'indennità sostitutiva di mensa (oggetto della risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E), anche per i buoni pasto, che integrano ugualmente una prestazione sostitutiva del servizio mensa, la fruizione di una pausa per il vitto costituisca condizione necessaria ai fini dell'applicabilità della norma che esclude la concorrenza al reddito di lavoro dipendente del buono pasto.
Diversamente, ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti.
Ciò, nel rispetto del principio di onnicomprensività che caratterizza il reddito di lavoro dipendente, recato dall'art. 51, comma 1, del T.U.I.R., il quale prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

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