Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 23.05.2002

Interpello n. 954 - 73/2002, legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11. Articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 23.05.2002

La Direzione Regionale della ...... ha trasmesso l'istanza di interpello presentata dalla società XZ S.r.l. volta a conoscere la corretta qualificazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 delle prestazioni di servizio oggetto della propria attività d'impresa.

Quesito
La XZ S.r.l. (di seguito società) è parte di un gruppo multinazionale che si occupa di controllo, testing e certificazione.
Nell'istanza presentata, la società elenca una vasta gamma di attività svolte, tra le quali ispezioni, verifiche tecniche, progettazione, assemblaggio, elaborazione, sviluppo e valutazione di specifiche tecniche di sistemi e piani di qualità aziendali, logistica, magazzinaggio, stoccaggio, movimentazione, deposito di merci per conto terzi, attività di agente marittimo raccomandatario, certificazione della qualità dei prodotti, ecc.
L'istante afferma comunque che "la principale attività consiste nell'esercizio di ispezioni, controlli, verifiche, analisi, attestazione della qualità e della quantità nei settori industriale, agricolo, petrolifero, chimico, farmaceutico, minerario, dei beni di consumo e dei servizi, (...) al fine di attestare e documentare relativamente a materie o merci la loro qualità, requisiti ovvero conformità a norme, leggi regolamenti, usi, standard nazionali ed internazionali e previsioni contrattuali".
La società opera quindi in vari settori merceologici, avvalendosi di tecnici e professionisti che, al termine della prestazione, predispongono un rapporto o un certificato in cui si evidenziano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati.
Con l'istanza in esame, la società chiede di individuare la corretta qualificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei servizi resi nell'ambito della propria attività d'impresa, ed in particolare se esse costituiscano prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica, per le quali il DPR n. 633 del 1972, all'articolo 7, quarto comma, lettera d), prevede che "si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea".

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che i servizi resi, come descritti nell'istanza, "possono definirsi attività di assistenza o consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 9.2, lettera e), della direttiva 77/388/CEE, recepito nell'ordinamento italiano con l'articolo 7, comma 4, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972."

Parere dell'Agenzia
In linea generale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese dai soggetti ivi domiciliati, così come individuati dalla norma.
Il quarto comma dello stesso articolo 7 stabilisce delle deroghe a tale principio. In particolare, le prestazioni di servizi consistenti in perizie rientrano nella previsione di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera a) e b) e si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative a beni immobili ivi situati o se eseguite nel territorio stesso; le prestazioni di consulenza, al contrario, rientrano nella successiva lettera d) e si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a soggetti domiciliati in Italia, a soggetti residenti in Italia senza domicilio all'estero, a stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, e sempre che la prestazione non sia utilizzata fuori dalla Comunità europea.
L'individuazione della corretta rilevanza territoriale delle perizie e delle consulenze tecniche è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi di prassi ministeriale, tendenti a delineare gli elementi caratteristici distintivi delle due fattispecie (si veda, ad esempio, la circolare 9 aprile 1981, n. 12, le risoluzioni 27 agosto 1991, n. 465048, e 18 novembre 1994, n. 15-556 e la recentissima risoluzione 30 aprile 2002, n. 129 che si allega in copia).
Dai documenti di prassi sopra indicati, si desume che le perizie sono essenzialmente prestazioni dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, anche se implichino cognizioni o calcoli tecnico - scientifici.
Le prestazioni di consulenza attengono invece ad attività professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri ed in cui assume preminente rilevanza la valutazione soggettiva del consulente.
Per quanto concerne il caso in esame, la società istante elenca una serie di attività che danno luogo a una casistica ampia ed estremamente eterogenea.
Al riguardo, sulla base degli elementi desumibili dall'istanza di interpello, non si ritiene di poter inquadrare in modo univoco il complesso delle prestazioni di servizio indicate in una delle fattispecie disciplinate dall'art. 7 citato.
Il contribuente, pertanto, dovrà valutare caso per caso se la prestazione resa, considerata nel suo complesso, rientri nella disposizione generale del terzo comma dell'articolo 7, o se, in base ai criteri sopra esposti, possa essere qualificata alternativamente come perizia o consulenza tecnica, alle quali applicare le deroghe previste dal quarto comma.
Nell'istanza vengono illustrati tre esempi di operazioni svolte dalla società: con riferimento ad esse, sulla base della documentazione fornita, si ritiene di poter esprimere le seguenti indicazioni, fermo restando che per determinare l'esatto trattamento da riservare alle fattispecie in esame assumono rilevanza anche ulteriori elementi quali la domiciliazione ai fini fiscali del committente ed il luogo in cui sono effettuate ed utilizzate le prestazioni svolte.
Le prestazioni di cui ai primi due esempi consistono sostanzialmente nel prelievo ed analisi di campioni di oli combustibili.
L'analisi dei campioni stessi viene effettuata presso il laboratorio della società, con emissione del certificato di analisi. Le stesse prestazioni, unitariamente considerate, potrebbero essere qualificate come perizie, in quanto finalizzate ad individuare in modo oggettivo, sulla base di analisi chimiche e merceologiche, elementi qualitativi e quantitativi dei campioni di merce esaminati.
Nel primo esempio, la prestazione comprende anche una serie di attività collaterali, alcune delle quali distintamente evidenziate in fattura: controllo delle operazioni di scarico da petroliera (attestazione delle quantità e qualità della merce e dei tempi di esecuzione), prelievo e spedizione dei campioni, analisi, uso di motobarca per raggiungere la nave in rada, ecc.
In tale caso l'esatta qualificazione della fattispecie dovrebbe essere desunta principalmente dal contenuto del contratto stipulato con il committente, ed in particolare dal fatto che le diverse attività vengano dedotte in contratto come prestazioni autonome o invece come attività interne strumentali al risultato finale, nel caso specifico la perizia, che la società si impegna a garantire.
In quest'ultima ipotesi, la separata evidenza in fattura delle singole attività delle quali si compone la complessa prestazione, rileva solo ai fini della individuazione degli elementi da cui è composto il corrispettivo della stessa.
L'operazione riportata nel terzo esempio riguarda il controllo effettuato dalla società relativamente alla corrispondenza di una partita di merci alle risultanze dei relativi documenti commerciali (di spedizione o di carico): la prestazione in oggetto sembra riguardare una mera attestazione quantitativa di conformità. In tale caso l'assenza di qualsiasi accertamento di natura tecnico-scientifica porta a qualificare l'operazione come una generica prestazione di servizi.
In conclusione, l'individuazione dell'esatto trattamento tributario delle diverse prestazioni di servizi svolte dalla società potrà discendere solo dall'analisi dei singoli elementi che caratterizzano ogni singola fattispecie, quali, ad esempio, l'oggetto della prestazione desumibile dal contratto, l'identificazione dei contraenti, il luogo della prestazione, ecc.

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