Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 - Reverse charge
Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 05.07.2007
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ditta Alfa svolge attività di installazione e manutenzione di impianti idraulico sanitari.
Più precisamente la ditta istante svolge attività di manutenzione ordinaria su impianti esistenti o di installazione di impianti nuovi non fatturando direttamente al cliente finale ma ad un'altra società di idraulici, che a sua volta fattura al cliente finale.
La ditta assume, quindi, il ruolo di subappaltatore poiché la società che le procura lavoro ha a sua volta con il committente un rapporto di appalto.
L'attività della ditta è contraddistinta dal codice di attività ATECOFIN 45.33.0 ("Istallazione di impianti idraulico-sanitari" compresa nella sezione F intitolata "Costruzioni"), e tale codice coincide con quello della società (idraulica) appaltante.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se il regime del "reverse-charge", così come previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), trovi applicazione con riferimento alle seguenti prestazioni:
- mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente;
- istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l'appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente da un privato, proprietario dell'immobile;
- istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, in cui l'appaltatore ha ottenuto la commessa direttamente dall'impresa edile, proprietaria dell'immobile;
- rifacimento dell'impianto idraulico per conto di un appaltatore che ha ottenuto la commessa direttamente dal privato, proprietario dell'immobile, senza che tale intervento faccia, però, parte di un intervento più ampio di costruzione o ristrutturazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La ditta istante ritiene che il meccanismo del "reverse-charge" non sia applicabile alla prestazione relativa alla mera manutenzione di un impianto già esistente, poiché in tale ipotesi verrebbe a mancare il concetto di attività di costruzione.
Il meccanismo in discorso sarebbe, invece, applicabile con riferimento a tutte le altre prestazioni sopra elencate.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), ha sostituito il sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell'inversione contabile, c.d. "reverse charge", si applichi anche a talune prestazioni si servizi rese nel settore edile.
In particolare, la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, prevede l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile "a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta, quindi, che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore.
In deroga, infatti, al principio generale, secondo il quale, ai fini IVA, il debitore d'imposta nei confronti dell'erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall'art. 17, sesto comma, il debitore d'imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.
Al riguardo, con circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it,è stato, tra l'altro, precisato che i soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'Iva, secondo quanto previsto dalla norma da ultimo citata, devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile, in linea di massima riconducibile all'attività di costruzione.
Detta circolare, ha, inoltre, precisato che devono intendersi rese nel comparto dell'edilizia le prestazioni, dipendenti da subappalti, riconducibili alle attività elencate nella sezione F ("costruzioni") della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004).
Inoltre, ha chiarito che le attività di costruzioni comprendono: i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato, i lavori di installazione in esso di servizi. Sono, anche, inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le costruzioni temporanee.
In relazione all'ambito soggettivo di applicazione del regime del reverse-charge, con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, (punto n. 5.2),è stato precisato che il sistema dell'inversione contabile nell'edilizia è applicabile solo a condizione che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN.
Con riferimento al caso di specie, la scrivente ritiene che l'attività di installazione di impianti idraulico-sanitari debba essere considerata attività resa nel comparto delle costruzioni. Infatti, così come prospettato dall'istante, le prestazioni dallo stesso rese, dipendenti da contratti di subappalto, si concretizzano in attività contraddistinte dal codice di attività ATECOFIN 45.33.0 ("Istallazione di impianti idraulico-sanitari" compresa nella sezione F intitolata "Costruzioni").
E' opportuno ribadire, peraltro, che ineriscono al comparto delle costruzioni anche le prestazioni relative alle "riparazioni", così come chiarito nel punto 2 della circolare n. 37 del 29 dicembre 2006.
Ne consegue che l'attività di mera manutenzione di impianti idraulici già esistenti, rientrando nella più generica categoria delle "riparazioni", può essere inquadrata tra le attività rese nel comparto delle costruzioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la scrivente ritiene, pertanto, che il meccanismo del "reverse-charge", così come previsto dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), sia applicabile alle prestazioni relative all'attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari.
Pertanto, tutte le attività a cui si riferiscono i quesiti proposti dall'istante rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato a da una impresa edile.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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