Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 27.05.2002

Interpello - Art.11, legge 27/07/2000, n. 212. Istanza
Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 27.05.2002

Con istanza presentata a questa Agenzia, l'Unione XX, in persona del responsabile del Fondo di cui alla legge 249/2000, dr.ssa ....., ha sottoposto un quesito concernente la corretta imposizione fiscale dei contributi devoluti a seguito della legge 10 agosto 2000, n. 249.

Esposizione del quesito
La legge 10 agosto 2000 n. 249, autorizza, all'art. 1, la contribuzione dell'Italia al costituito Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.
L'art. 2 della predetta legge dispone che "Il contributo italiano sarà utilizzato a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà,... per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie....
All'individuazione dei soggetti beneficiari di tali contributi, ed alla erogazione degli stessi, deve provvedere l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.".
L'Unione XX pertanto, è in procinto di avviare la ricerca delle persone aventi diritto a tale contributo assistenziale, ricerca per la quale si avvarrà dei dati forniti dall'Istat sulla soglia e sul rischio di povertà. L'interpellante stima che tale erogazione possa variare tra un minimo di 1.000,00 ed un massimo di 2.500,00 € ciascuno, ma comunque si riserva di stabilire l'esatto importo dopo aver verificato il numero effettivo di soggetti aventi diritto.
L'Unione XX chiede quindi se tale contributo abbia o meno rilevanza fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata
L'Unione XX ritiene, stante il carattere di liberalità (ed umanitario) del contributo introdotto dalla legge n. 249/2000, che l'erogazione di tali somme di denaro sia esclusa da qualsiasi imponibilità fiscale.

Risposta della Direzione
L'art. 2, comma 1, della legge 249/2000 stabilisce che "il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie...".
L'art. 6, comma 2, del TUIR, approvato con dpr n. 917/86, dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni per la perdita dei redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, ceduti o perduti.
In tema di risarcimento danni o di indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l'indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il cd. danno emergente), ed abbia quindi la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest'ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.
Nel caso in esame, il contributo da erogarsi, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 249, ha la precipua finalità di risarcire ed indennizzare il danno alla salute, alla libertà, ed ai propri beni, subito dai soggetti vittime della persecuzione nazista. Poiché non si configura un'ipotesi di risarcimento del lucro cessante, ma piuttosto una reintegrazione patrimoniale connessa ai danni e alle perdite subite, manca il presupposto impositivo che farebbe includere tali somme nel reddito complessivo del soggetto beneficiario.
Pertanto, in relazione al quesito rivolto dall'interpellante, questa Direzione concorda con la soluzione dallo stesso prospettata, ritenendo che il contributo assistenziale devoluto ai beneficiari del Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste previsto dalla legge n. 249/2000 non sia da assoggettare a tassazione.

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