Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - MIUR - Ritenute su incentivi corrisposti ai sensi del D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 - Articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 12.06.2009
QUESITO
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, concernente "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", individua le eccellenze conseguite dagli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore, delle scuole statali e paritarie, ai quali verranno assegnati riconoscimenti e premi di vario tipo.
Tra le diverse forme di riconoscimento che vengono attribuiti agli studenti meritevoli, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'art. 4, lett. e), del citato decreto prevede "benefici di tipo economico".
Nell'ipotesi, pertanto, che venga attribuita tale forma di incentivo, l'istante chiede se sia possibile intestare l'assegno direttamente all'alunno minorenne ovvero ai genitori titolari della patria potestà e, inoltre, se l'importo dell'assegno debba essere soggetto a ritenuta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELLA DIREZIONE
Preliminarmente, si osserva che il primo quesito posto dall'istante, concernente il soggetto al quale deve essere intestato l'assegno, non è riconducibile a materie oggetto di competenza della scrivente e, pertanto, non viene fornita risposta in merito.
In relazione, invece, al secondo quesito concernente la rilevanza fiscale del "beneficio di tipo economico" assegnato agli studenti meritevoli, si osserva che l'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.".
Con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, recanti chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di redditi di lavoro dipendente, è stato precisato che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.
In relazione a particolari borse di studio, specifiche disposizioni normative prevedono, invece, l'esenzione dall'IRPEF.
In particolare, sono riconosciute esenti dall'IRPEF le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nonché dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Premesso che la fattispecie prospettata dall'istante, non è riconducibile in alcuna delle disposizioni esentative, si fa presente che, al fine di individuarne il corretto inquadramento fiscale, occorre verificare se il "beneficio di tipo economico" corrisposto agli studenti meritevoli, costituisca borsa di studio ai sensi del richiamato art. 50 del TUIR, in base alla nozione fornita dalla richiamata circolare 326, che individua tale tipologia di reddito nelle somme erogate per sostenere l'attività di studio e di ricerca.
Si rileva, in proposito, che l'art. 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 recante "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", nell'individuare le finalità dei benefici previsti, stabilisce che "
1.L'incentivazione delle eccellenze... conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.
3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ...".
In ragione, quindi, di dette finalità, tese ad innalzare il livello di apprendimento e a garantire la continuazione del percorso di istruzione secondaria superiore, nonché dell'ampia formulazione dell'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR ed, infine, delle precisazioni fornite dalla scrivente, si deve ritenere che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico agli studenti meritevoli siano riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dal predetto articolo 50, comma 1 lett. c) del TUIR.
Ne consegue, quindi, che i "benefici di tipo economico" in esame sono da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 se corrisposte dai sostituti di imposta indicati dall'art. 23, primo comma o dalle amministrazioni dello Stato individuate dall'articolo 29 del medesimo DPR n. 600 del 1973, per effetto del rinvio operato dal quinto comma del medesimo articolo.
Si precisa, infine, che i redditi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR usufruiscono delle detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR. Dette detrazioni dall'imposta lorda sono stabilite in un importo pari a 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro e devono essere commisurate al periodo di lavoro dell'anno.
In ogni caso la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro. Al riguardo si ritiene che le borse di studio in esame, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, debbano essere equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Per quanto concerne il periodo di tempo da assumere ai fini del calcolo delle detrazioni, con le circolari nn. 226 del 1994, 326 del 1997 e 3 del 1998 è stato precisato che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l'intero anno; se invece è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso stesso.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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