Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 12.10.2001

Sistema di contabilità industriale del rendimento metallurgico dei materiali - rilevanza ai fini della presunzione di acquisto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 Interpello ...../2001 - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza prot. n......2001 del....... 2001 della .........
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 12.10.2001

Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società.......... ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

QUESITO
L'attività della società istante consiste nell'affinazione, per conto terzi e per conto proprio, di scarti di lavorazione e di residui industriali delle lavorazioni orafo-argentifere e dell'industria elettronica, galvanica e chimica sotto forma di ceneri e verghe di metallo.
Dalla lavorazione per conto terzi la società percepisce un corrispettivo parametrato in funzione della quantità di metallo prezioso di cui è stata concordata, in via forfetaria e presuntiva, con il cliente la restituzione. Va da sé che il rendimento oggettivo del lotto di lavorazione potrebbe essere diverso da quello concordato, alla luce dell'inventariazione di magazzino effettuato a fine esercizio con riguardo alla totalità delle merci lavorate.
Ai fini di una corretta rilevazione contabile dei vari processi gestionali, nella lavorazione per conto terzi, la società intende adottare un sistema di contabilità industriale del rendimento metallurgico dei materiali, idoneo a consentire un controllo interno della quantità di metallo prezioso ottenuto a seguito delle diverse lavorazioni, in modo da stimare periodicamente la quantità presuntiva di tale metallo, mentre quella effettiva potrà valutarsi soltanto al momento dell'interruzione annuale delle lavorazioni. Tale sistema, impostato sul metodo della partita doppia, permette di rilevare, da un lato, il presumibile quantitativo di metallo prezioso ricevuto, basato su dati derivanti da indagini chimiche di laboratorio, dall'altro, il presunto rendimento metallurgico concordato con il cliente.
La società chiede sostanzialmente che in sede di controllo si prenda atto della validità limitata alla sfera gestionale del sistema contabile proposto, escludendo la possibilità che le relative risultanze possano assumere rilevanza ai fini della presunzione di acquisto di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 441 del 1997, imponendo l'onere della prova contraria alla società per evitare l'assoggettamento ad IVA.
Detta rilevazione, infatti, riflette dati previsionali (quantità teoriche di metallo prezioso) e non oggettivi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società ritiene che la ipotizzata metodologia, basata su dati di natura probabilistica ed adottata ai fini gestionali per controllare le varie fasi di lavorazione ed il rendimento dei vari reparti, non possa assumere valore probatorio ai fini IVA, mancando il requisito della certezza dei dati consuntivati.
Infatti, il sistema di rilevazione di natura previsionale non sarebbe idoneo ad attestare l'acquisizione certa di metallo prezioso, nel caso in cui la contabilità evidenzi una presunta quantità di metallo che eccede il quantum di cui il cliente ha concordato la restituzione.
La società rileva, tra l'altro, che con risoluzione n. 460209 del 13 giugno 1988, il Ministero delle Finanze (Dir.Gen.Tasse) ha chiarito che in presenza di attività di affinazione di verghe grezze di metalli preziosi, l'acquisizione del metallo prezioso da parte della società assuntrice si manifesta con certezza solo in sede d'inventario di fine anno, quando gli impianti vengono fermati e si procede al recupero del metallo disperso durante la lavorazione. Il materiale di recupero, costituito dalla differenza tra l'insieme dei rendimenti metallurgici concordati ed il rendimento globale effettivo, è acquisito dalla società in modo indistinto e contabilizzato come rimanenze al conto economico, concorrendo alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Tale materiale, tuttavia, essendo acquisito dalla società a titolo originario, non costituisce oggetto di operazione rilevante ai fini dell'IVA.
La società istante ritiene, perciò, che la rilevazione contabile di una futura ed ipotetica acquisizione a titolo originario del metallo non sia idonea a far presumere l'esistenza di un negozio traslativo della proprietà del materiale dal proprietario alla ........., e che, conseguentemente, l'adozione della citata contabilità industriale non imponga, in futuro, l'onere della prova a carico della società stessa per superare la presunzione di acquisto di cui all'art. 3 del DPR n. 441 del 1997.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello, così come formulato dalla società istante deve considerarsi inammissibile mancando dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1 del regolamento - decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Il quesito, infatti, non involge l'interpretazione giuridica di una disposizione normativa di natura tributaria e la sua applicazione ad un caso concreto e personale, ma trattasi di una questione di fatto, che esula dall'istituto "dell'interpello del contribuente" così come configurato dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La richiesta non è diretta ad ottenere chiarimenti in ordine alle disposizioni portate dall'art. 3 del D.P.R. n. 441 del 1997, bensì ad ottenere la conferma, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'inidoneità del sistema di contabilità industriale proposto a realizzare il presupposto della presunzione di acquisto del metallo prezioso oggetto delle rilevazioni contabili periodiche, trattandosi di un sistema di rilevazione contabile con finalità gestionali e fondato su dati di natura probabilistica. In particolare, viene chiesta la conferma preventiva che le quantità di metallo prezioso, stimate sulla base di conoscenze tecniche di laboratorio di tipo probabilistico, non possono assumere, ai fini IVA, valore probatorio di acquisti da parte della società.
L'Amministrazione finanziaria non può soddisfare la richiesta del contribuente proposta attraverso l'istituto dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, confermando la neutralità del sistema di contabilità industriale, né può stabilire a priori che il rendimento metallurgico stimato su dati di laboratorio, nell'ipotesi in cui si discosti da quello preventivato con il cliente, sia indice o meno di presunzione di acquisto di materiale non fatturato.
La richiesta presuppone, infatti, una conoscenza del sistema di rilevazione dei dati e delle quantità stimate non solo a livello teorico, ma, necessariamente, anche in sede di applicazione pratica, in modo da poter accertare le ragioni tecniche delle eventuali discordanze di valore.
Il controllo delle eventuali discordanze di valore tra le rese di metallo prezioso concordate con il cliente e quelle rilevate periodicamente nella contabilità industriale, ai sensi del citato art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 1997, è riservato, di volta in volta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria preposti all'esecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche, dato che la presunzione di cessione/acquisto opera all'atto dell'esercizio dei predetti controlli.

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