Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 27.05.2002

Chiarimenti sull'imposta di bollo dovuta per l'autorizzazione e la regolarizzazione dei passi carrabili, rilasciate dalle Amministrazioni Comunali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 27.05.2002

Il Comune di .... ha chiesto di conoscere il regime tributario, rilevante ai fini dell'imposta di bollo, da riservare alle autorizzazioni per la regolarizzazione dei passi carrabili, rilasciate dall'amministrazione comunale ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 1992. In proposito il Comune ha fatto presente di aver finora uniformato il proprio comportamento ai seguenti criteri: a) presentazione in bollo dell'istanza di autorizzazione amministrativa, da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642; b) rilascio dell'atto di autorizzazione in bollo e del cartello segnaletico "passo carrabile". Il decreto legislativo n. 285 del 1992, all'articolo 22, prevede tra l'altro che "senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico". All'articolo 26, individua nell'ente proprietario della strada il soggetto competente al rilascio di tale autorizzazione e concessione e, al successivo articolo 27, stabilisce le formalità per il rilascio della stessa. Si ritiene che i comportamenti del Comune di Noviglio siano conformi alla normativa vigente in materia di imposta di bollo infatti, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (approvata con D.M.. 20 luglio 1992) è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine sulle istanze rivolte dai cittadini alle Amministrazioni Comunali, per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile. Anche l'autorizzazione per la regolarizzazione dei passi carrabili è soggetta, fin dall'origine, al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del successivo articolo 4 della citata tariffa, che include tra quelli assoggettabili a tributo "gli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta". Con l'occasione si rammenta che per gli atti e documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, le relative marche devono essere annullate, con inchiostro o matita copiativa - mediante perforazione o apposizione, parte su ciascuna marca e parte sul foglio, della firma (di una delle parti), o della data o di un timbro (art. 12 del D.P.R. n. 642 del 1972) - dal soggetto o da uno dei soggetti che hanno formato i medesimi atti o documenti (pubblico ufficiale, funzionari delle pubbliche amministrazioni, parti interessate); in casi particolari nelle singole voci della tariffa è espressamente indicato l'organo preposto all'annullamento.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS