Risoluzione Agenzia Entrate n. 158 del 16.10.2001

Modalità di applicazione della tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione - articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26/10/1972, n. 641
Risoluzione Agenzia Entrate n. 158 del 16.10.2001

E' stato chiesto se, per l'applicazione della tassa di concessione governativa nella misura di L 10.000 mensili, prevista dall'articolo 21, lett a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sia sufficiente la dichiarazione di destinazione d'uso residenziale, resa dall'utente sotto la propria responsabilità, all'atto della sottoscrizione del contratto d'abbonamento concluso con il gestore del servizio radiomobile pubblico terrestre.
L'articolo 21 della tariffa richiamata stabilisce l'ammontare della tassa dovuta per: "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (...): per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali L. 10.000
b) utenze affari L. 25.000"
Il quesito investe i limiti dell'estensione interpretativa della locuzione "utenza residenziale" e, in specie, se nel suo ambito semantico sia possibile ricomprendere la dichiarazione di una società commerciale, che - svolgendo per sua natura giuridica attività economiche - integra il parametro alternativo "utenze affari", previsto dallo stesso articolo 21 alla lettera b).
Prendendo le mosse dalla locuzione "utenza residenziale", ed in particolare dall'aggettivo ivi presente, si può ragionevolmente indurre che lo stesso si riferisca alla fattispecie della residenza così come è disciplinata dal diritto civile e, quindi, dal secondo comma dell'articolo 43 del c.c.: "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Da questa sola definizione si evince che la residenza è riferita direttamente al luogo in cui un soggetto è abitualmente ed effettivamente presente, ma non è meglio individuabile né la qualità giuridica del soggetto né l'attività specifica ivi svolta. D'altra parte, anche in materia fiscale, il termine residenza si riferisce indistintamente a tutti i soggetti, comprese le società di capitali, gli enti pubblici e privati, commerciali e non (art. 87 lett. a), b), c) del TUIR).
Occorre, dunque, rivolgersi all'altra locuzione, "utenza affari", e verificare se questa offra maggiori elementi interpretativi utili per chiarire meglio i diversi ambiti di applicazione. A tal proposito, si deve rilevare che nel codice civile il termine affari ricorre nella fattispecie giuridica - che si affianca alla residenza - del domicilio, ovvero il luogo in cui una persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (art. 43 primo comma c.c.). Pur facendo ancora riferimento al luogo, il legislatore distingue la residenza dal domicilio, identificando quest'ultimo per il comportamento specifico del soggetto, ovvero la cura di affari e interessi. Questo elemento può essere assunto come criterio di distinzione anche per i parametri "utenza affari" e "utenza residenziale" della tariffa annessa all'articolo 21 sopra citato, attribuendo il primo a chi con l'uso del servizio radio-mobile svolge principalmente i suoi affari e interessi, e il secondo a tutti gli altri soggetti.
Del resto il Dipartimento delle Entrate, con risoluzione n. 76/E del 23 marzo 1995, a proposito della distinzione semantica delle locuzioni "utenza residenziale" e "utenza affari" presenti nell'articolo 21 più volte citato, aveva precisato che all'atto dell'abbonamento l'utente doveva dichiarare la destinazione del servizio indicando "uso familiare" o per "attività economiche", individuando il criterio di distinzione tra i due parametri nel tipo di attività che i soggetti passivi d'imposta svolgono.
Di conseguenza, visto che alcuni soggetti - società di persone o di capitali e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - svolgono attività d'impresa per presunzione assoluta, qualsiasi utilizzo da parte degli stessi del servizio radiomobile è per definizione classificabile all'interno del parametro "utenza affari".
In conclusione, si può affermare che il Gestore del servizio che si trovi ad acquisire dichiarazioni di destinazione ad "uso residenziale" rese da società commerciali - ma più in generale da persone giuridiche, enti non personificati, società di persone, comitati, che svolgono prevalentemente attività di affari - deve interpretare le medesime come destinate ad un uso di attività economica e ricomprenderle nel parametro "utenza affari" previsto dall'articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, applicando la tassa di L. 25.000 mensili.

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