Credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate - Art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Istituzione codici tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 11.02.2004
L'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003, prevede un'agevolazione, in forma di credito di imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate.
Ai fini dell'utilizzazione del predetto credito in compensazione, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- 6770, denominato: "Credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate a valere sui fondi stanziati per il 2003 - art. 61, comma 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- 6771, denominato: "Credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate a valere sui fondi stanziati per il 2004 - art. 61, comma 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- 6772, denominato: "Credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate a valere sui fondi stanziati per il 2005 - art. 61, comma 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Nella compilazione del modello "F24" i codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario"; come "anno di riferimento" deve essere esposto l'anno in cui viene utilizzato il credito.
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