Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 15.02.2005

Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni - Applicazione dell'agevolazione alle imprese di pesca
Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 15.02.2005

La Federazione X (di seguito Xx) ha prospettato alcune questioni relative all'esatta applicazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, a seguito di controlli degli uffici finanziari nei confronti delle imprese associate

Esposizione del quesito
La Xx ha segnalato che gli uffici finanziari, nell'ambito dei controlli effettuati, non hanno riconosciuto applicabile il credito d'imposta nei casi in cui:
1) non è stata rilevata sulla terraferma, come emerge dagli avvisi di recupero allegati alla presente istanza di interpello, "un'organizzazione stabile d'impresa, ossia magazzini, celle frigorifere, banchi vendita e, comunque, in ogni caso, punti di riferimento per l'attività di commercializzazione del pescato";
2) l'impresa provvede, in ordine di tempo, ad effettuare l'investimento (consistente nella costruzione del natante) prima della creazione della struttura produttiva ubicata nella struttura svantaggiata, con la conseguenza che gli accertatori hanno riscontrato "l'inesistenza di un collegamento con una qualsivoglia struttura produttiva al momento dell'avvio dell'investimento".

Soluzione interpretativa prospettata
La federazione sostiene che, nell'attività di pesca costiera e mediterranea, "il punto di riferimento per l'attività di commercializzazione...è rappresentato dalla vendita del prodotto pescato, possibilmente nello stesso mercato ittico generale situato nel territorio agevolabile e all'interno del compartimento marittimo di iscrizione.
Tuttavia è necessario, ove la commercializzazione risulti più conveniente in altre zone, che la rete dei contatti commerciali sia localizzata nello stesso compartimento marittimo di iscrizione".
Non ritiene, altresì, che "il solo possesso di un magazzino, di celle frigorifere o di banchi di vendita rappresenti conditio sine qua non per avere titolo a beneficiare dell'agevolazione". Considerato che, nell'attività di pesca costiera e mediterranea, le imprese possono commercializzare anche il 100% del loro pescato direttamente nel mercato ittico del compartimento di iscrizione, afferma che "il punto di riferimento per l'attività di commercializzazione svolto sul territorio agevolabile è rappresentato dalla vendita del pescato"

Parere dell'Agenzia
Per l'applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate alle imprese di pesca occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti con la risoluzione n. 92/E del 20 marzo 2002.
In tale risoluzione questa Direzione ha precisato, tra l'altro, che le navi in possesso del requisito della strumentalità e della novità costituiscono, per le imprese che esercitano attività di pesca, investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione solo se sul territorio agevolato esiste una struttura produttiva dell'impresa della quale le navi costituiscono parte integrante.
E' necessario, in sostanza, che sulla terraferma, nei territori ammessi all'agevolazione in questione, esista un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di pesca esercitata con le navi oggetto dell'agevolazione.
Più in particolare, la risoluzione precisa che tale punto di riferimento deve essere situato nel compartimento di iscrizione marittima delle predette navi, evidenziando, inoltre, che le dimensioni e la struttura dell'organizzazione di impresa sulla terraferma possono variare in relazione alle modalità con cui è esercitata l'attività di pesca.
In relazione alla prima questione prospettata, è necessario, pertanto, verificare che la struttura organizzativa esistente sulla terraferma abbia caratteristiche dimensionali e funzionali coerenti con la tipologia ed il volume dell'attività di pesca professionale esercitata.
La più volte richiamata risoluzione n. 92/E del 2002 ha individuato alcuni esempi di organizzazione d'impresa che realizzano un oggettivo e stabile collegamento dell'attività di pesca al territorio agevolato; così, a mero titolo esemplificativo, è rinvenibile una struttura produttiva rilevante ai fini dell'agevolazione nei seguenti casi:
- per le imprese esercenti la "pesca costiera locale" (esercitabile nel compartimento di iscrizione e non oltre la distanza di sei miglia marine dalla costa) e la "pesca costiera ravvicinata" (esercitabile nel compartimento di iscrizione e nei due limitrofi e non oltre la distanza di quaranta miglia marine dalla costa) nell'esistenza di magazzini, banchi vendita e punti di riferimento per la commercializzazione del pescato;
- per le imprese esercenti la "pesca mediterranea" (esercitabile nelle acque del Mar Mediterraneo) e la "pesca oceanica" (esercitabile "oltre gli stretti") nella presenza di uffici, magazzini, impianti per la lavorazione (refrigerazione o trasformazione) e specifiche strutture per la commercializzazione del prodotto della pesca.
E' evidente, quindi, che il "punto di riferimento" dell'attività di pesca sul territorio debba, di volta in volta, essere diversamente dimensionato a seconda del tipo di pesca esercitata.
In particolare, per l'esercizio dell'attività di pesca costiera (sia locale che ravvicinata), specie con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, non si rende comunque necessaria l'esistenza, nel compartimento di iscrizione, di materiali e specifiche strutture direttamente ed esclusivamente riconducibili all'impresa.
In assenza di tali elementi strutturali, l'esistenza di un'organizzazione (ancorché minimale) può desumersi, invero, anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta "a terra" che allo stesso modo consentano di individuare il riferimento territoriale dell'attività, quali, ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e, non ultimo, l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività di commercializzazione del pescato, avendo presente che le imprese che esercitano l'attività di pesca costiera possono commercializzare il pescato direttamente nei mercati ittici di riferimento, senza che sulla terraferma sia impiantata una propria struttura materiale che supporti l'attività di vendita.
L'effettiva attività di commercializzazione del pescato direttamente nei predetti luoghi - anche mediante l'utilizzo di strutture di terzi (ad esempio, la fruizione di appositi spazi all'interno dei porti o dei mercati ittici) - concorre ad affermare, unitamente ad altri elementi come prima individuati, limitatamente alle predette tipologie di pesca, il collegamento dell'attività con il territorio agevolato in termini di destinazione del bene (nave) alla struttura produttiva "a terra" (come sopra individuata) situata nel compartimento di iscrizione della nave stessa (territorio agevolato).
Per le imprese di pesca mediterranea e pesca oceanica gli elementi organizzativi che provano il radicamento sul territorio dell'attività di pesca da esse esercitata devono, invece, necessariamente coincidere con stabili e tangibili strutture dell'impresa che la citata risoluzione n. 92/E del 2002 ha, a titolo di esempio, individuato nella presenza dei seguenti elementi: uffici, magazzini, impianti per la lavorazione (refrigerazione o trasformazione) e specifiche strutture per la commercializzazione.
Tale esemplificazione, ovviamente, non esclude che la struttura produttiva dell'impresa di pesca possa essere dimostrata, ai fini agevolativi, anche da altri tangibili punti di riferimento che concretizzano il radicamento dell'attività economica al territorio.
Con riferimento alla seconda questione sollevata da codesta federazione, si precisa che la destinazione del bene ad una struttura produttiva, requisito indispensabile per la fruizione dell'agevolazione, non richiede necessariamente che il bene agevolato (nel caso di specie, la nave) sia collegato ad una struttura organizzativa già esistente sul territorio, giacché deve riconoscersi la possibilità di fruire dall'agevolazione anche per investimenti realizzati da imprese di nuova costituzione ovvero nuove iniziative produttive in fase di "start up", vale a dire situazioni in cui, al momento della realizzazione dell'investimento rilevante, sul territorio agevolato viene approntata ex novo, nei modi prima esaminati, l'organizzazione produttiva.

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