Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 21.01.2002

Imputabilità al concessionario della mancata notifica nel termine di cinque mesi dalla consegna del ruolo ai fini del discarico per inesigibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 16 del 21.01.2002

Con la nota che si riscontra codesta associazione ha richiamato l'attenzione di questa Agenzia sull'art. 19, comma 2, lett. a), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, ai sensi del quale costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario; ciò, in quanto la ristrettezza del termine previsto dalla disposizione citata renderebbe necessario individuare "criteri e ragioni" in base ai quali può considerarsi non imputabile al concessionario il mancato rispetto di tale termine, anche alla luce di quanto stabilito dalla scrivente (cfr. nota prot. n. 47279 del 4 maggio u.s.) in merito alle finalità della predetta norma, diretta ad "evitare che la completa inattività del concessionario pregiudichi la possibilità di recupero del credito iscritto a ruolo".
In particolare, ad avviso di codesta associazione, il termine per lo svolgimento dell'attività di notifica dovrebbe intendersi rispettato qualora, entro la scadenza dello stesso, "il concessionario abbia compiuto atti idonei astrattamente a realizzarne gli effetti" e, in tale ambito, sarebbero idonei ad escludere l'inattività del concessionario e, quindi, la perdita del diritto al discarico:
1) "la redazione nel ... termine di cinque mesi della relazione di mancata consegna per irreperibilità del destinatario, come pure la restituzione, per la stessa ragione, del plico tempestivamente inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento ..., anche se l'effetto notificatorio si perfezioni successivamente";
2) l'effettuazione della notifica all'indirizzo "individuato sulla scorta delle risultanze in possesso del concessionario", anche se diverso da "quello fornito dal sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria".
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
1) Come già sottolineato dalla scrivente nella nota n. 47729 del 4 maggio 2001, richiamata da codesta associazione, l'art. 19, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 112/1999 è rivolto a sanzionare con la perdita del diritto al discarico il concessionario che, a fronte della consegna del ruolo, si mantenga inerte per cinque mesi.
Ciò premesso, è evidente che una tale inerzia non si riscontra nell'agente della riscossione che, tentando, entro la scadenza in esame, la notifica mediante messo o con raccomandata con avviso di ricevimento, si trovi a constatare l'irreperibilità del debitore al suo domicilio fiscale; in tal caso, infatti, il concessionario adempie regolarmente ai propri obblighi di notifica, non essendo ovviamente ad esso imputabile la circostanza che il soggetto iscritto a ruolo non sia reperibile al suo domicilio fiscale.
Di conseguenza, non potrà negarsi il diritto al discarico, se, nel termine di cinque mesi dalla consegna del ruolo, un messo notificatore ha redatto un verbale di irreperibilità del debitore nel suo domicilio fiscale o se il concessionario ha provveduto ad inviare in tale domicilio una raccomandata con avviso di ricevimento.

2) Con la risoluzione n. 271/E del 27 dicembre 1996, il concessionario, in ipotesi di variazione della residenza successiva all'iscrizione a ruolo, era stato facoltizzato a non redigere il verbale di irreperibilità e a conferire direttamente la delega di riscossione al concessionario competente in ragione del nuovo comune di residenza del debitore, a condizione che il cambiamento di indirizzo risultasse da "dichiarazioni provenienti da amministrazioni pubbliche dotate di potestà certificativa" e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni eventualmente rese dal debitore stesso ai sensi dell'allora vigente legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Ebbene, le argomentazioni contenute nella predetta risoluzione si rivelano utili anche ai fini della problematica rappresentata da codestaassociazione.
Ne deriva che l'effettuazione, prima del quinto mese dalla consegna del ruolo, della notifica ad un indirizzo diverso da quello risultante dal ruolo stesso non determina la perdita del diritto al discarico, se il concessionario può documentare, sulla base di dichiarazioni rese da amministrazioni pubbliche titolari di potere certificativo o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che l'indirizzo del debitore non è quello indicato sul ruolo.
Codesta associazione è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.

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