Risoluzione Agenzia Entrate n. 16/E del 12.03.2024

RISOLUZIONE N. 16/E











Roma, 12 marzo 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24
“enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)
relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o
assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 e ridenominazione
del codice tributo “5901”

L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel

territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di

cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023 sono stati istituiti i codici tributo per il

versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), della citata imposta.

Con nota n. 0115669 del 21 febbraio 2024, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad

uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la

ridenominazione del codice tributo “5901” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare

autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata -

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle

somme in argomento è istituito il seguente codice tributo:

“5902” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i

fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


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ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14

novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3”.

Si precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati

unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate

esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

• nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel

cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito

internet www.agenziaentrate.gov.it;

• barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;

• barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;

• barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è

effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;

• nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

• nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il

pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”

indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

****

In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella

colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

• nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli

immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet

www.agenziaentrate.gov.it;

• nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;

• nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore

a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere,

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un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo

carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non

variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;

• nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel

formato “AAAA”.

****

Con la presente risoluzione è ridenominato il codice tributo “5901”, come di seguito

indicato:

“5901” denominatoILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il

primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o

assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022,

n. 17, articolo 9, comma 2”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata

risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023.

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