Istituzione codice tributo per la fruizione del credito di imposta di cui all'art. 50, commi 6 e 13 bis, del decreto legge del 30/09/2003, n. 269
Risoluzione Agenzia Entrate n. 160 del 23.12.2004
L'articolo 50 del decreto legge del 30/09/2003, n. 269 contiene disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
In particolare, il comma 6 del citato articolo 50, prevede il riconoscimento alle farmacie private di un contributo sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto e l'installazione di un software certificato da utilizzare per la trasmissione delle ricette mediche. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 13 bis del predetto art. 50, introdotto dal decreto legge n. 282 del 29 novembre 2004, ammette al contributo anche le farmacie pubbliche.
Al fine di permettere la fruizione del credito di imposta in parola, viene istituito il seguente codice tributo da utilizzare nel modello di versamento "F24":
"6779" denominato " Credito di imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software - Art. 50 commi 6 e 13 bis D.L. 269/2003".
Nella compilazione del modello "F24" il codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Erario" nella colonna "importi a credito" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua la compensazione.
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