Risoluzione Agenzia Entrate n. 160 del 30.05.2002

Interpello n. 954-49/2002 ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Iva su utilizzo di tessere ricaricabili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 160 del 30.05.2002

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito
La YY S.r.l. (di seguito "società") ha chiesto di conoscere il trattamento da riservare, ai fini dell'Iva, sulla vendita di tessere ricaricabili (smart card), denominate "XX", utilizzabili all'interno di un cinematografo multisala per acquistare a prezzo scontato beni e servizi (quali biglietti d'ingresso, cibi e bevande nei bar interni, compact disc, libri ed altri beni negli shops interni).

Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che "a differenza di quanto avviene nel caso della vendita degli abbonamenti d'ingresso, per i quali il momento impositivo coincide ex art. 74 quater DPR 633/72 con il momento di incasso del corrispettivo, nel momento della ricarica della tessera "XX" non si verifichi alcuna condizione di cui all'art. 6 DPR 633/1972 né di cui all'art. 74 DPR 633/72".
Sempre secondo l'istante, "il cliente infatti potrà spendere interamente il credito per l'acquisto di biglietti d'ingresso o per le consumazioni al bar o nello shop acquistando beni soggetti ad aliquote diverse o addirittura escluse ex art. 74 DPR 633/72 in quanto relative a prodotti editoriali".
La società, quindi, non ritiene corretto considerare imponibile con aliquota unica il costo della ricarica, alla luce della eterogeneità della disciplina impositiva inerente i beni e i servizi forniti, e prospetta che, al momento della ricarica, la società rilascerà una semplice ricevuta, salvo iscrivere tra i ricavi e sottoporre ad IVA l'importo di ciascun bene o servizio, all'atto dell'utilizzo della card.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
La società istante, nella formulazione del quesito, qualifica la carta XX come uno strumento di pagamento avente le caratteristiche delle carte prepagate (o borsellini elettronici), sulle quali sono memorizzate somme di denaro preventivamente versate dall'utilizzatore e progressivamente scaricate a fronte del loro utilizzo.
Tali strumenti di pagamento rientrano nel novero della c.d. "moneta elettronica", la cui emissione è riservata agli enti creditizi e agli "istituti di moneta elettronica" previsti dalla direttiva CEE n. 2000/46/CE del 18 settembre 2000.
Questa disposizione comunitaria, a tutela degli interessi dei terzi, stabilisce requisiti patrimoniali per gli istituti in questione e definisce la moneta elettronica come un "valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia:
i. memorizzato su un dispositivo elettronico;
ii. emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;
iii. accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente ".
Nel caso in questione, la circostanza che le tessere rilasciate dalla società istante non siano accettate come mezzo di pagamento all'esterno della struttura multisala, non consente di ricomprenderle nella richiamata nozione di moneta elettronica; ne deriva, altresì, che la società istante non può rientrare tra gli "istituti di moneta elettronica" di cui alla citata direttiva n. 2000/46/CE.
Nella fattispecie in questione, quindi, il rilascio delle tessere magnetiche non può configurarsi come emissione di moneta elettronica, secondo quanto prescritto della citata direttiva; le medesime tessere non sono, quindi, strumenti di pagamento, al pari di assegni o carte di credito, che, invece, presuppongono l'intervento di un intermediario abilitato.
Il rapporto giuridico instaurato tra la società istante e i clienti titolari delle card si deve inquadrare, quindi, al di fuori della particolare disciplina in materia di moneta elettronica.
Al riguardo, come evidenziato nell'istanza, il credito memorizzato nella tessera XX, previo versamento della relativa somma, può essere utilizzato per acquistare a prezzi scontati biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche, consumazioni nei bar interni e altri acquisti (libri, posters, gadgets, dischi e altri beni) negli shops interni.
La società istante, a fronte del pagamento della somma per la ricarica della card, non si obbliga a fornire al titolare un bene o un servizio determinato, bensì, fino ad esaurimento del credito, beni o servizi da individuare all'atto dell'utilizzo della card stessa, tra quelli disponibili all'interno del multisala.
Nell'ambito di tale rapporto sinallagmatico la società assume una generica obbligazione (di fare) che, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Atteso che la ricarica della card rappresenta il corrispettivo dell'assunzione dell'obbligazione da parte della società, ai fini della determinazione del momento impositivo deve farsi riferimento al momento del pagamento del corrispettivo stesso; ciò in conformità al principio contenuto nell'articolo 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo".
In un simile contesto, nel quale i beni scambiati e i servizi offerti sono individuati solo all'atto dell'utilizzo della card, le singole cessioni e prestazioni non assumono rilevanza agli effetti dell'Iva.
L'utilizzo della card, infatti, rappresenta la particolare modalità di adempimento dell'obbligazione assunta dalla società, obbligazione per la quale il presupposto impositivo si è già verificato all'atto della ricarica.
In conclusione, le somme incassate dalla società rappresentano il corrispettivo della generica obbligazione assunta e, pertanto, sono assoggettate ad imposta al momento del pagamento di ciascuna ricarica, applicando l'aliquota ordinaria del 20%.
Differente sarebbe, invece, il trattamento tributario nell'ipotesi in cui le card in questione fossero utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di biglietti per gli spettacoli cinematografici; in tal caso, infatti, il pagamento della ricarica deve assimilarsi all'acquisto di abbonamenti a data libera, da assoggettare ad Iva secondo le istruzioni fornite nella risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, paragrafo E.
Da ultimo, conformemente a quanto sostenuto dall'istante, la cessione del mero supporto magnetico è da assoggettare regolarmente ad imposta ad aliquota del 20%.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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