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Risoluzione Agenzia Entrate n. 160 del 30.07.2003

Istanza di interpello. IVA - Assegnazione di aree comprese nel piano zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP). ATER di Y
Risoluzione Agenzia Entrate n. 160 del 30.07.2003

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 36, comma 19-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stato posto il seguente

Quesito
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Y (ATER) in base alle previsioni statutarie si configura giuridicamente come "ente pubblico economico", in quanto opera sul mercato "con criteri di economicità concorrenziale" ed è "istituzionalmente indirizzato sia ad assistere gli enti pubblici nella realizzazione delle loro attività urbanistiche ed edilizie, sia ad agire con effetti perequativi sul mercato immobiliare, sia a facilitare l'accesso alla casa mediante le forme dell'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata".
L'ente ha fatto presente che la legge regionale 9 settembre 1995, n. 10 ha trasformato gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) nelle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) le quali sono state chiamate ad eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici, a stipulare convenzioni con gli enti locali per la progettazione e l'esecuzione delle azioni consentite impiegando le risorse finanziarie proprie e/o derivate da altri soggetti pubblici.
Come si evince dalla documentazione allegata al quesito, tra l'ATER ed il Comune di YY è stata stipulata una convenzione attraverso la quale detto ente locale affida all'ATER la gestione del proprio servizio abitativo con specifiche indicazioni per l'acquisizione, l'urbanizzazione e la vendita di aree connesse al servizio abitativo comunale ivi comprese tutte le attività connesse, concernenti in particolare l'espletamento delle pratiche istruttorie, l'acquisizione e la gestione dei fondi pubblici necessari all'attuazione dei suddetti piani, l'attività necessaria alla progettazione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ecc..
Con riferimento alla suddetta convenzione, in data 15 giugno 1999 l'ATER, anche ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 865 del 1971, ha provveduto all'acquisizione diretta delle aree comprese nel Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)-XY, provvedendo alla successiva urbanizzazione e trasformazione in lotti edificabili. In data 10 dicembre 2002, è stato stipulato un nuovo atto tra il medesimo ente locale e l'ATER in argomento in base al quale sia i lotti edificabili che gli immobili da realizzarsi successivamente venivano assoggettati al regime vincolistico di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977.
Ciò premesso, l'ATER ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile alla vendita dei suddetti lotti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'ATER di Y ritiene che le suddette operazioni di assegnazione di aree, conseguenti alla realizzazione del P.E.E.P.-XY, possano escludersi dall'IVA ai sensi dell'articolo 36, comma 19-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
L'ente evidenzia che una diversa soluzione determinerebbe di fatto "una disparità di trattamento" fiscale tra Comune e ATER a fronte del carattere immutato dell'iniziativa.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 36, comma 19-bis, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993 prevede che "Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali.".
La norma si basa sul presupposto che l'acquisizione di aree e la loro successiva assegnazione siano operazioni compiute da un medesimo soggetto, il comune, nell'ambito di procedimenti di esproprio svolti in veste di pubblica autorità.
La risoluzione n. 45/E del 24 dicembre 1994 ha, infatti, precisato, in proposito, che la norma attiene esclusivamente alle assegnazioni poste in essere dai comuni e, in quanto norma speciale, per espressa previsione normativa, non risulta suscettibile di diversa interpretazione.
Detto orientamento è stato confermato dalla prassi successiva. In particolare, la risoluzione ministeriale n. 67/E del 1 luglio 1998 ha precisato che la disposizione di cui all'articolo 36 del D.L. n. 331 del 1993 deve essere interpretata letteralmente, nel senso che sono da ritenere fuori dal campo di applicazione del tributo le assegnazioni, effettuate dai comuni, di aree edificabili da essi acquisite mediante un procedimento di esproprio. La medesima risoluzione ha, altresì, ribadito che sono parimenti escluse dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni delle aree acquisite dai comuni al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa, qualora le stesse vengano acquisite dai medesimi enti nell'espletamento della loro attività istituzionale e quindi non destinate all'esercizio di attività commerciali.
Sull'argomento, la suddetta risoluzione n. 67/E del 1998, citata dall'interpellante, si è limitata a sottolineare che, alla luce della norma richiamata, deve ritenersi ininfluente la circostanza che il procedimento di esproprio si è concluso in via negoziale tramite un accordo con il proprietario dell'area e non con un provvedimento espropriativo. Infatti, viene a mancare, anche in tal caso, in capo ai comuni, il presupposto soggettivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. In conclusione, la norma richiamata, come emerge dal dato letterale, ha un campo di applicazione soggettivo chiaramente riferito ai comuni che non può essere esteso alle ATER.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che le operazioni di assegnazione poste in essere dall'ATER di Y, in quanto rilevanti agli effetti dell'IVA, devono essere regolarmente assoggettate al tributo.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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