Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 23.12.2004

Restituzione ai concessionari, a seguito di sgravio per indebito, delle somme rimborsate dagli stessi concessionari ai contribuenti in relazione al codice tributo 940A ("Costo della notifica degli atti")
Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 23.12.2004

Alcune società concessionarie hanno chiesto alla scrivente di conoscere con quali modalità possano ottenere la restituzione degli importi rimborsati dal concessionario al contribuente a seguito di sgravio per indebito di somme iscritte a ruolo con il codice tributo 940A ("Costo della notifica degli atti").
In proposito, si rileva che le riscossioni attinenti il predetto codice tributo affluiscono non al bilancio dello Stato, bensì a quello dell'Agenzia delle Entrate, poiché i relativi proventi sono incamerati a copertura degli oneri derivanti alla stessa Agenzia dallo svolgimento dell'attività di notifica degli atti impositivi preliminari all'iscrizione a ruolo.
Ne deriva che, per quanto riguarda il codice 940A, il concessionario, in caso di sgravio per indebito, non può recuperare le somme anticipate al contribuente avvalendosi del meccanismo di cui all'art. 57-bis, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che prevede una compensazione tra queste anticipazioni e i riversamenti riguardanti somme (i tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 1999, n. 237) destinate al bilancio dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, provvederà alla restituzione delle anticipazioni in parola a carico del proprio bilancio e, a tal fine, è stata predisposta un'apposita procedura di pagamento, che viene di seguito descritta.
Ciascun concessionario che, a seguito di provvedimenti di sgravio per indebito emessi dall'Agenzia delle Entrate, abbia rimborsato al contribuente anche somme affluite sul codice tributo 940A, dovrà presentare un'istanza di restituzione all'Ufficio Locale dell'ambito di appartenenza incaricato di ricevere anche le richieste "ordinarie" di restituzione prodotte dallo stesso concessionario ai sensi della circolare n. 97 del 20 novembre 2001; qualora una stessa società concessionaria operi in più ambiti territoriali, dovrà essere proposta un'istanza per ciascun ambito.
L'istanza, relativa a tutti i rimborsi corrisposti in ciascun anno solare, dovrà essere presentata dal concessionario entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Tuttavia - in considerazione della prossimità del termine del 31 gennaio 2005 - al fine di garantire alle aziende concessionarie i tempi tecnici necessari ad adeguare la propria organizzazione allo svolgimento degli adempimenti previsti nella presente risoluzione, le istanze relative ai rimborsi corrisposti nell'anno in corso con riferimento al codice tributo 940A potranno essere presentate entro il 30 giugno 2005.
Nella citata istanza, il concessionario dovrà:
1) indicare gli estremi del conto corrente bancario sul quale intende ricevere le somme delle quali chiede la restituzione, segnalando, in particolare:
- l'esatta intestazione del conto corrente;
- l'ABI, il CAB, il CIN ed il numero di conto corrente;
- il codice IBAN;
2) comunicare:
- l'indirizzo e-mail al quale spedire l'avviso di pagamento;
- l'anno di riferimento dell'istanza;
- l'importo di cui chiede la restituzione;
3) allegare un elenco di tutte le anticipazioni effettuate nel periodo di riferimento, indicando, per ciascun provvedimento di discarico, il codice fiscale del contribuente, l'estremo identificativo della partita e la somma rimborsata. L'elenco dovrà essere corredato dalle copie delle quietanze rilasciate dai contribuenti per ricevuta ovvero, in analogia a quanto previsto nella nota n. 123453 del 16/07/2004, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445, nella quale l'agente della riscossione dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che le somme indicate nel suddetto elenco sono state effettivamente erogate, previo accertamento dell'identità del contribuente e del diritto al rimborso; gli originali delle quietanze di rimborso dovranno essere conservati presso la sede dell'ambito territoriale nel quale il rimborso stesso è stato eseguito.
L'Ufficio Locale, acquisita e protocollata l'istanza di restituzione, provvederà ad effettuare i controlli necessari.
Quindi, la Direzione Regionale provvederà ad effettuare le relative registrazioni sul sistema informativo contabile, per consentire all'Ufficio Struttura di Gestione e Tesoreria della Direzione Centrale Amministrazione di effettuare i pagamenti e di trasmettere gli avvisi di pagamento, che conterranno le seguenti indicazioni:
- denominazione della società concessionaria;
- provincia cui si riferisce l'istanza di restituzione;
- Ufficio Locale presso il quale è stata presentata la predetta istanza;
- anno di riferimento dell'istanza;
- importo restituito.
Si invita codesta Associazione a diffondere tempestivamente il contenuto della presente a tutti gli associati.

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