Risoluzione Agenzia Entrate n. 162 del 11.07.2007

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su contratti per l'esecuzione di lavori
Risoluzione Agenzia Entrate n. 162 del 11.07.2007

Con istanza di interpello, concernente il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo sui contratti in economia per l'esecuzione di lavori, il rappresentante legale del 1 Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa ha esposto il seguente

QUESITO
L'istante fa presente che 1 Reparto Infrastrutture "...stipula mediante procedure in economia ordinativi per l'esecuzione di lavori il cui importo risulta compreso fra 0 e 20.000,00 euro di spesa.".
Precisa altresì che "Le autorità superiori hanno diramato una direttiva che prevede per l'ordinativo la bollatura al pari di una obbligazione privata stipulata per importi superiori ad euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 3 della parte prima della tariffa del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642".
Ciò posto l'istante chiede se vi sono circolari o direttive che consentano di sottrarsi a tale incombenza, considerato il valore minimo degli importi degli ordinativi ed il conseguente deterrente a concorrere per le ditte interessate. In caso contrario chiede di confermare se la seguente prassi applicata per la stipula di scritture private, possa estendersi anche agli ordinativi:
- bollatura di 2 atti originali custoditi dall'istante e soggetti a registrazione solo in caso d'uso;
- scritturazione atto (1 copia) Euro 0,26 a pagina;
- fotocopie atto (in numero corrispondente alle necessità dell'Ente) Euro 0,13 a pagina.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, occorre richiamare l'articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti".
Gli ordinativi per l'esecuzione dei lavori, recanti la sottoscrizione del responsabile del procedimento e dell'impresario, sono riconducibili ai documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine di cui al richiamato articolo 2 della tariffa, indipendentemente dall'importo indicato nell'ordinativo.
Detto articolo della tariffa dell'imposta di bollo non reca, infatti, alcun limite di valore al di sotto del quale non deve essere corrisposta l'imposta.
In ordine agli adempimenti connessi alla eventuale registrazione dell'atto di affidamento dei lavori si fa presente che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, "Le scritture private non autenticate (come nel caso del presente interpello)
sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto."
Al riguardo, si precisa che ai sensi dell'articolo 57 del d.P.R. 131 del 1986 "Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della L. 27 luglio 1978, n. 392, semprechè non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato".
Si fa presente, infine, che la questione relativa agli importi previsti per la scritturazione e la fotocopiatura degli atti esula dalla competenza della scrivente.

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