Istanza di interpello - X S.p.A. Utilizzo dei registri contabili tenuti ai sensi del D.M. 20 settembre 2002 in sostituzione delle scritture contabili di magazzino e del registro previsto dall'articolo 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Risoluzione Agenzia Entrate n. 162 del 30.07.2003
Con istanza d'interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, X S.p.a. ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
QUESITO
X S.p.a, svolge, per effetto del conferimento del ramo di azienda "divisione distribuzione" da parte dell'Ente Tabacchi Italiano S.p.a., l'attività di commercializzazione dei tabacchi lavorati, riservata un tempo all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS).
Con riguardo agli adempimenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto, la società ha adottato le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 1, lett. a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. "regime monofase"); l'istante svolge, altresì, l'attività di depositario fiscale IVA (articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993), utilizzando a tal fine i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa.
Tanto premesso, al fine di ovviare ad onerose ripetizioni di registrazioni, l'istante chiede di poter utilizzare alcuni dei registri previsti dal decreto del 20 settembre 2002 del Direttore Generale dell'AAMS (concernente le modalità stabilite ai fini del controllo e liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati), in luogo delle scritture ausiliarie di magazzino (articolo 14, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973) e del registro della movimentazione dei beni custoditi nei depositi IVA (articolo 50-bis, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993). Il menzionato decreto prevede che i registri, da utilizzarsi in sostituzione, siano tenuti mediante procedure informatizzate e su supporto ottico senza la stampa del supporto cartaceo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante fa presente che i registri che intende utilizzare in sostituzione delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973 e del registro di cui all'articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, contengono gli stessi elementi previsti dai menzionati articoli. Le operazioni sarebbero annotate con riguardo ad ogni deposito fiscale, ed i registri conservati in forma sezionale presso i locali aziendali solo su supporto informatico.
L'istante ritiene che non vi sia alcun ostacolo alla conservazione dei dati sui soli supporti informatici, nella considerazione che l'articolo 14 del DPR n. 600 del 1973 nulla dispone in merito a specifiche modalità di conservazione delle scritture ausiliarie, mentre l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 ottobre 1997, n. 419, prevede la possibilità di avvalersi, nella tenuta della contabilità, di sistemi informatici.
A sostegno della propria richiesta la società fa presente, inoltre, che le procedure informatiche sono soggette al controllo periodico da parte dell'AAMS ai fini dell'accisa sui tabacchi, e pertanto possono considerarsi idonee ad assicurare la tutela degli interessi dell'Erario.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 14, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973, dispone che le imprese devono tenere "scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati,.... Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese".
Con circolare 26 novembre 1981, n. 40 l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato come la menzionata norma ponga, con riguardo alle scritture ausiliarie di magazzino, tre requisiti di carattere generale, ossia che le stesse siano tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinaria contabilità e mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con scadenza non superiore al mese.
Salvo quanto predetto, l'articolo 14 non prescrive alcuna forma particolare per la tenuta delle menzionate scritture, lasciando libera scelta all'imprenditore di tener conto delle esigenze dettate dalla propria organizzazione aziendale.
Pertanto, qualora l'impresa predisponga delle scritture in ottemperanza ad altri obblighi di legge, non si riscontra alcun ostacolo a che le medesime possano sostituire le scritture di magazzino imposte dalla norma fiscale, sempre che contengano tutti gli elementi previsti dalla norma in esame (cfr. circolare n. 40 del 1981, parte prima, e risoluzione 5 luglio 1988, prot. 506).
Ciò anche al fine di evitare inutili duplicazioni.
Nel caso di specie la scrivente ritiene che i registri di cui all'allegato A del decreto del 20 settembre 2002 del Direttore Generale dell'AAMS (registro carico/scarico dei resi ad imposte assolte (cronologico), registro carico/scarico vendite estere e speciali (cronologico), registro carico/scarico delle partite in sospeso vendite estere e speciali, prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti, prospetto riepilogativo delle partite in sospeso) siano idonei a sostituire le scritture ausiliarie di magazzino.
L'articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, nel disciplinare l'istituzione dei "depositi fiscali IVA" per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi, prevede, al comma 3, che "ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ..., un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni". La norma ne dispone, altresì, la conservazione ai sensi dell'articolo 39 del decreto n. 633 del 1972 e rinvia ad un decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità di tenuta dello stesso.
L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 ottobre 1997, n. 419, a sua volta, elenca gli elementi minimi che devono risultare dal registro, ossia:
a) il numero e la specie di colli;
b) la natura, la qualità e la quantità dei beni;
c) il corrispettivo o in mancanza il valore normale dei beni stessi;
d) il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti;
e) il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni è effettuata.
Al riguardo, si osserva che dal "registro di carico e scarico cronologico" descritto nell'allegato A del menzionato decreto 20 settembre 2002, risultano gli elementi sopra descritti e, quindi, non si rinviene alcun ostacolo al suo utilizzo in luogo del registro di cui all'articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993.
Si osserva, comunque, che il registro in esame, da istituirsi anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito, deve essere tenuto in conformità dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, con la conseguenza che le pagine devono essere numerate progressivamente, in via preventiva ovvero volta per volta prima che la pagina venga posta in uso (circolare 22 ottobre 2001, n. 92), mentre non occorre procedere alla vidimazione e bollatura iniziale atteso che tornano applicabili le disposizioni semplificative introdotte dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cfr. risoluzione 18 febbraio 2002, n. 47).
I dati possono essere registrati anche mediante sistemi informatici o elettronici e in forma sezionale, purché sia possibile attribuire ad ogni deposito le operazioni cui si riferiscono.
Resta inteso che, al fine di rispettare le disposizioni contenute nei menzionati articoli 14 del DPR n. 600 e 50-bis del D.L. n. 331, la società deve rispettare i tempi più stringenti di registrazione ivi contemplati con riguardo alle movimentazioni di magazzino e di introduzione e di estrazione dei beni nel deposito fiscale. Devono essere, altresì, conservati i documenti cartolari a supporto delle predette scritture, così come prevedono le citate disposizioni.
Per tutti gli altri adempimenti contabili previsti dalla normativa IVA e imposte dirette resta l'obbligo di continuare ad applicare le modalità ordinarie.
Con riguardo, infine, alla conservazione dei dati sui soli supporti informatici, si ritiene che, in assenza di una espressa regolamentazione normativa, non sia possibile estendere le disposizioni semplificative dettate per il settore dei depositi dei tabacchi con riguardo alle accise anche agli adempimenti in materia di imposte dirette ed IVA.
Il silenzio del legislatore nei riguardi delle scritture di cui all'articolo 14 e il richiamo alla tenuta della contabilità con sistemi informatici contenuto nell'articolo 50-bis non sono, di per sé, sufficienti a giustificare l'esonero dall'obbligo della stampa dei registri utilizzati in sostituzione delle scritture ivi previste.
Si ritiene, infatti, che per i registri di cui ai menzionati articoli 14 e 50-bis, nonché per quelli utilizzati in loro sostituzione, siano applicabili le regole ordinarie di conservazione delle scritture contabili di cui agli articoli 22 del DPR n. 600 del 1973 e 39 del DPR n. 633 del 1972 e che gli stessi debbano essere conservati su supporto cartaceo.
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